Ordinanza n. 458/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma dell’ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio-Roma, Sezione I-Ter, 10 dicembre 2025, n. 6963, resa tra le parti, non notificata e concernente il decreto di revoca del nulla osta all’ingresso in Italia per lavoro subordinato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Lazio-Roma che non aveva accolto la domanda cautelare contro il decreto di revoca del nulla osta all'ingresso in Italia per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
Prevale il privato
La controversia
La società datrice di lavoro ha appellato l'ordinanza cautelare del TAR Lazio-Roma nell'ambito della controversia relativa al decreto di revoca del nulla osta all'ingresso in Italia per lavoro subordinato riferito a un lavoratore straniero. In primo grado erano state dedotte censure che, secondo il Consiglio di Stato, richiedono un adeguato esame nella sede di merito, con particolare riguardo alla documentazione prodotta sull'asseverazione attestante un fatturato dell'impresa pari a € 331.161,00, al netto degli acquisti, e al contratto di lavoro stipulato con il lavoratore. Sotto il profilo del periculum in mora, è stata valorizzata l'assenza di pericoli documentati per l'ordine e la sicurezza pubblici riferibili al datore di lavoro e al lavoratore.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello ai soli fini cautelari e organizzativi, senza definire nel merito la legittimità del decreto di revoca del nulla osta. Ha ritenuto che il fumus non potesse essere definitivamente valutato nella cognizione sommaria propria della fase cautelare e che le censure dovessero essere esaminate dal TAR in sede di merito, soprattutto in relazione all'asseverazione sul fatturato e al contratto di lavoro. Quanto al periculum, ha ritenuto adeguata la sollecita fissazione dell'udienza di merito da parte del TAR ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., non ravvisando pericoli documentati per l'ordine e la sicurezza pubblici. Non è stata disposta la sospensione del provvedimento impugnato né altra misura cautelare sostanziale. Le spese del doppio grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente, in luogo della concessione di una misura cautelare, di fissare sollecitamente la data di discussione del ricorso nel merito quando le esigenze cautelari possono essere soddisfatte in tal modo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della dignità.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità e degli elementi identificativi.
Massime di principio
- Nella fase cautelare d'appello, quando la verifica del fumus richiede un esame approfondito della documentazione e delle censure, il giudice può evitare di anticipare la decisione sul merito e rimettere la valutazione al primo giudice nella sede propria.
- Ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., le esigenze cautelari possono essere soddisfatte mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, anziché attraverso la concessione di una misura cautelare, quando tale rimedio risulti adeguato e non emergano pericoli documentati per l'ordine e la sicurezza pubblici.
- L'accoglimento dell'appello cautelare ai soli fini della sollecita fissazione del merito non comporta, di per sé, l'annullamento o la sospensione dell'atto amministrativo impugnato e non anticipa l'esito del giudizio di cognizione piena.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 6 feb 2026Ordinanza n. 109/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 6 feb 2026Ordinanza n. 110/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 6 feb 2026Ordinanza n. 336/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 6 feb 2026Ordinanza n. 12/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 6 feb 2026Ordinanza n. 29/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 6 feb 2026Ordinanza n. 32/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →