Cassazione Penale, Sentenza n. 27277/2026 del 20/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di assise di appello aveva confermato la condanna all'ergastolo per omicidio volontario aggravato. L'imputato ricorreva per cassazione deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sull'aggravante della premeditazione, sostenendo che il presunto sopralluogo due ore prima del fatto fosse un travisamento/invenzione, che l'assenza dal lavoro e l'asserita alterazione di un fucile non fossero significative, e che il rinvio dell'incontro per la firma della separazione fosse incompatibile con una preordinazione del delitto; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sull'aggravante della commissione del fatto in danno della vittima di atti persecutori, deducendo che la persona offesa non aveva realmente modificato le proprie abitudini di vita, come emergerebbe da conversazioni whatsapp e da occasionali presenze in luoghi pubblici; 3) violazione di legge e vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e dell'attenuante del risarcimento ex art. 62 n. 6 c.p., lamentando che non fosse stata adeguatamente valorizzata la confessione immediata e la richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi infondati o inammissibili e ha rigettato il ricorso. Ha confermato la condanna per omicidio volontario ex art. 575 c.p. aggravato dalla premeditazione e dalla commissione in danno della vittima del reato di atti persecutori. Ha inoltre reputato legittimo il diniego delle attenuanti generiche, valorizzando la persistente mancanza di resipiscenza dell'imputato, e ha ritenuto coerente con la disciplina sulla giustizia riparativa la valutazione di strumentalità della richiesta di accesso ai relativi programmi. Ne è seguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla rifusione delle spese delle parti civili.
Norme richiamate
art. 575 c.p.
base normativa del reato di omicidio volontario oggetto di conferma di condanna
art. 173 disp. att. c.p.p.
richiamo al limite di sinteticità dell'esposizione dei motivi di ricorso
art. 194, comma 3, c.p.p.
divieto di testimonianza sulle voci correnti nel pubblico, utilizzato per escludere rilievo alle 'voci di paese'
art. 62, n. 6, c.p.
attenuante invocata dalla difesa in relazione alla condotta successiva al fatto
art. 129-bis c.p.p.
l'accesso ai programmi di giustizia riparativa è subordinato alla valutazione giudiziale di utilità e assenza di pericolo concreto
art. 43, comma 1, lett. a), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
i programmi di giustizia riparativa richiedono partecipazione attiva e volontaria dell'interessato
art. 541, comma 1, c.p.p.
condanna dell'imputato soccombente alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili
art. 616, comma 1, c.p.p.
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto
artt. 82 e 83 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
liquidazione delle spese della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato da parte del giudice che ha emesso la sentenza passata in giudicato
art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
omissione delle generalità e dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento
Massime di principio
- La censura di motivazione in cassazione non può risolversi in un'analisi frammentaria dei singoli passaggi argomentativi, dovendo la motivazione essere letta come un tutto coerente e organico.
- La premeditazione può essere desunta da un insieme di indici sintomatici convergenti, tra cui l'anticipata organizzazione della condotta, l'assenza ingiustificata dal lavoro, la scelta del luogo più favorevole all'azione e gli elementi temporalmente prossimi alla consumazione, purché la lettura complessiva renda non illogica la conclusione del giudice di merito.
- Ai fini della premeditazione, è significativo che l'agente abbia avuto un apprezzabile lasso di tempo tra la decisione e l'esecuzione del delitto, tale da consentire una riflessione sul possibile recesso dal proposito criminoso.
- In sede di legittimità non è consentito proporre una mera rivalutazione del materiale probatorio né opporre una prova a un'altra prova, salvo il controllo sulla tenuta logica e giuridica della motivazione.
- Le attestazioni fondate su mere 'voci' o su fonti di conoscenza indirette, qualificate come voci correnti nel pubblico, non sono utilizzabili come base probatoria quando ricadono nel divieto di cui all'art. 194, comma 3, c.p.p.
- L'aggravante del fatto commesso in danno della vittima di atti persecutori può essere confermata sulla base di testimonianze che documentino un effettivo mutamento delle abitudini di vita della persona offesa, mentre la contestazione che si limiti a contrapporre singoli episodi o messaggi non è idonea a scardinare la motivazione di merito in assenza di manifesta illogicità.
- Il diniego delle attenuanti generiche è sindacabile solo se la motivazione è mancante o manifestamente illogica; è sufficiente che il giudice indichi gli elementi negativi relativi al fatto e alla personalità dell'imputato su cui fonda la decisione.
- La confessione o l'accesso richiesto alla giustizia riparativa non impongono automaticamente il riconoscimento delle attenuanti, potendo il giudice valorizzare, in senso contrario, la persistente assenza di resipiscenza e l'atteggiamento dell'imputato successivo al reato.
- L'ammissione ai programmi di giustizia riparativa non costituisce un diritto incondizionato dell'imputato, ma dipende da una valutazione giudiziale di utilità, di attiva e volontaria partecipazione e di assenza di pericolo concreto per gli interessati e per l'accertamento dei fatti.
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