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Sentenza

Sentenza n. 4367/2026 - Napoli, Sezione 8

PER L'OTTEMPERANZA Al giudicato formatosi sulla sentenza numero 5376/2025 emessa in data 2 luglio 2025 dal Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro

Giustizia amministrativa202600961

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva accertato il diritto al beneficio della carta elettronica del docente per l'anno scolastico 2024/2025

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n. 5376/2025, che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui mediante la carta elettronica del docente, previsto dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, per un anno scolastico. La sentenza non era stata impugnata ed era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria. Nonostante la notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione, quest'ultima non aveva dato esecuzione alla decisione. Era inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. La ricorrente ha chiesto la condanna dell'amministrazione all'adempimento, il pagamento di quanto dovuto con gli accessori di legge e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Ha altresì richiesto le astreintes.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario. Ha ritenuto rispettati i termini processuali applicabili, verificato che la sentenza ottemperanda era stata ritualmente notificata all'amministrazione e accertato il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni. In assenza di prova dell'adempimento, ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Il giudice ha precisato che, qualora sia ormai decorso il termine temporale previsto per la fruizione del beneficio, l'amministrazione deve comunque erogarne il controvalore pecuniario, con interessi legali fino al soddisfo, poiché si tratta di un'obbligazione fungibile e l'amministrazione non può invocare a proprio vantaggio l'inerzia che ha impedito la tempestiva fruizione del beneficio. È stato nominato sin d'ora un commissario ad acta, individuato in un dirigente della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, per il caso di mancato adempimento nel termine. Al commissario sono stati attribuiti i compiti di allocare le somme in bilancio, ove necessario, e di curare le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento; l'esaurimento dei fondi o l'indisponibilità di cassa non sono stati ritenuti impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato. È stata respinta la domanda di astreinte, ritenuta non equa nel caso concreto. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

    La disposizione consente di promuovere il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Il termine per la proposizione dell'azione di ottemperanza è stato ritenuto rispettato.

  • art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.

    Sono stati ritenuti rispettati i termini processuali applicabili al rito camerale dell'ottemperanza.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997

    Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto per le esecuzioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni, deve essere decorso inutilmente prima di procedere all'esecuzione.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio economico annuo di 500 euro destinato all'aggiornamento e alla formazione del personale docente.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'adempimento dell'obbligo di una pubblica amministrazione di conformarsi a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., quando il titolo sia stato ritualmente notificato e sia decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
  • In mancanza di prova dell'adempimento del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di dare esatta e integrale esecuzione al titolo entro un termine assegnato e nominare contestualmente un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
  • Quando il termine temporale stabilito dal giudicato per fruire di un beneficio è decorso per causa imputabile all'inerzia dell'amministrazione, l'obbligazione può essere adempiuta mediante corresponsione del controvalore pecuniario, con gli interessi legali fino al soddisfo, se il beneficio ha natura fungibile.
  • L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, cause legittime di impedimento all'esecuzione di un giudicato avente ad oggetto un'obbligazione pecuniaria della pubblica amministrazione; il commissario ad acta deve adottare le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
  • La nomina del commissario ad acta non comporta necessariamente l'applicazione di una penalità di mora: l'astreinte può essere negata quando, valutate le circostanze concrete, la sua applicazione non risulti equa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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