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Sentenza

Sentenza del 01/08/2019 n. 646 - Comm. Trib. Reg. per le Marche

Classamento unita' immobiliari in aree portuali oggetto di concessione demaniale

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente aveva presentato una dichiarazione DOCFA per modificare il classamento di alcune aree e fabbricati portuali dalla categoria catastale D/8 alla categoria E/1, a seguito dell'ampliamento di edifici e manufatti. L'Amministrazione aveva rettificato il classamento riportando gli immobili in D/8. Il contribuente aveva contestato l'atto per difetto di motivazione, mancata verifica mediante sopralluogo e errato classamento, sostenendo che le aree portuali demaniali dovessero essere ricondotte alla categoria E/1.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello e confermato la decisione di primo grado. Ha ritenuto sufficiente la motivazione dell'avviso, poiché l'Ufficio aveva indicato i dati oggettivi e si era limitato a contestare la categoria E/1 proposta dal contribuente, senza modificare la rendita derivante dall'ampliamento. Non era quindi necessario un nuovo sopralluogo. Nel merito, le aree e gli immobili utilizzati dai concessionari portuali per attività commerciali o industriali private, svolte in forma concorrenziale, sono stati ritenuti soggetti a classamento D/8 e ad imposizione IMU. La successiva disciplina introdotta dall'art. 1, commi 578 e 579, della Legge n. 205/2017, che consente il classamento in E/1, è stata qualificata come innovativa e non interpretativa, quindi priva di efficacia retroattiva. Le spese di giudizio sono state compensate per la particolarità della materia.

Norme richiamate

  • Art. 2 del D.L. n. 16/1993, convertito dalla Legge n. 75/1993, e D.M. n. 701/1994

    Nella procedura DOCFA, la motivazione dell'avviso di classamento può essere limitata all'indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita quando l'Ufficio non disattende gli elementi fattuali indicati dal contribuente e la differenza deriva da una valutazione tecnica del valore economico del bene. Se invece l'Ufficio contesta i dati dichiarati, deve spiegare in modo più dettagliato le differenze riscontrate.

  • Art. 2, comma 40, del D.L. n. 262/2006, convertito dalla Legge n. 286/2006

    Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1 non possono essere ricompresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato o ad usi diversi qualora presentino autonomia funzionale e reddituale.

    Gli immobili o le porzioni immobiliari con autonomia funzionale e reddituale destinati ad attività commerciali o industriali private non possono essere inclusi nella categoria E/1.

  • Art. 1, commi 578 e 579, Legge n. 205/2017

    Disciplina applicabile dall'1 gennaio 2020

    La norma consente, per il futuro, il classamento in E/1 di determinate aree portuali, ma è stata considerata innovativa e non interpretativa. Pertanto non può essere applicata retroattivamente ai periodi anteriori alla sua entrata in vigore.

  • Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.

    La motivazione deve limitarsi a una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

    La sentenza può essere motivata in forma concisa, purché consenta di comprendere le ragioni fattuali e giuridiche della decisione.

  • Cass. civ., ordinanza n. 19691/2018

    L'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento può ritenersi soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'Ufficio.

    La pronuncia stabilisce il criterio generale per valutare la sufficienza della motivazione degli avvisi di classamento emessi a seguito di DOCFA.

Massime di principio

  • Quando l'Ufficio si limita a correggere la categoria catastale sulla base di dati oggettivi già disponibili, senza contestare le caratteristiche materiali dichiarate dal contribuente, può essere sufficiente una motivazione sintetica. Se invece disattende i dati dichiarati o attribuisce una rendita diversa per ragioni non immediatamente desumibili, deve indicare puntualmente le differenze e le ragioni tecniche.
  • Gli immobili e le aree portuali dati in concessione e utilizzati per attività commerciali o industriali private, con autonomia funzionale e reddituale, tendono a essere classificati in categorie ordinarie come D/8 e assoggettati a imposizione, anziché nella categoria E/1 riservata a immobili con caratteristiche pubblicistiche e non destinati ad attività commerciali autonome.
  • Una norma successiva che modifica i criteri di classamento non si applica automaticamente alle annualità precedenti, salvo che il legislatore le attribuisca espressamente natura interpretativa e retroattiva.
  • La necessità di un sopralluogo dipende dall'oggetto della rettifica: non è necessariamente richiesto quando l'Ufficio dispone già di dati sufficienti e si limita a ripristinare una categoria precedente senza modificare gli elementi oggettivi dell'immobile.
  • La qualificazione catastale deve essere valutata considerando non solo la titolarità demaniale dell'area, ma anche l'uso concreto, l'autonomia funzionale e la capacità di produrre reddito dell'immobile o della porzione immobiliare.

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