Sentenza del 17/03/2017 n. 6891 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato in Cassazione la decisione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sostenendo: l’insufficiente motivazione degli avvisi di accertamento e la violazione dell’art. 7 della legge n. 212/2000; l’assenza di una normativa idonea a fondare gli atti impositivi, in violazione dei principi di legalità, nominatività e tipicità degli atti amministrativi; l’erronea applicazione dell’art. 5 del D.L. n. 331/1993, ritenendo che il furto o la rapina dei tabacchi costituissero forza maggiore idonea a escludere o ridurre l’obbligo di pagamento dell’accisa. È stata inoltre prospettata una questione di legittimità costituzionale.
La decisione
La contribuente ha rinunciato al ricorso per cassazione. La Corte ha quindi dichiarato estinto il processo, senza pronunciarsi nel merito dei motivi di ricorso. L. s.p.a. è stata condannata a rimborsare all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli le spese processuali, liquidate in 28.000 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Le spese relative al rapporto processuale con il Ministero dell’Economia e delle Finanze sono state compensate.
Norme richiamate
D.L. n. 331 del 1993, art. 5
La CTR ha ritenuto che lo svincolo irregolare dei tabacchi lavorati dal regime sospensivo, anche quando dovuto a furto o rapina, renda esigibile l’accisa da parte dell’Amministrazione.
Legge n. 212 del 2000, art. 7
La contribuente ne ha denunciato la violazione, sostenendo che gli avvisi non indicassero adeguatamente l’iter logico e le ragioni della pretesa. La CTR aveva invece ritenuto gli atti sufficientemente motivati.
Legge n. 241 del 1990, art. 1
La contribuente ha invocato la violazione dei principi generali dell’azione amministrativa e del principio di legalità, sostenendo che gli atti fossero privi di una valida normativa di riferimento.
D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 17
La CTR lo ha richiamato quale base del potere dell’Amministrazione di procedere alla riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, mediante iscrizione a ruolo.
R.D. n. 639 del 1919, art. 2
La disposizione è stata richiamata in relazione alla formale intimazione di pagamento effettuata dall’Amministrazione prima dell’eventuale esecuzione.
Costituzione, artt. 3, 24, 53 e 97
La contribuente ha prospettato una possibile illegittimità costituzionale dell’obbligo di pagamento dell’accisa in caso di furto o rapina, ma la Corte non ha esaminato la questione a causa della rinuncia al ricorso.
Massime di principio
- La sottrazione o il furto di prodotti sottoposti ad accisa durante il regime sospensivo può determinare l’esigibilità dell’imposta, salvo che la normativa applicabile riconosca specifiche ipotesi di esenzione, abbuono o forza maggiore.
- Un avviso di accertamento è generalmente ritenuto adeguatamente motivato quando indica la norma applicata, la base imponibile, l’aliquota e gli elementi fattuali e logici che consentono al contribuente di comprendere la pretesa e difendersi.
- La rinuncia al ricorso determina l’estinzione del processo e impedisce, di regola, una decisione della Corte sui motivi sostanziali sollevati.
- La parte che ha promosso il giudizio e vi rinuncia può essere condannata alle spese processuali, mentre la compensazione può essere disposta per specifici rapporti processuali o in presenza di particolari ragioni.
- La decisione non costituisce un accertamento definitivo della correttezza sostanziale dell’imposta nel merito, poiché l’estinzione è derivata dalla rinuncia della ricorrente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 17 mar 2017Sentenza del 17/03/2017 n. 220 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 17 mar 2017Sentenza del 17/03/2017 n. 458 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 17 mar 2017Sentenza del 17/03/2017 n. 459 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 17 mar 2017Sentenza del 17/03/2017 n. 461 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 17 mar 2017Sentenza del 17/03/2017 n. 526 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
- Sentenza · 17 mar 2017Sentenza del 17/03/2017 n. 1171 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →