Cassazione Penale, Sentenza n. 33784/2023 del 01/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza d'appello che l'ha condannata per omicidio (aggravato dalla premeditazione e dall'aver rafforzato il clan Misceo-Telegrafo) e per i reati connessi di detenzione e porto illegale di armi. I principali motivi di doglianza sono: vizio di motivazione ed errata valutazione probatoria (sostenendo che la condanna si fonda soltanto su sms dal contenuto non esplicito e sulla mera detenzione dell'arma, che però non sarebbe stata prelevata in casa sua); mancato riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione (art. 62, comma 1, n.2 c.p.); errata applicazione dell'aggravante per finalità di rafforzamento del clan (art. 7 legge 203/1991, oggi art. 416-bis.1 c.p.), per carenza di prova dell'elemento soggettivo; erronea applicazione dell'aggravante della premeditazione; carenza di motivazione sul concorso nel porto/detenzione dell'arma (art. 110 c.p. e legge 497/1974); e carenza motivazionale nella determinazione della pena (artt. 81, 132, 133 c.p.).
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello, in sede di rinvio, abbia fornito motivazione adeguata e logica, attenendosi alle prescrizioni dell'annullamento. Ha confermato che: l'imputata deteneva l'arma utilizzata (un kalashnikov AK47) e le intercettazioni sms/telefoniche, il contesto familiare e territoriale (nipote del capoclan, residenza vicina, faida in corso), le dichiarazioni del collaboratore Fraddosio e la ricostruzione dei passaggi dell'arma che da lei giunse agli esecutori materiali costituiscono un quadro probatorio congruo per ritenere il concorso nell'omicidio e nel porto/detenzione dell'arma. Ha dichiarato inammissibili o manifestamente infondati gli altri motivi: l'attenuante della provocazione è incompatibile con la partecipazione a una faida mafiosa; l'aggravante per finalità di rafforzare il clan è adeguatamente motivata alla luce della faida e della posizione dell'imputata; la premeditazione è adeguatamente contestata e descritta nell'imputazione (il riferimento a un refuso nella rubrica non ha pregiudicato il diritto di difesa); e la determinazione della pena rientra nel corretto apprezzamento discrezionale del giudice di merito.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Norma sul concorso di persone nel reato: la Corte ha ritenuto provato il concorso dell'imputata nell'omicidio attraverso il combinato disposto delle intercettazioni, della detenzione dell'arma e delle dichiarazioni dei collaboratori
art. 575 cod. pen.
Norma sull'omicidio: applicata per la condanna principale, valutata anche alla luce delle aggravanti e del concorso
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamata nell'ambito delle contestazioni sulle modalità di motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione sia stata adeguata e conforme ai requisiti di legge
art. 533 cod. proc. pen.
Norma sul contenuto della sentenza di annullamento con rinvio: la Corte di rinvio ha rispettato le indicazioni impartite dalla Cassazione
art. 627 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la revisione e i limiti del giudizio di rinvio: la Corte ha dato risposta puntuale alle prescrizioni di annullamento indicate dalla Prima Sezione
art. 62, comma 1, n. 2 cod. pen.
Circostanza attenuante della provocazione: la Corte ha ritenuto manifesta l'incompatibilità della circostanza con la partecipazione a una faida mafiosa, escludendo l'applicabilità dell'attenuante
art. 7 legge n. 203/1991 (oggi art. 416-bis.1 cod. pen.)
Aggravante per aver commesso il fatto al fine di rafforzare il prestigio criminale dell'organizzazione: la Corte ha ammesso tale aggravante sulla base del contesto di faida, della posizione dell'imputata nel clan e delle modalità del fatto, ritenendo possibile inferire l'elemento soggettivo dal complesso probatorio
art. 577 cod. pen.
Norma sulla premeditazione: la Corte ha ritenuto provata la premeditazione in relazione alla condotta organizzativa protratta nei mesi precedenti e alla custodia dell'arma
art. 521 cod. proc. pen.
Richiamata relativamente alla correlazione tra imputazione e sentenza; la Corte ha ritenuto che eventuali refusi non abbiano pregiudicato il diritto di difesa quando il fatto è descritto in modo chiaro
art. 522 cod. proc. pen.
Richiamata nel contesto della legittimità formale della motivazione: la Corte ha ritenuto rispettati i criteri procedurali
legge n. 497/1974, art. 12
Norma richiamata in relazione ai reati di detenzione e porto di armi: la Corte ha ritenuto provato il concorso dell'imputata anche in questi reati in base alla ricostruzione dei passaggi dell'arma
art. 81 cod. pen.
Principio della responsabilità: richiamato ai fini della determinazione della pena in caso di concorso di reati e circostanze aggravanti
art. 132 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia adeguatamente motivato la scelta della sanzione
art. 133 cod. pen.
Circostanze e loro incidenza sulla pena: applicata nella valutazione degli aumenti per i reati in materia di armi e delle aggravanti
Massime di principio
- La mera detenzione di un'arma non è automaticamente sufficiente a provare il concorso in un omicidio, ma quando è inserita in un quadro fattuale coerente (intercettazioni che coordinano vigilanza/avvistamenti, ruolo nell'organizzazione, dichiarazioni di collaboratori e trasferimenti dell'arma) può fondare la responsabilità
- Le intercettazioni e i messaggi criptici devono essere valutati nel contesto complessivo; singoli elementi apparentemente vaghi possono assumere valore probatorio se collegati ad altri riscontri concreti
- L'aggravante per finalità di rafforzare il clan (art. 416-bis.1) richiede un elemento soggettivo ma questo può essere desunto dal contesto (faida, posizione nell'organizzazione, antecedenti vicende conflittuali)
- La circostanza attenuante della provocazione è in genere esclusa quando il fatto si inserisce in una logica di faida mafiosa, perché il soggetto accetta consapevolmente la sequela di atti illeciti e ritorsioni
- Il giudice di rinvio/di merito deve dare una motivazione analitica quando la precedente decisione ha indicato specifiche carenze; però la Cassazione sindaca la logica e la coerenza della motivazione più che la semplice preferenza valutativa
- Difformità formali (es. refusi nella rubrica dell'imputazione) non incidono sulla validità della contestazione se il fatto è descritto in modo chiaro e il diritto di difesa non è impedito
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito: in Cassazione è ammissibile impugnare solo se sussiste arbitrio o manifesta illogicità nella motivazione
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