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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30554/2024 del 25/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma delle condanne inflitte in sede di appello per partecipazione e promozione di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis) e reati connessi (tra cui detenzione/cessione di stupefacenti). Le censure principali riguardavano: (a) nullità/illegittimità per composizione del collegio (presenza di giudice onorario in rapporto al d.lgs. 116/2017 e supposta incompatibilità dei giudici che avevano autorizzato/intervenuto nelle intercettazioni); (b) vizi procedurali collegati alle intercettazioni: ritardo nella trascrizione, mancata produzione dei verbali di inizio/fine, irregolarità nella trasposizione dei file dal server (assenza di firme digitali e codici hash), ubicazione dei dispositivi di captazione e utilizzo di telecamere; (c) contestazioni sulla specificità e determinazione dei capi di imputazione (genericità/indeterminatezza); (d) insufficienza della prova e criticità nella valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e delle captazioni ambientali; (e) questioni relative al riconoscimento della recidiva e alla violazione del ne bis in idem; (f) contestazione della sussistenza dell'aggravante della disponibilità di armi e della mancata concessione delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi nella stragrande maggioranza dei punti: molte doglianze sono state dichiarate inammissibili o infondate. Principali decisioni: (i) il divieto introdotto dal d.lgs. n.116/2017 non determinava nullità nel caso concreto grazie alla norma transitoria (azione penale esercitata prima dell'entrata in vigore); la nozione di "esercizio dell'azione penale" è stata ritenuta coincidente con la richiesta di rinvio a giudizio; (ii) l'incompatibilità ai sensi dell'art.34, comma 2-bis c.p.p. non produce nullità assoluta ma costituisce motivo di ricusazione/astensione che doveva essere tempestivamente proposto in sede di merito; l'omessa ricusazione preclude la censura in cassazione; (iii) il ritardo nella trascrizione delle intercettazioni non ha leso il diritto di difesa perché le registrazioni originali erano comunque accessibili alla difesa nell'archivio previsto dall'art.269 c.p.p.; l'assenza di trascrizioni o di perizia anteriore non costituisce di per sé nullità; (iv) le contestazioni generiche sulla mancata produzione dei verbali e sulla trasposizione dei file (assenza di firma digitale o codici hash) non sono state ritenute decisive: la normativa non impone l'obbligo del codice hash e le doglianze erano generiche e non supportate da elementi concreti di alterazione della prova; (v) la Corte ha ritenuto sufficientemente determinati i capi di imputazione e congrua la ricostruzione probatoria basata su intercettazioni, videoriprese, servizi di osservazione e dichiarazioni dei collaboratori; (vi) l'aggravante dell'associazione armata è stata confermata in relazione alla consapevolezza, anche per partecipi di livello non apicale, dell'esistenza e disponibilità di armi nel consorzio; (vii) il riconoscimento della recidiva è stato ritenuto legittimo perché i fatti contestati nei diversi procedimenti riguardavano periodi temporalmente distinti (no violazione del divieto di ne bis in idem). Nel complesso i ricorsi dei condannati sono stati respinti; la sentenza di merito è stata confermata.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 116 del 2017 (art. 12 e art. 30)

    Introduce il divieto di impiego del giudice onorario nei processi per reati indicati dall'art. 407 c.p.p.; la norma transitoria (art.30) esclude l'applicazione del divieto ai procedimenti nei quali l'azione penale era già stata esercitata alla data di entrata in vigore (quindi si identifica l'atto di esercizio nell'istanza di rinvio a giudizio)

  • art. 34, comma 2-bis c.p.p.

    Stabilisce l'incompatibilità del giudice che ha svolto funzioni di giudice per le indagini preliminari rispetto al dibattimento; la Corte chiarisce che l'incompatibilità non comporta nullità assoluta ma costituisce causa di ricusazione/astensione da esercitarsi tempestivamente

  • art. 178 e 179 c.p.p.

    Norme sulle nullità processuali; la Corte distingue tra nullità insanabili (capacità del giudice) e fattispecie di incompatibilità/astensione che non determinano automaticamente la nullità assoluta

  • art. 268 c.p.p.

