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Sentenza

Sentenza del 01/08/2019 n. 4879 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Tosap - parcheggi pubblici - affidamento a gestore privato - presupposti impositivi: sottrazione del suolo pubblico e beneficio economico dell'Utilizzatore - non sussistono

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa Tosap è stata ritenuta non dovuta, poiché la società non utilizzava il suolo pubblico in modo autonomo e lucrativo, ma svolgeva un servizio di gestione per conto del Comune. L'affidamento della gestione non è stato considerato sufficiente, da solo, a integrare i presupposti della tassa.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (Tosap) alla società che gestiva un parcheggio pubblico. Secondo gli artt. 38 e 39 del d.lgs. 507/1993, il presupposto impositivo richiede sia la sottrazione del suolo all'uso pubblico, sia uno specifico beneficio economico derivante dall'occupazione. Nel caso esaminato, la convenzione attribuiva alla società unicamente la gestione del parcheggio nell'interesse del Comune: le tariffe erano stabilite dall'ente, il Comune conservava la disponibilità degli stalli e gli incassi dovevano essere imputati a deconto del debito dell'ente per i costi di realizzazione del parcheggio. Mancavano quindi sia un'autonoma sottrazione del suolo all'uso pubblico sia un effettivo beneficio economico della società.

Norme richiamate

  • Art. 38 del d.lgs. 507/1993

    La Tosap presuppone un'occupazione di spazi o aree pubbliche idonea a sottrarli all'uso pubblico, anche quando l'occupazione sia effettuata nell'ambito di un rapporto con l'ente pubblico.

  • Art. 39 del d.lgs. 507/1993

    L'applicazione della tassa richiede una concreta occupazione qualificata del suolo pubblico e non può fondarsi soltanto sull'affidamento formale di un servizio da parte del Comune.

  • Cassazione n. 18102 del 2017

    La gestione di un parcheggio pubblico non comporta automaticamente l'assoggettamento a Tosap: occorre verificare in concreto la sottrazione del suolo all'uso pubblico e il beneficio economico autonomamente conseguito dal gestore.

Massime di principio

  • L'affidamento a un privato della gestione di un bene o servizio pubblico non determina automaticamente l'obbligo di pagare la Tosap.
  • Per applicare la Tosap devono essere verificati concretamente due elementi: la sottrazione del suolo alla generalità degli utenti e il beneficio economico diretto ottenuto dal soggetto occupante.
  • Se il privato opera esclusivamente nell'interesse dell'ente, non determina le tariffe, non dispone autonomamente degli spazi e deve riversare o imputare gli incassi a rapporti finanziari con l'ente, può mancare il beneficio economico richiesto per la tassa.
  • La qualificazione del rapporto dipende dal contenuto effettivo della convenzione e dalle modalità concrete di gestione, non dalla sola denominazione formale di concessione o affidamento.
  • Quando il Comune conserva il controllo degli stalli, delle tariffe e della destinazione degli incassi, il gestore può essere considerato un mero esecutore del servizio e non il titolare di un'autonoma occupazione imponibile.

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