Sentenza n. 1436/2026 - Firenze, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-diniego formatosi sull'istanza di accesso agli atti presentata il 14 febbraio 2026
Esito
Favorevole al resistente (azienda ospedaliera)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il silenzio-diniego dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi sull'istanza di accesso agli atti trasmessa via PEC il 14 febbraio 2026, chiedendo la condanna dell'amministrazione a consentire l'accesso integrale alla documentazione sanitaria richiesta. Nel corso del giudizio, con nota difensiva del 2 giugno 2026, ha dichiarato che l'istanza era stata soddisfatta e ha rinunciato al ricorso, dando inoltre atto di un accordo con l'amministrazione sulla compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l'amministrazione aveva soddisfatto l'istanza di accesso nel corso del giudizio. Il Collegio ha precisato che non poteva essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, non essendo stata depositata documentazione comprovante l'effettiva cessazione della controversia. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, conformemente all'accordo riferito dal ricorrente.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La disposizione è stata richiamata quale base processuale per la definizione del giudizio mediante declaratoria di improcedibilità.
art. 85, comma 9, c.p.a.
La disposizione è stata richiamata insieme all'art. 35 c.p.a. nel procedimento camerale di definizione della controversia.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute del ricorrente.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
È stato richiamato quale ulteriore base normativa per l'oscuramento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione soddisfa nel corso del giudizio l'istanza di accesso oggetto del ricorso, viene meno l'interesse attuale del ricorrente alla decisione e il giudizio deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La cessazione della materia del contendere richiede la prova dell'integrale e satisfattivo venir meno della controversia; in mancanza di documentazione comprovante tale circostanza, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, anziché la cessazione della materia del contendere.
- L'eventuale accordo tra le parti sulla compensazione delle spese può essere recepito dal giudice mediante compensazione delle spese di lite.
Come è indicizzato
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