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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18117/2024 del 02/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fideiussori)

La controversia

La controversia origina da un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca nei confronti di due fideiussori, in forza della loro garanzia prestata a favore della società debitrice principale. Gli opponenti avevano ottenuto in primo grado l'accoglimento dell'opposizione e la Corte d'appello di Milano aveva confermato la decisione. La banca, poi succeduta dalla odierna ricorrente quale cessionaria del credito, ricorreva per cassazione con due motivi. Con il primo deduceva la violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., sostenendo che gli opponenti, avendo contestato soltanto la nullità o inefficacia della fideiussione, non avessero contestato l'esistenza del credito e che, comunque, l'estratto di saldaconto fosse idoneo a provarlo; inoltre sosteneva che la produzione documentale fosse superflua perché il credito doveva ritenersi riconosciuto. Con il secondo motivo deduceva la violazione dell'art. 345 c.p.c., lamentando che la Corte d'appello avesse erroneamente escluso l'ammissibilità in appello di documenti contabili prodotti tardivamente, sostenendo che nel giudizio di appello sarebbero comunque ammissibili documenti indispensabili ai fini della decisione.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato il primo motivo: inammissibile, perché non si confrontava con la ratio della sentenza impugnata, che aveva valorizzato anche una contestazione subordinata degli opponenti sulla prova del credito; infondato, perché l'estratto di saldaconto ha efficacia probatoria limitata al procedimento monitorio e non basta, di regola, nel giudizio di opposizione o in cognizione ordinaria, dove ha solo valore indiziario. Ha poi rigettato il secondo motivo, osservando che l'art. 345 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, dopo la riforma del 2012 consente in appello la produzione di nuovi documenti solo se la loro mancata produzione in primo grado sia dipesa da causa non imputabile, non più in base al criterio dell'indispensabilità. La ricorrente è stata condannata alle spese, al pagamento di una somma ulteriore ex art. 96, comma 3, c.p.c. per colpa grave nell'impugnazione, e al raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per il riparto dell'onere della prova: nel giudizio di opposizione il creditore opposto deve provare il credito secondo le regole ordinarie, quando questo sia specificamente contestato.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla contestazione dei fatti, ma il motivo è stato reputato inammissibile/infondato perché non si confrontava con la ratio decidendi.

  • art. 50 TUB

    l'estratto di saldaconto è idoneo a fondare il decreto ingiuntivo, ma non ha autonoma efficacia probatoria piena nel successivo giudizio di opposizione.

  • art. 345 c.p.c.

    nel testo applicabile ratione temporis, ammette in appello nuovi documenti solo se la mancata produzione in primo grado sia dipesa da causa non imputabile alla parte; il criterio dell'indispensabilità non è più operante.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    applicato per la condanna della parte soccombente per responsabilità aggravata, ritenendo l'impugnazione sorretta da colpa grave.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di soccombenza del ricorrente.

  • d.l. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. 0b

    ha abrogato l'inciso relativo all'indispensabilità dei documenti in appello.

  • l. 7 agosto 2012, n. 134

    legge di conversione del decreto che ha modificato l'art. 345 c.p.c.

  • Cass., Sez. U, 18/07/1994, n. 6707

    richiamata per affermare che il saldaconto vale solo come elemento indiziario nel giudizio di cognizione.

  • Cass., Sez. I, 30/03/2007, n. 7981

    richiamata per il principio secondo cui la rubrica del motivo di ricorso non vincola la qualificazione del vizio dedotto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'estratto di saldaconto può essere sufficiente a supportare la fase monitoria, ma non sostituisce la prova ordinaria del credito quando questo sia contestato nel merito.
  • Se l'opponente deduce una nullità o inefficacia della garanzia ma, in via subordinata, contesta anche la prova del credito, il creditore opposto resta onerato di dimostrare l'esistenza del proprio credito secondo le regole ordinarie.
  • La censura in cassazione è inammissibile se non si confronta con tutte le rationes decidendi poste a base della sentenza impugnata, incluse eventuali contestazioni subordinate considerate dal giudice di merito.
  • Dopo la riforma dell'art. 345 c.p.c., la produzione in appello di nuovi documenti non dipende più dal criterio dell'indispensabilità, ma è ammessa solo se la mancata produzione in primo grado sia dipesa da causa non imputabile alla parte.
  • La formulazione della rubrica del motivo di ricorso non vincola la qualificazione giuridica del vizio denunciato; rileva il contenuto sostanziale della censura.
  • L'impugnazione manifestamente debole o priva di adeguato confronto con la motivazione può integrare colpa grave e giustificare la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveOpposizioni esecutiveConto correnteMutuo
RamiProcesso civileObbligazioniBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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