    Disciplina l'utilizzabilità delle intercettazioni e le modalità di verbalizzazione; la Corte afferma che la sanzione di inutilizzabilità si collega all'assenza del verbale delle operazioni di intercettazione, non alle operazioni successive di trasposizione

  • art. 269 c.p.p.

    Regime di conservazione dell'archivio delle registrazioni; l'accesso della difesa all'archivio consente la verifica della corrispondenza tra originali e copie repertate

  • art. 271 c.p.p.

    Atti di repertazione e verbalizzazione: la Corte distingue i verbali delle operazioni di intercettazione (essenziali) dalle formalità successive che, se irregolari, richiedono allegazione di un concreto pregiudizio

  • art. 416-bis c.p.

    Fattispecie di associazione mafiosa; la Corte conferma che la partecipazione può essere provata con valutazione integrata di intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori, osservazioni e videoriprese

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Norme in materia di stupefacenti; la Corte ha ritenuto corretta la riqualificazione di talune contestazioni (es. marijuana vs cocaina) operata in sede di merito purché rimangano chiari tempo e luogo

  • art. 438, comma 6-bis c.p.p.

    Previsione di sanatoria ex lege per alcune nullità in caso di abbreviato; la Corte ha ritenuto irrilevante la richiamata norma rispetto al caso concreto, non essendo emerse nullità da sanare

  • art. 37 e ss. c.p.p.

    Disposizioni sulla astensione e ricusazione del giudice; la Corte sottolinea che l'istituto da utilizzare in caso di incompatibilità è la ricusazione/astensione tempestiva

  • principio di ne bis in idem (richiamo Corte Cost. n.200/2016)

    Per valutare la sovrapposizione di procedimenti occorre il confronto sulla triade condotta-nesso causale-evento naturalistico; pronunce diverse per periodi distinti non integrano automaticamente il divieto

  • art. 178 c.p.p. (richiami su nullità di capacità)

    Nullità derivanti da mancanza dei requisiti di capacità del giudice (es. difetto radicale di legittimazione) sono insanabili; cause di incompatibilità non rientrano in tale categoria se non incidono sui requisiti essenziali

Massime di principio

  • La norma che vieta l'impiego del giudice onorario trova applicazione salvo i casi disciplinati dalla norma transitoria: per valutare la sussistenza della limitazione conta la data di esercizio dell'azione penale (identificata nella richiesta di rinvio a giudizio).
  • L'incompatibilità prevista dall'art.34, comma 2-bis c.p.p. non produce automaticamente nullità assoluta degli atti processuali: è rimedio corretto e tempestivo la ricusazione/astensione in sede di merito; l'omessa ricusazione limita le censure in Cassazione.
  • Il ritardo nella trascrizione delle intercettazioni non lede automaticamente il diritto di difesa se le registrazioni originali sono accessibili alla difesa; la trascrizione è strumento di fruizione ma la prova è la registrazione fonica conservata nell'archivio giudiziario.
  • Contestazioni generiche su assenze formali (verbali senza firma digitale, assenza di codici hash, mancata produzione di documenti) necessitano dell'allegazione di un concreto pregiudizio alla difesa per essere rilevanti; sospetti astratti non bastano.
  • La Corte di legittimità non può rivalutare il merito probatorio (credibilità dei collaboratori, interpretazione delle intercettazioni) se non in presenza di illogicità manifesta o travisamento provato; questioni di fatto restano di competenza dei giudici di merito.
  • Per contestare il ne bis in idem va verificata l'identità di fatto con i criteri condotta-nesso causale-evento: procedimenti relativi a periodi distinti possono giustificare condanne successive e il riconoscimento della recidiva.
  • L'aggravante dell'associazione armata può essere attribuita anche ai partecipi non apicali se emerge che erano consapevoli, o per colpa ignoravano, la disponibilità di armi del sodalizio; la prova può derivare da intercettazioni, riprese e comportamenti processualmente rilevanti.

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