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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13741/2025 del 08/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata aveva applicato, su richiesta ex art. 444 c.p.p., la pena di anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 14.000 di multa per il possesso, senza autorizzazione, di 460 grammi di hashish custoditi nel garage pertinenziale dell'abitazione. L’interessata ha proposto ricorso per cassazione personalmente, deducendo due censure: vizio di motivazione sull’affermazione di responsabilità e violazione dell’art. 133 c.p. per l’eccessiva severità della pena. La Corte rileva però che il ricorso è stato sottoscritto dalla parte personalmente e non da difensore iscritto nell’albo speciale della Cassazione, con conseguente difetto di legittimazione e inammissibilità originaria dell’impugnazione.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall’imputata, quindi da soggetto non legittimato dopo l’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017. Richiama gli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, c.p.p. e afferma che la successiva qualificazione/conversione dell’atto non sana l’originaria inammissibilità né consente di eludere il requisito della sottoscrizione da parte di un difensore cassazionista. Conseguentemente condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiesta di applicazione della pena su richiesta delle parti, alla base della sentenza impugnata

  • art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990

    norma incriminatrice posta a fondamento della condanna per detenzione illecita di sostanza stupefacente

  • art. 17 d.P.R. n. 309/1990

    titolo autorizzatorio mancante per la detenzione della sostanza stupefacente

  • art. 133 c.p.

    richiamato dal ricorrente per censurare l’eccessivo rigore del trattamento sanzionatorio

  • art. 571, comma 1, c.p.p.

    dopo la riforma, l’impugnazione per cassazione non può essere proposta personalmente dall’imputato, ma deve rispettare le forme previste dalla legge

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Cassazione

  • art. 568, comma 5, c.p.p.

    la qualificazione/conversione dell’impugnazione non può sanare il difetto originario di legittimazione e non può eludere i requisiti formali del ricorso per cassazione

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità

  • legge n. 103 del 2017

    ha escluso la facoltà dell’imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione

Massime di principio

  • Dopo l’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione dell’imputato deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione; l’impugnazione proposta personalmente è inammissibile.
  • Il principio di conversione o qualificazione giuridica dell’impugnazione non opera in modo da sanare un ricorso per cassazione originariamente inammissibile per difetto di legittimazione della parte personalmente.
  • Il favor impugnationis e il principio di conservazione degli atti non possono tradursi nell’elisione dei requisiti formali e sostanziali propri del ricorso per cassazione.
  • Quando il ricorso è inammissibile per ragioni formali preclusive, la Corte può dichiararlo senza formalità e porre a carico del ricorrente le spese processuali e una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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