Sentenza del 01/08/2019 n. 20730 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia ha contestato l'errata interpretazione del D.L. n. 269 del 2003, art. 39-quater, da parte della Commissione Tributaria Regionale. La CTR aveva escluso la responsabilità solidale della concessionaria ritenendo che, dopo la modifica introdotta dal D.L. n. 78 del 2009, tale responsabilità sussistesse soltanto quando non fosse possibile identificare gli autori dell'illecito. La controversia riguardava un avviso di accertamento relativo all'anno 2008, emesso per la trasmissione di dati di gioco inferiori a quelli effettivamente realizzati a causa della manomissione di un apparecchio. L'Agenzia sosteneva che dovesse applicarsi la versione della norma vigente nel 2008, secondo cui il concessionario rispondeva solidalmente anche quando l'autore dell'illecito fosse stato identificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia e dichiarato assorbito il secondo, ritenendo che la modifica del 2009 avesse natura innovativa e non interpretativa. Per i fatti verificatisi nel 2008 si applicava quindi la disciplina previgente: il concessionario rispondeva in via principale se l'autore dell'illecito non era identificato, ma rispondeva in via solidale, senza tale condizione, anche quando l'autore fosse stato individuato, purché non fosse già debitore principale. La Corte ha cassato senza rinvio la sentenza della CTR e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso originario della società contribuente. Le spese di tutti i gradi sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 39-quater, convertito dalla L. 24 novembre 2003, n. 326
Nella versione vigente dal 1° gennaio 2007 al 4 agosto 2009
Per gli illeciti commessi nel periodo considerato, il concessionario di rete era responsabile in via principale del maggior PREU quando l'autore dell'illecito non fosse identificato, ma era responsabile in via solidale anche quando l'autore fosse identificato, purché non fosse già obbligato in via principale.
D.L. 1 luglio 2009, n. 78, art. 15, comma 8-quaterdecies, convertito dalla L. 3 agosto 2009, n. 102
Modifica dell'art. 39-quater del D.L. n. 269 del 2003, con efficacia dal 5 agosto 2009
La novella ha modificato sostanzialmente i soggetti e le condizioni della responsabilità, prevedendo la responsabilità solidale del concessionario soltanto quando non fosse possibile identificare l'autore dell'illecito. La modifica è innovativa, non interpretativa, e non si applica retroattivamente ai fatti anteriori.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 3
La disciplina del favor rei opera per modifiche successive più favorevoli riguardanti le sanzioni tributarie, ma non si applica quando la modifica incide sull'individuazione dei soggetti civilmente o tributariamente responsabili del pagamento del tributo.
Codice di procedura civile, art. 384, comma 2
Ha consentito alla Corte, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di cassare la sentenza impugnata senza rinvio e decidere direttamente nel merito.
Codice civile, art. 360, comma 1, n. 3
Ha costituito il parametro processuale per la censura relativa alla violazione o falsa applicazione delle norme sostanziali.
Massime di principio
- La responsabilità tributaria deve essere valutata applicando la norma vigente al momento del fatto imponibile o dell'illecito, salvo che la legge successiva abbia espressamente natura retroattiva.
- Una modifica normativa che cambia i soggetti responsabili o le condizioni della responsabilità è, di regola, innovativa e non può essere applicata a fatti anteriori, anche se risulta più favorevole al contribuente.
- Nel regime previgente, la responsabilità del concessionario poteva operare su due piani distinti: principale se l'autore dell'illecito non era identificato e solidale, senza necessità di tale condizione, se l'autore era identificato.
- L'identificazione dell'autore materiale dell'illecito non esclude automaticamente la responsabilità solidale del soggetto che occupa una posizione di controllo o garanzia prevista dalla normativa.
- Il principio del favor rei in materia tributaria riguarda le sanzioni e non si estende automaticamente alle modifiche che ridefiniscono l'obbligazione principale o i soggetti tenuti al pagamento del tributo.
- Chi invoca un giudicato esterno in Cassazione deve riprodurre integralmente la sentenza rilevante e dimostrare l'identità della questione e del presupposto impositivo; il semplice richiamo o la trascrizione di alcuni passaggi non è sufficiente.
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