Cassazione Penale, Sentenza n. 15496/2025 del 18/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Strangio ha chiesto la revisione ex art. 630 co.1 lett. a), c) e d) c.p.p. della sentenza di condanna della Corte di appello di Reggio Calabria (8/6/2020, irrev. 23/9/2021) per detenzione di stupefacenti (artt. 110 c.p., 73 co.4 e 80 d.P.R. 309/90). L'istanza contestava: a) l'incompatibilità tra giudicati perché la Corte d'appello di Roma aveva assolto i presunti mediatori (Pizzata Antonio, Giovanni, Francesco) mentre la sentenza calabrese aveva condannato Strangio per lo stesso evento (sequestro di 5,870 kg di marijuana) ricollegandolo alla restituzione di parte di una partita di 10 kg; b) errori nell'identificazione personale e discrepanze sui quantitativi; c) che la condanna riguardava un fatto diverso da quello oggetto dell'imputazione, posto che la droga sequestrata non sarebbe compatibile con quella ceduta e poi restituita.
La decisione
La Corte di Appello di Catanzaro aveva dichiarato inammissibile l'istanza ex art. 634 c.p.p. ritenendola manifestamente infondata: ha ritenuto esistente compatibilità oggettiva tra i fatti accertati nelle due sentenze e che l'istanza si fondasse su elementi già valutati. La Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Salerno (art. 634 co.2 c.p.p.), perché la declaratoria di inammissibilità era stata emessa de plano dopo un controllo penetrante del materiale probatorio e della comparazione tra sentenze, cioè con una valutazione complessa che richiede il contraddittorio. La Corte di Cassazione ha quindi ritenuto violato il diritto di difesa e disposto nuovo esame sull'ammissibilità da parte del giudice territoriale rimesso.
Norme richiamate
art. 630 cod. proc. pen., comma 1, lett. a)
Ground for revision invoked for incompatibilità tra giudicati; la Corte ha valutato che la domanda basata su incompatibilità richiede accertamenti che, se non manifesti, non possono essere decisi de plano senza contraddittorio.
art. 630 cod. proc. pen., comma 1, lett. c)
Richiesta riferita a errori di identificazione e vizi di fatto; la Corte ha ritenuto che eventuali accertamenti su elementi già valutati necessitano di procedimento contraddittorio se non sono manifestamente infondati.
art. 630 cod. proc. pen., comma 1, lett. d)
Richiesta basata sulla tesi che la sentenza di condanna riguardasse un fatto diverso da quello contestato; la Cassazione ha stabilito che tale questione non può essere liquidata de plano se richiede esame comparato delle sentenze.
art. 634 cod. proc. pen., comma 1
Prevede la declaratoria di inammissibilità per manifesta infondatezza; la Corte di Cassazione ha ribadito che questo controllo è limitato e non consente un esame approfondito che travalichi il mero accertamento di irrevocabilità e pertinenza, salvo che la manifesta infondatezza sia evidente ictu oculi.
art. 634 cod. proc. pen., comma 2
Consente il rinvio per nuovo esame: la Cassazione ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Salerno perché l'ordinanza impugnata aveva effettuato valutazioni che avrebbero richiesto il contraddittorio.
artt. 110 c.p., 73 co.4 e 80 d.P.R. 309/90
Norme substantive relative al reato per cui è stata emessa la condanna; citate in quanto oggetto del procedimento di revisione ma la decisione Cassazionale si è concentrata sulla procedura di ammissibilità della revisione, non sul merito della responsabilità rispetto a tali norme.
Principio costituzionale del contraddittorio / diritto di difesa
La Cassazione ha ritenuto che la pronuncia de plano, intervenuta dopo una valutazione complessa del merito, ha leso il diritto di difesa, richiedendo pertanto la celebrazione del contraddittorio prima di decidere l'ammissibilità quando la questione non è manifestamente infondata.
Massime di principio
- La declaratoria di inammissibilità 'de plano' ex art. 634 c.p.p. è ammissibile solo quando l'infondatezza dell'istanza di revisione è manifesta e riscontrabile ictu oculi; se la questione richiede comparazione e indagine sul materiale probatorio, occorre il contraddittorio.
- Quando si invoca la revisione per incompatibilità tra giudicati (art. 630 co.1 lett. a), bisogna dimostrare un contrasto evidente e non meramente una diversa valutazione giudiziaria dei medesimi elementi probatori; se il contrasto non è manifestamente evidente va garantito il contraddittorio.
- Richieste basate su errori di identificazione o sulla non riconducibilità di materiale probatorio alla fattispecie contestata (lett. c) e d)) richiedono una ricostruzione comparativa delle sentenze e del materiale probatorio; tali accertamenti non possono essere sostituiti da una semplice elencazione di massime giurisprudenziali.
- Se il giudice distrettuale compie un esame approfondito dei dati probatori ai fini di inammissibilità, la decisione può essere annullata per violazione del diritto di difesa e rimessa ad altra sede per un nuovo esame in contraddittorio.
- In fase di istanza di revisione è strategico evidenziare subito la 'palese' incompatibilità tra giudicati (se esiste) oppure chiedere espressamente la celebrazione del contraddittorio qualora la questione richieda valutazioni probatorie non immediatamente riscontrabili.
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