Sentenza del 01/08/2019 n. 2883 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza di primo grado deducendo la violazione dell'art. 39, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 54, comma 3, e 55 del D.P.R. n. 633/1972. Ha sostenuto che, in caso di omessa dichiarazione dei redditi e di controlli eseguiti nei confronti di un soggetto terzo, l'accertamento può fondarsi sui dati e sui documenti acquisiti presso tale soggetto, senza che sia necessaria l'allegazione integrale del relativo processo verbale di constatazione, purché l'avviso consenta al contribuente di comprendere con precisione la pretesa tributaria.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale della Calabria ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha riformato la sentenza di primo grado, dichiarando fondata la pretesa tributaria. Ha ritenuto che l'avviso di accertamento indicasse in modo sufficientemente chiaro le contestazioni, fondate sull'esame della contabilità della società terza "A.I." e sull'emissione, da parte del contribuente, di fatture per complessivi 245.833 euro nell'anno d'imposta 2001, ricavi mai dichiarati. Non era quindi necessaria l'allegazione del processo verbale redatto nei confronti della società terza. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in favore dell'Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
Art. 39, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973
Disciplina l'accertamento delle imposte sui redditi e consente all'Amministrazione finanziaria di ricostruire il reddito imponibile anche sulla base di elementi acquisiti nell'ambito di verifiche fiscali.
Art. 39, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 600/1973
Consente l'accertamento quando l'esistenza di operazioni imponibili risulta da verbali relativi a verifiche eseguite nei confronti di altri contribuenti o da altri atti e documenti in possesso dell'Ufficio.
Artt. 54, comma 3, e 55 del D.P.R. n. 633/1972
In materia IVA, permettono di fondare l'accertamento su elementi risultanti da controlli, documenti e verbali relativi anche a soggetti terzi, purché la pretesa sia resa conoscibile al contribuente.
Artt. 32 e 33 del D.P.R. n. 600/1973
Regolano i poteri istruttori dell'Amministrazione finanziaria e consentono di utilizzare informazioni e attività di verifica svolte anche da altri organi o presso altri soggetti.
Artt. 51 e 52 del D.P.R. n. 633/1972
Prevedono i poteri di controllo e di acquisizione documentale dell'Amministrazione finanziaria ai fini dell'accertamento IVA.
Art. 15, comma 2-sexies, del D.Lgs. n. 546/1992
È stato applicato per la riduzione del 20% delle spese liquidate in favore dell'Agenzia delle Entrate.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento può essere fondato su documenti e verbali acquisiti presso un soggetto terzo, anche senza allegazione integrale di tali atti.
- L'omessa allegazione del verbale di constatazione non determina automaticamente la nullità dell'accertamento se l'avviso riproduce o espone in modo sufficiente gli elementi essenziali della contestazione.
- La motivazione per relationem è valida quando consente al contribuente di individuare chiaramente la pretesa tributaria, i fatti contestati e i criteri utilizzati dall'Ufficio.
- I dati contabili e le fatture rinvenuti presso clienti, fornitori o altri soggetti possono essere utilizzati per ricostruire ricavi o operazioni non dichiarati.
- In caso di omessa dichiarazione, l'Amministrazione dispone di margini più ampi per determinare induttivamente il reddito, ma deve comunque esporre nell'avviso gli elementi concreti posti a fondamento della pretesa.
- La validità dell'accertamento dipende soprattutto dalla conoscibilità sostanziale della contestazione, non dalla materiale disponibilità di ogni documento richiamato.
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