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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43889/2024 del 02/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena di anni due, irrogata con sentenza del Tribunale di Campobasso del 22/07/2020, irrevocabile il 27/10/2022. Il giudice della cognizione non aveva concesso il beneficio perché risultavano precedenti condanne nel casellario: una precedente sospensione della pena (sentenza del 04/07/2013) poi revocata per "abolitio criminis" (17/11/2023) e altre due condanne per le quali era intervenuta riabilitazione (ordinanza Tribunale di sorveglianza 05/05/2009). Il difensore ha dedotto che la intervenuta riabilitazione e la revoca per abolitio criminis costituiscono fatti nuovi che impongono la rivalutazione della concedibilità della sospensione condizionale in sede di esecuzione.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato, e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Campobasso. La Corte ha stabilito che la revoca della precedente condanna per abolitio criminis rappresenta un "fatto nuovo" idoneo a giustificare la rinnovazione della valutazione sulla concessione del beneficio, ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen., e non costituisce mera reiterazione. Ha inoltre precisato che non è consentibile l'applicazione analogica dell'art. 671, comma 3, cod. proc. pen., per estendere i poteri del giudice dell'esecuzione oltre quanto previsto da legge. La Corte ha rilevato che le due condanne a pena pecuniaria, anche se menzionate nella motivazione della sentenza di merito, non sono in sé ostative alla concessione del beneficio (richiamando art. 164 cod. pen. e art. 57, comma 2, l.n. 689/81) e che, pertanto, la rimozione dell'unico precedente effettivamente ostativo imponeva una nuova valutazione della prognosi sulla concedibilità della sospensione condizionale.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) e c) c.p.p.

    Norma invocata per proporre il ricorso per cassazione (motivi di violazione di legge). La Corte registra l'atto di impugnazione fondato su tali doglianze.

  • art. 671 c.p.p. / art. 673 c.p.p.

    "nel caso di abrogazione o di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza di condanna o il decreto penale dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti"

    L'art. 673 attribuisce al giudice dell'esecuzione il potere di revocare la sentenza per abrogazione/illegittimità costituzionale e di adottare i provvedimenti conseguenti, fra i quali rientra la rivalutazione della concedibilità della sospensione condizionale. L'art. 671 (e il comma 3) non può essere applicato per analogia per estendere poteri non previsti dalla legge.

  • art. 164 cod. pen.

    Stabilisce le condizioni e le cause ostative per la sospensione condizionale della pena; in particolare il comma 2 n.1 richiede una precedente condanna per delitto come ostativa, mentre le condanne comminate esclusivamente a pena pecuniaria non sono di per sé ostative.

  • art. 163 cod. pen.

    Fissa i limiti della pena ai fini della sospensione condizionale (rilevante nel caso di concessione più volte del beneficio e cumulazione delle pene).

  • art. 164, comma 4 cod. pen.

    Prevede il divieto di concedere la sospensione condizionale più di una volta, con la deroga che consente una seconda concessione solo se la pena complessiva non supera i limiti dell'art. 163; la Corte ha ritenuto che il giudizio di merito si fosse confrontato con questa deroga e che, con la rimozione del precedente ostativo, la valutazione debba essere rifatta secondo regole diverse.

  • art. 57, comma 2, l. n. 689/1981

    "la pena pecuniaria si considera sempre tale, anche se sostitutiva della pena detentiva"

    Conferma che la pena pecuniaria resta tale anche se sostitutiva; la Corte ha interpretato che le condanne a pene pecuniarie non costituiscono automaticamente ostacolo alla sospensione condizionale.

  • art. 14 delle Disposizioni sulla legge in generale

    Richiamato per escludere l'applicazione analogica dell'art. 671, comma 3: non è consentito estendere una deroga prevista dalla legge oltre i casi espressamente indicati.

  • Sez. U., n. 4687 del 20/12/2005 (giurisprudenza citata)

    La giurisprudenza di legittimità distingue i casi di revoca della sentenza per abolitio criminis o illegittimità costituzionale e riconosce al giudice dell'esecuzione la possibilità di applicare la sospensione condizionale ad altra condanna che era stata impedita dalla sentenza revocata; principio richiamato e confermato nella decisione.

Massime di principio

  • La revoca di una condanna per abolitio criminis o per declaratoria di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice costituisce un "fatto nuovo" che legittima il giudice dell'esecuzione a revocare la sentenza e a adottare i provvedimenti conseguenti, inclusa la rivalutazione della concedibilità della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 673 c.p.p.
  • La possibilità di riproporre istanze già decise in esecuzione è ammessa quando si prospetti un elemento nuovo e significativo non valutato nel provvedimento precedente; la mera reiterazione è invece inammissibile.
  • Le condanne a pena pecuniaria, anche se sostitutive di pena detentiva, non sono automaticamente ostative alla sospensione condizionale (art. 164 c.p. combinato con art. 57 l. 689/81); se tali precedenti sono stati ritenuti non ostativi, la loro mera esistenza non può reggere da sola un diniego del beneficio senza motivazione specifica sulla prognosi negativa.
  • Non è consentita l'applicazione analogica dell'art. 671, comma 3, c.p.p. per ampliare i poteri del giudice dell'esecuzione oltre quanto espressamente previsto dalla legge; le deroghe all'immodificabilità del giudicato devono trovare fondamento testuale.
  • Se il precedente ostativo che ha giustificato il diniego del beneficio viene meno, il giudice dell'esecuzione deve compiere una rinnovata valutazione della concedibilità della sospensione condizionale, verificando se il quadro fattuale e giuridico residuo continui a giustificare la prognosi negativa.

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