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Ordinanza

Ordinanza n. 458/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma dell’ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio-Roma, Sezione I-Ter, 10 dicembre 2025, n. 6963, resa tra le parti, non notificata e concernente il decreto di revoca del nulla osta all’ingresso in Italia per lavoro subordinato;

Giustizia amministrativa202600359

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Lazio-Roma che non aveva accolto la domanda cautelare contro il decreto di revoca del nulla osta all'ingresso in Italia per lavoro subordinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

Prevale il privato

La controversia

La società datrice di lavoro ha appellato l'ordinanza cautelare del TAR Lazio-Roma nell'ambito della controversia relativa al decreto di revoca del nulla osta all'ingresso in Italia per lavoro subordinato riferito a un lavoratore straniero. In primo grado erano state dedotte censure che, secondo il Consiglio di Stato, richiedono un adeguato esame nella sede di merito, con particolare riguardo alla documentazione prodotta sull'asseverazione attestante un fatturato dell'impresa pari a € 331.161,00, al netto degli acquisti, e al contratto di lavoro stipulato con il lavoratore. Sotto il profilo del periculum in mora, è stata valorizzata l'assenza di pericoli documentati per l'ordine e la sicurezza pubblici riferibili al datore di lavoro e al lavoratore.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello ai soli fini cautelari e organizzativi, senza definire nel merito la legittimità del decreto di revoca del nulla osta. Ha ritenuto che il fumus non potesse essere definitivamente valutato nella cognizione sommaria propria della fase cautelare e che le censure dovessero essere esaminate dal TAR in sede di merito, soprattutto in relazione all'asseverazione sul fatturato e al contratto di lavoro. Quanto al periculum, ha ritenuto adeguata la sollecita fissazione dell'udienza di merito da parte del TAR ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., non ravvisando pericoli documentati per l'ordine e la sicurezza pubblici. Non è stata disposta la sospensione del provvedimento impugnato né altra misura cautelare sostanziale. Le spese del doppio grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, in luogo della concessione di una misura cautelare, di fissare sollecitamente la data di discussione del ricorso nel merito quando le esigenze cautelari possono essere soddisfatte in tal modo.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della dignità.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità e degli elementi identificativi.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare d'appello, quando la verifica del fumus richiede un esame approfondito della documentazione e delle censure, il giudice può evitare di anticipare la decisione sul merito e rimettere la valutazione al primo giudice nella sede propria.
  • Ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., le esigenze cautelari possono essere soddisfatte mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, anziché attraverso la concessione di una misura cautelare, quando tale rimedio risulti adeguato e non emergano pericoli documentati per l'ordine e la sicurezza pubblici.
  • L'accoglimento dell'appello cautelare ai soli fini della sollecita fissazione del merito non comporta, di per sé, l'annullamento o la sospensione dell'atto amministrativo impugnato e non anticipa l'esito del giudizio di cognizione piena.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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