Sentenza del 01/08/2019 n. 605 - Comm. Trib. Prov. Genova
Liti da riscossione - cartella di pagamento - prova dell'avvenuta notifica - conformità delle copie all'originale - limiti dell'attestazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato due cartelle di pagamento, per complessivi 336,96 euro, sostenendo di non averle mai ricevute e di averne avuto conoscenza soltanto tramite l'estratto di ruolo. Ha contestato, tra l'altro, l'assenza o invalidità della notificazione, la mancata produzione degli originali delle cartelle e degli avvisi di ricevimento, la prescrizione dei crediti e ulteriori vizi relativi alla formazione del ruolo. L'agente della riscossione aveva prodotto copie degli atti e degli avvisi di ricevimento, attestandone la conformità. Il punto decisivo è stato però che l'agente non poteva autenticare la copia dell'avviso di ricevimento postale, poiché tale documento proviene dall'ufficio postale e non è stato formato né custodito dall'agente stesso.
La decisione
La Commissione ha accolto il ricorso del contribuente. Ha ritenuto che, a fronte di una contestazione chiara della notificazione, la produzione di semplici copie degli avvisi di ricevimento non fosse sufficiente e che l'agente della riscossione dovesse produrre gli originali o copie autentiche formate da un soggetto abilitato, come il pubblico ufficiale presso cui l'originale è depositato. Non essendo stata fornita adeguata prova della notificazione, questa è stata considerata come mai avvenuta, con conseguente caducazione della pretesa contenuta nelle cartelle. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 26, comma 4, d.P.R. 602/1973
Richiamato dal contribuente in relazione alla prova della notificazione della cartella di pagamento.
Art. 210 c.p.c.
Invocato per ottenere l'ordine di esibizione degli originali delle cartelle, delle relate e degli avvisi di ricevimento.
Art. 115 c.p.c.
Richiamato con riguardo al principio di non contestazione e alla necessità che l'agente dimostri i fatti specificamente contestati.
Art. 2948, n. 4, c.c.
Gli interessi si prescrivono nel termine breve di cinque anni.
Il contribuente lo ha invocato per sostenere la prescrizione quinquennale di interessi, aggi e somme periodiche.
Art. 20, comma 3, d.lgs. 472/1997
Il diritto alla riscossione si prescrive nel termine di cinque anni.
Richiamato per la prescrizione quinquennale delle sanzioni amministrative tributarie.
Art. 2953 c.c.
Secondo il principio richiamato dalla sentenza, la mancata opposizione alla cartella non converte automaticamente una prescrizione breve in quella ordinaria decennale, salvo l'esistenza di un titolo giudiziale definitivo.
Art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15
Richiamato per individuare i casi in cui il soggetto presso cui è depositato l'originale può rilasciare copie autentiche.
Art. 7 della legge 212/2000
Invocato dal contribuente in relazione ai requisiti di motivazione e regolarità degli atti dell'amministrazione finanziaria.
Art. 111 Costituzione
Richiamato in tema di principi del giusto processo e di economicità processuale, collegati all'applicazione del principio di non contestazione nel processo tributario.
Cass., ord. n. 1792/2019
Ha affermato che l'agente della riscossione non può autenticare liberamente copie di avvisi di ricevimento formati dall'ufficiale postale; la contestazione della copia può essere anche implicita, purché chiara e diretta a ottenere l'originale o una copia autentica.
Cass., n. 1974/2018
Ha confermato i limiti del potere dell'agente della riscossione di attestare la conformità di documenti provenienti da soggetti terzi, come l'ufficio postale.
Cass., ord. n. 7615/2016
Richiamata sul dovere di conservazione e produzione della documentazione relativa alle cartelle e alle notificazioni.
Cass., n. 16929/2012
Ha sottolineato che il solo avviso di ricevimento non prova quale atto sia stato notificato quando il collegamento tra l'avviso e la cartella sia specificamente contestato.
Cass., S.U. n. 23397/2016
Ha chiarito che la definitività della cartella non trasforma automaticamente il termine di prescrizione breve del credito in quello decennale, in assenza di un titolo giudiziale definitivo.
Cass., S.U. n. 19704/2015
Ha riconosciuto la possibilità di contestare la notificazione della cartella anche quando il contribuente ne abbia avuto conoscenza tramite estratto di ruolo, nei limiti ammessi dalla disciplina processuale.
Massime di principio
- Quando la notificazione di una cartella è contestata in modo chiaro e specifico, l'agente della riscossione deve dimostrare non solo l'invio della comunicazione, ma anche il collegamento tra l'avviso di ricevimento e lo specifico atto notificato.
- Una copia semplice dell'avviso di ricevimento può essere insufficiente se viene tempestivamente disconosciuta e l'agente non produce l'originale o una copia autentica rilasciata dal soggetto legittimato.
- L'agente della riscossione può attestare la conformità degli atti da esso formati o legittimamente custoditi, ma non può autenticare documenti formati da un soggetto terzo, come l'ufficio postale.
- Se l'amministrazione non prova validamente la notificazione dell'atto prodromico, la notifica può essere considerata non avvenuta e la pretesa esecutiva può risultare priva di titolo opponibile al contribuente.
- La contestazione deve essere precisa e riferita alla genuinità, completezza o riconducibilità della copia all'originale; una contestazione generica potrebbe non imporre necessariamente la produzione dell'originale.
- La mancata opposizione alla cartella non determina automaticamente la conversione di ogni termine prescrizionale breve in quello decennale: tale effetto è normalmente collegato a un titolo giudiziale definitivo.
- La decisione riguarda principalmente l'insufficienza della prova della notificazione e non stabilisce, in via generale, che ogni cartella debba sempre essere prodotta in originale.
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