Cassazione Civile, Sentenza n. 20551/2020 del 29/09/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Venezia che aveva respinto l'appello proposto da Adriana Zuani avverso le decisioni del Tribunale di Verona relative a domande di pagamento e di arricchimento ingiustificato connesse a una scrittura privata del 24 dicembre 1991 e a pagamenti/disposizioni patrimoniali effettuate in prossimità di un fallimento. In cassazione si deducevano, tra l'altro, nullità per omessa o apparente motivazione e violazioni di varie norme del codice civile rispetto alla qualificazione e ripartizione delle obbligazioni e dell'arricchimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo relativo alla nullità per omessa motivazione (art. 132, n. 4, c.p.c.), ritenendo che la Corte d'appello non abbia esaminato e motivato sulle questioni centrali sollevate dagli appellanti. Per l'accoglimento di tale motivo sono stati assorbiti gli altri motivi. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia per nuovo esame e regolamentazione delle spese.
Norme richiamate
art. 369 cod. proc. civ. (commi 1 e 2)
termini e modalità di deposito in cancelleria della copia della sentenza impugnata per il ricorso per cassazione
La Corte ha ritenuto osservato il termine di deposito (venti giorni) e ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo cui copie analogiche predisposte da originali telematici e prive di attestazioni non determinano l'improcedibilità se il controricorrente deposita copia analogica autenticata ovvero non disconosce la conformità
art. 9, commi 1-bis e 1-ter, L. n. 53/1994
attestazioni di conformità del difensore per documenti informatici notificati via PEC
La mancata o irregolare attestazione sulla copia telematica notificata non rende automaticamente improcedibile il ricorso per cassazione se il controricorrente non contesta la conformità o presenta copia autenticata
art. 23, comma 2, d. lgs. n. 82/2005
conformità della copia informatica all'originale
Rilevanza della mancata contestazione della conformità della copia informale da parte del destinatario ai fini della procedibilità del ricorso
Cass. Sez. Un., 25 marzo 2019, n. 8312 (giurisprudenza citata)
precedente di legittimità
Conferma il principio secondo cui la regolarizzazione formale delle copie telematiche può essere integrata anche successivamente senza comportare l'improcedibilità del ricorso
art. 132, n. 4, cod. proc. civ.
nullità della decisione per mancanza o apparente motivazione
La Corte ha ritenuto che la decisione d'appello fosse viziata per omessa esposizione dei motivi in diritto su cui si basa, essendosi omesso l'esame delle questioni centrali sollevate dagli appellanti
art. 378 cod. proc. civ.
deposito di memoria dei controricorrenti
I controricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 378; la Corte ha considerato gli atti difensivi delle parti nel valutare la regolarità del procedimento di impugnazione
artt. 1988, 1292, 1298, 1362, 2041, 1253, 2034 cod. civ. (citati nei motivi)
diverse norme richiamate per questioni di onerosità, imputazione di pagamento, arricchimento ingiustificato, prescrizione e rapporti obbligatori
Tali norme sono state formulate nei motivi di ricorso per censurare la valutazione di merito; tuttavia la Cassazione non ha esaminato nel merito le violazioni di tali disposizioni perché ha accolto il motivo di nullità per omessa motivazione assorbendo i restanti
Massime di principio
- Una sentenza d'appello deve affrontare e motivare espressamente le questioni centrali sollevate dalle parti: l'omissione di tale esame integra vizio di nullità per mancata o apparente motivazione (art. 132, n. 4, c.p.c.).
- In materia processuale, le irregolarità formali nella notifica o nel deposito di copie originate in formato telematico non determinano automaticamente l'improcedibilità del ricorso per cassazione se il controricorrente non deposita copia autenticata o non contesta la conformità: la giurisprudenza consente la regolarizzazione in presenza di comportamento processuale idoneo a sanare il vizio.
- Le eccezioni sollevate tardivamente nel corso del processo (es. eccezione di prescrizione proposta solo nella comparsa di risposta in udienza) possono essere ritenute inammissibili o comunque inefficaci; è importante sollevare tempestivamente questioni di rito o di merito rilevanti.
- Quando la Cassazione cassa per vizi di motivazione, la causa viene rimessa al giudice di merito per un nuovo esame completo delle questioni, ivi comprese quelle non adeguatamente trattate dalla pronuncia impugnata; le spese di lite possono essere regolate nel rinvio.
- In situazioni simili è utile nelle impugnazioni: a) indicare e sviluppare chiaramente i motivi principali che si chiedono siano esaminati; b) verificare e, se necessario, depositare copie autenticate delle sentenze impugnate o contestarne la conformità tempestivamente; c) richiedere espressamente al giudice di trattare e motivare ogni punto centrale della controversia per evitare nullità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 29 set 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 20507/2020 del 29/09/2020
- Sentenza civile · 29 set 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 20508/2020 del 29/09/2020
- Sentenza civile · 29 set 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 20509/2020 del 29/09/2020
- Sentenza civile · 29 set 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 20510/2020 del 29/09/2020
- Sentenza civile · 29 set 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 20511/2020 del 29/09/2020
- Sentenza civile · 29 set 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 20512/2020 del 29/09/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →