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Sentenza

Sentenza n. 8738/2026 - Roma, Sezione 2B

per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo, - del decreto del Direttore Generale per il personale militare del Ministero della Difesa M_D AB05933 REG2022 0743457 del 13 dicembre 2022, recante bando di concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi 43 Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo normale dell’Arma dei Carabinieri, e segnatamente della sola parte relativa al reclutamento di 14 unità da trarre dai Luogotenenti in servizio permanente dell’Arma dei Carabinieri; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche se ignoto; quanto ai motivi aggiunti, - della graduatoria dei vincitori del concorso interno, per titoli ed esami, per l’alimentazione del ruolo normale degli Ufficiali (43 posti) riservato ai Luogotenenti, Ispettori, Sovrintendenti, appuntati e carabinieri, approvata dalla Direzione Generale per il Personale Militare con Decreto M_D AB05933 DE120230000371 datato 31 maggio 2023 e pubblicato in data 6 giugno 2023 (doc. 6); - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche se ignoto.

Giustizia amministrativa202301667

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Bando per il reclutamento di 14 sottotenenti in servizio permanente nel ruolo normale dell’Arma dei Carabinieri, nonché la successiva graduatoria dei vincitori

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti, già risultati idonei non vincitori in una precedente procedura per il reclutamento di sottotenenti, hanno impugnato il nuovo bando contestando la scelta dell’Amministrazione di indire un’ulteriore procedura invece di procedere allo scorrimento della graduatoria precedente. Hanno dedotto la violazione degli artt. 625 e 643 del d.lgs. 66/2010, degli artt. 3 e 35, comma 5-ter, del d.lgs. 165/2001, dell’art. 4, comma 3, del d.l. 101/2013, dell’art. 1, comma 961-ter, della l. 234/2021 e dell’art. 97 Cost., sostenendo che lo scorrimento costituisse la regola generale anche per il personale militare e che la graduatoria precedente fosse ancora efficace, essendo trascorsi soltanto otto mesi dalla sua approvazione. Hanno inoltre dedotto eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di istruttoria, erronea valutazione dei presupposti, disparità di trattamento e manifesta ingiustizia, nonché violazione degli artt. 1 e 3 della l. 241/1990, lamentando l’assenza di una motivazione sulle ragioni della scelta di bandire un nuovo concorso e sulla mancata considerazione della posizione degli idonei della graduatoria ancora vigente. Con motivi aggiunti hanno impugnato la graduatoria del nuovo concorso, deducendo gli stessi vizi e rilevando che essa comprendeva soltanto sei vincitori, senza idonei non vincitori, a fronte dei trentasei idonei della precedente procedura, nonché l’erronea valorizzazione del possesso della laurea invece del diploma quale requisito rilevante.

La decisione

Il TAR ha respinto sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti, confermando le valutazioni già espresse in sede cautelare dal TAR e dal Consiglio di Stato. Il Collegio ha ritenuto decisiva la diversità sostanziale tra la precedente procedura e il nuovo concorso, tale da escludere l’obbligo di scorrimento della graduatoria precedente. Il precedente concorso richiedeva il diploma di istruzione secondaria superiore e prevedeva una prova scritta a risposta multipla, mentre il nuovo bando richiedeva la laurea magistrale in giurisprudenza e prevedeva, oltre a un’eventuale preselezione, due prove scritte consistenti in elaborati. La coincidenza del grado da ricoprire non è stata ritenuta sufficiente a rendere omogenee le procedure. Da tale diversità è derivata l’assenza dell’obbligo di scorrimento e, conseguentemente, l’insussistenza del difetto di motivazione e dell’eccesso di potere dedotti. Il fatto che la graduatoria del nuovo concorso avesse individuato un numero di vincitori inferiore ai posti disponibili non è stato ritenuto idoneo a viziare retroattivamente il bando. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 625 d.lgs. 66/2010

    Richiamato dai ricorrenti a sostegno della tesi dell’applicabilità dello scorrimento della graduatoria nell’ambito del reclutamento militare; la censura è stata respinta.

  • art. 643 d.lgs. 66/2010

    La disciplina del reclutamento degli ufficiali è stata invocata dai ricorrenti; il giudice ha ritenuto comunque decisiva la diversità tra le procedure concorsuali.

  • art. 651-bis d.lgs. 66/2010

    Invocato dai ricorrenti quale indice della generale applicabilità dello scorrimento in ambito militare; il giudice non ha accolto tale ricostruzione.

  • art. 688 d.lgs. 66/2010

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere l’assenza di una cadenza periodica vincolante del concorso; la censura non è stata accolta.

  • art. 35, comma 5-ter, d.lgs. 165/2001

    Invocato come fondamento della regola generale dello scorrimento delle graduatorie; il giudice ha ritenuto prevalente, nella fattispecie, la diversità sostanziale delle procedure.

  • art. 4, comma 3, d.l. 101/2013, convertito nella l. 125/2013

    Richiamato dai ricorrenti a sostegno dell’obbligo di utilizzare graduatorie efficaci; la relativa censura è stata respinta.

  • art. 1, comma 961-ter, l. 234/2021

    Invocato con riferimento all’autorizzazione all’assunzione utilizzata per indire il nuovo concorso; non è stato ritenuto ostativo alla scelta dell’Amministrazione.

  • art. 97 Cost.

    Il principio di buon andamento non imponeva, nel caso concreto, lo scorrimento, considerata la non omogeneità tra la precedente e la nuova procedura.

  • artt. 1 e 3 l. 241/1990

    Le censure relative ai principi di economicità, efficacia e obbligo di motivazione sono state respinte perché la diversità delle procedure giustificava l’indizione del nuovo concorso.

  • art. 2196-ter d.lgs. 66/2010

    Richiamato nei motivi aggiunti in relazione al requisito del diploma; la contestazione sulla composizione della graduatoria non è stata ritenuta idonea a incidere retroattivamente sulla legittimità del bando.

Massime di principio

  • Lo scorrimento di una graduatoria concorsuale non è obbligatorio quando la nuova procedura presenta caratteristiche sostanzialmente diverse da quella precedente, in particolare quanto ai requisiti di partecipazione e alle prove selettive.
  • La mera coincidenza del ruolo o del grado da ricoprire non rende omogenee due procedure concorsuali se esse divergono significativamente per titolo di studio richiesto, struttura delle prove e modalità di selezione.
  • Quando la nuova procedura è sostanzialmente diversa dalla precedente, l’Amministrazione può indire un nuovo concorso senza procedere allo scorrimento della graduatoria ancora efficace degli idonei non vincitori.
  • La circostanza che la nuova graduatoria individui un numero di vincitori inferiore ai posti disponibili non vizia retroattivamente il bando e non determina, di per sé, l’obbligo di utilizzare la graduatoria di una precedente procedura.
  • La diversità sostanziale tra le procedure concorsuali esclude, nella fattispecie, sia l’obbligo di scorrimento sia la configurabilità di un difetto di motivazione o di eccesso di potere nella scelta di bandire un nuovo concorso.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàConcorsi pubblici
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsi
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneEccesso di potere

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