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Ordinanza

Ordinanza n. 86/2026 - Potenza, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600222

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Basilicata, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento della dirigente scolastica di interdizione eccezionale, urgente e temporanea del minore dalle attività didattiche e dalla frequenza delle pertinenze scolastiche per motivi di sicurezza pubblica e tutela dell’incolumità della comunità scolastica, nonché successiva comunicazione sulle modalità ridotte di frequenza e di svolgimento dell’esame conclusivo del primo ciclo

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato, con domanda cautelare incidentale e successivi motivi aggiunti, il provvedimento con cui la dirigente scolastica aveva interdetto temporaneamente il minore dalla frequenza scolastica, fino alla convocazione di un Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione straordinario finalizzato alla ridefinizione del PEI e all’individuazione di misure idonee a tutelare la salute del minore e la sicurezza della comunità scolastica. Con i motivi aggiunti è stata impugnata anche la successiva comunicazione relativa alla prosecuzione della frequenza fino al termine dell’anno scolastico con orario ridotto e piccoli gruppi di pari, nonché alle modalità di svolgimento delle prove dell’esame di terza media. È stata inoltre proposta domanda risarcitoria per i danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti e subendi dal minore. Il Garante Regionale dei Diritti delle Persone con Disabilità della Regione Basilicata è intervenuto ad adiuvandum.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile la domanda cautelare per sopravvenuta carenza di interesse. La misura cautelare non poteva più produrre utilità concreta, poiché il 10 giugno 2026 era terminato l’anno scolastico e, alla data della camera di consiglio, il 24 giugno 2026, il minore aveva già sostenuto la prova orale dell’esame conclusivo del primo ciclo. L’ordinanza non decide nel merito la legittimità dei provvedimenti impugnati né la domanda risarcitoria proposta con i motivi aggiunti. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato quale disciplina della domanda cautelare incidentale.

  • art. 52, commi 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Ritenuti sussistenti i presupposti per l’oscuramento delle generalità del minore e dei genitori e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute del minore in caso di riproduzione o diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • La domanda cautelare è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, prima della decisione, si esaurisce il periodo temporale cui si riferisce la misura richiesta e viene meno ogni utilità concreta e attuale derivante dalla sospensione dell’atto impugnato.
  • L’esaurimento dell’anno scolastico e lo svolgimento della prova orale dell’esame conclusivo del primo ciclo fanno venir meno l’interesse attuale alla sospensione cautelare di un provvedimento temporaneo relativo alla frequenza scolastica e alle modalità di svolgimento dell’esame.
  • La dichiarazione di improcedibilità della domanda cautelare per sopravvenuta carenza di interesse non comporta, di per sé, una pronuncia sulla legittimità degli atti impugnati né sulle domande ulteriori, quali la domanda risarcitoria, non esaminate nella fase cautelare.

Come è indicizzato

MaterieScuolaTutela cautelareEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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