Cassazione Penale, Ordinanza n. 13741/2025 del 08/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva applicato, su richiesta ex art. 444 c.p.p., la pena di anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 14.000 di multa per il possesso, senza autorizzazione, di 460 grammi di hashish custoditi nel garage pertinenziale dell'abitazione. L’interessata ha proposto ricorso per cassazione personalmente, deducendo due censure: vizio di motivazione sull’affermazione di responsabilità e violazione dell’art. 133 c.p. per l’eccessiva severità della pena. La Corte rileva però che il ricorso è stato sottoscritto dalla parte personalmente e non da difensore iscritto nell’albo speciale della Cassazione, con conseguente difetto di legittimazione e inammissibilità originaria dell’impugnazione.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall’imputata, quindi da soggetto non legittimato dopo l’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017. Richiama gli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, c.p.p. e afferma che la successiva qualificazione/conversione dell’atto non sana l’originaria inammissibilità né consente di eludere il requisito della sottoscrizione da parte di un difensore cassazionista. Conseguentemente condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
richiesta di applicazione della pena su richiesta delle parti, alla base della sentenza impugnata
art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990
norma incriminatrice posta a fondamento della condanna per detenzione illecita di sostanza stupefacente
art. 17 d.P.R. n. 309/1990
titolo autorizzatorio mancante per la detenzione della sostanza stupefacente
art. 133 c.p.
richiamato dal ricorrente per censurare l’eccessivo rigore del trattamento sanzionatorio
art. 571, comma 1, c.p.p.
dopo la riforma, l’impugnazione per cassazione non può essere proposta personalmente dall’imputato, ma deve rispettare le forme previste dalla legge
art. 613, comma 1, c.p.p.
il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Cassazione
art. 568, comma 5, c.p.p.
la qualificazione/conversione dell’impugnazione non può sanare il difetto originario di legittimazione e non può eludere i requisiti formali del ricorso per cassazione
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità
legge n. 103 del 2017
ha escluso la facoltà dell’imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione
Massime di principio
- Dopo l’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione dell’imputato deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione; l’impugnazione proposta personalmente è inammissibile.
- Il principio di conversione o qualificazione giuridica dell’impugnazione non opera in modo da sanare un ricorso per cassazione originariamente inammissibile per difetto di legittimazione della parte personalmente.
- Il favor impugnationis e il principio di conservazione degli atti non possono tradursi nell’elisione dei requisiti formali e sostanziali propri del ricorso per cassazione.
- Quando il ricorso è inammissibile per ragioni formali preclusive, la Corte può dichiararlo senza formalità e porre a carico del ricorrente le spese processuali e una somma in favore della Cassa delle ammende.
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