Sentenza n. 4521/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento - del decreto di divieto di detenzioni armi e munizioni emesso nei confronti del Sig. -OMISSIS- dalla Prefettura di Lecco, Ufficio Territoriale del Governo, pol. Amministrativa, prot. -OMISSIS-, in data 18.02.2025 e notificato in data 22.2.2025; - del decreto n. -OMISSIS- del Questore della Provincia di Lecco, prot. -OMISSIS-, cat. -OMISSIS- Div. P.A.S.I., di revoca al Sig. -OMISSIS- della licenza di porto di fucile per uso caccia, emesso il -OMISSIS- e notificato in data -OMISSIS- e di tutti gli altri atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi, ai predetti (compresi, altresì, i pregressi, connessi e assorbiti ritiro cautelare di armi ad opera della Regione Carabinieri Forestale – Nucleo di Barzio, in data 25 settembre 2023 e decreto di sospensione della citata licenza di porta d’armi ad opera della Regione Carabinieri Forestale – Nucleo di Barzio emesso in data 17 ottobre 2023 e notificato in dato 21 ottobre 2023)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: divieto prefettizio di detenzione di armi e munizioni del 18 febbraio 2025 e conseguente revoca questorile della licenza di porto di fucile per uso caccia del 1° aprile 2025
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il divieto di detenzione adottato dal Prefetto di Lecco e la conseguente revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia, deducendo: 1) violazione dell’art. 7 l. 241/1990, del contraddittorio e del diritto di difesa per l’omessa comunicazione di avvio del procedimento prefettizio; 2) violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità e degli artt. 11, 39 e 42 TULPS, nonché difetto o insufficienza di istruttoria e motivazione, eccesso di potere e travisamento dei fatti. In particolare, ha sostenuto che il divieto fosse fondato su un solo episodio e che non fosse stato considerato che il procedimento penale per la contestata violazione degli obblighi di diligenza nella custodia delle armi si era concluso con l’estinzione del reato per oblazione. Il controllo dei Carabinieri forestali del 25 settembre 2023 aveva rilevato armi custodite in modo non adeguato e due fucili non rinvenuti nel luogo di detenzione dichiarato.
La decisione
Il TAR ha respinto entrambi i motivi e, quindi, il ricorso. Ha ritenuto giustificata l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento in ragione della natura preventiva e precauzionale dei provvedimenti in materia di armi, connotati da esigenze di celerità; ha inoltre osservato che il ritiro cautelare delle armi del 25 settembre 2023 lasciava logicamente presumere l’avvio del procedimento. Nel merito, il Prefetto dispone di ampia discrezionalità preventiva nel valutare l’affidabilità del detentore: non occorre un abuso effettivo delle armi, essendo sufficienti circostanze idonee a far dubitare dell’affidabilità. L’estinzione del reato per oblazione non impedisce all’amministrazione di valutare autonomamente la dimensione storica dei fatti. Le modalità di custodia accertate — una carabina in un cassetto non chiuso a chiave, un’altra in uno zaino in cucina e due fucili assenti dal luogo dichiarato — sono state ritenute elementi specifici, adeguati a fondare il dubbio sull’affidabilità, e il provvedimento prefettizio è stato giudicato sufficientemente motivato e non illogico. La revoca della licenza da parte del Questore è stata ritenuta conseguenza diretta e vincolata del divieto prefettizio. Spese a carico del ricorrente, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Norme richiamate
art. 7 l. 241/1990
i provvedimenti in materia di armi, per la loro natura precauzionale e preventiva, in quanto volti a prevenire ogni pericolo per la pubblica e privata incolumità, sono portatori, ex se, di una esigenza di celerità del provvedere che consente, in applicazione dell’art. 7 della L. n. 241/1990, di ovviare alla comunicazione di avvio del procedimento
Per i provvedimenti in materia di armi, l’esigenza di prevenire pericoli per l’incolumità pubblica e privata può giustificare l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento, in ragione della particolare esigenza di celerità.
art. 39 r.d. 773/1931 (TULPS)
ai fini dell’adozione del provvedimento di divieto di detenzione delle armi di cui all'art. 39, comma 1, del T.U.L.P.S. ("Il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne") non è necessario che sia stato accertato un effettivo abuso delle armi, essendo sufficiente la sussistenza di circostanze che dimostrino come l’interessato non sia del tutto affidabile quanto all’uso delle armi stesse
Il divieto prefettizio di detenzione può essere adottato in funzione preventiva senza provare un abuso effettivo: bastano circostanze concrete che facciano dubitare dell’affidabilità del soggetto nell’uso delle armi.
artt. 11 e 43 r.d. 773/1931 (TULPS)
ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), il divieto di detenere armi non ha natura sanzionatoria o punitiva, ma esso costituisce una misura cautelare, finalizzata a prevenire abusi nell’uso delle armi a tutela dell’incolumità privata e pubblica
I provvedimenti di pubblica sicurezza relativi alla detenzione e al porto di armi hanno funzione cautelare e preventiva, non punitiva; l’amministrazione valuta i rischi per l’incolumità.
art. 20 l. 110/1975
l'Amministrazione mantiene il potere di valutare il fatto - reato nella sua obiettiva dimensione storica indipendentemente dalla formale estinzione del reato
La definizione del procedimento penale con estinzione del reato non preclude all’amministrazione di considerare i fatti storici rilevanti per il giudizio preventivo di affidabilità in materia di armi.
Massime di principio
- Il divieto prefettizio di detenzione delle armi ha natura preventiva e cautelare, non sanzionatoria; può essere disposto senza che sia stato accertato un effettivo abuso, quando circostanze concrete siano sufficienti a far dubitare dell’affidabilità del detentore.
- Nella valutazione preventiva dell’affidabilità ai fini della detenzione o del porto di armi, l’amministrazione può apprezzare autonomamente i fatti nella loro dimensione storica, anche se il reato connesso è stato dichiarato estinto per oblazione; tale esito penale, da solo, non dimostra l’affidabilità del soggetto.
- La natura precauzionale dei provvedimenti in materia di armi e le esigenze di celerità poste a tutela dell’incolumità pubblica e privata possono giustificare l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 l. 241/1990.
- Il divieto prefettizio di detenzione delle armi costituisce il presupposto del provvedimento questorile di revoca della licenza di porto d’armi; una volta adottato il divieto, la revoca è conseguenza diretta e vincolata.
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