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Ordinanza

Ordinanza n. 175/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, di rigetto della licenza ex art. 134 t.u.l.p.s. per esercizio attività investigazioni private.

Giustizia amministrativa202600315

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di licenza ex art. 134 T.U.L.P.S. per l'esercizio dell'attività di investigazioni private

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il titolare di un'attività di investigazioni private ha impugnato il provvedimento prefettizio di rigetto della richiesta di licenza prevista dall'art. 134 T.U.L.P.S., chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia. Il testo non espone specifici motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, ma dà atto della documentazione prodotta dal ricorrente e allegata alle istanze presentate all'amministrazione. In sede istruttoria, il TAR ha ritenuto necessario che la Prefettura specifichi quale ulteriore documentazione risulti mancante ai fini dell'eventuale rilascio della licenza.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza cautelare esclusivamente ai fini della celere trattazione del merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza disporre la sospensione sostanziale del diniego. Ha fissato la discussione del ricorso all'udienza pubblica dell'8 luglio 2026. Contestualmente ha disposto un incombente istruttorio, ordinando all'amministrazione resistente di precisare quale documentazione, ulteriore rispetto a quella prodotta dal ricorrente, sia eventualmente mancante per il rilascio della licenza richiesta. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 134 T.U.L.P.S.

    Costituisce la base normativa della licenza richiesta per l'esercizio dell'attività di investigazioni private.

  • art. 55 c.p.a.

    Il comma 10 consente di soddisfare le esigenze cautelari mediante la celere fissazione dell'udienza di merito, anziché attraverso una sospensione sostanziale dell'atto impugnato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., le esigenze cautelari possono essere ritenute adeguatamente soddisfatte mediante la celere fissazione dell'udienza di merito, senza necessità di sospendere sostanzialmente l'efficacia dell'atto impugnato.
  • Quando la documentazione prodotta dal ricorrente non consente di individuare con chiarezza gli elementi eventualmente mancanti per il rilascio di un titolo amministrativo, il giudice può disporre un incombente istruttorio affinché l'amministrazione specifichi puntualmente la documentazione ulteriore necessaria.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiCommercio e attività produttiveProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

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