Cassazione Penale, Sentenza n. 11547/2022 del 29/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di appello che lo aveva condannato per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale in qualità di amministratore di fatto della R.I.S. s.r.l., articolando quattro censure: (1) carenza di motivazione circa la sua effettiva responsabilità per alcune operazioni (assegni circolari e bonifici intestati all'amministratrice formale De Pasquale); (2) contraddittorietà e illogicità della ricostruzione contabile, con specifico riferimento alla destinazione di somme (es. €76.800, €8.056, posizioni dei saldi bancari) e alla presunta incompletezza della CTU della Procura rispetto alla consulenza di parte; (3) vizi motivazionali sulla qualificazione della bancarotta documentale, in particolare per lo smarrimento dei libri 2009-2010 e la mancata valutazione di alternative innocenti; (4) violazione conseguente all'omessa rideterminazione delle pene accessorie alla luce della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 216, ult. comma, legge fallimentare (Corte Cost. n.222/2018).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile nella sostanza, ritenendo le censure una riproposizione di motivazioni già adeguatamente affrontate dai giudici di merito e configurando una invocazione di rivalutazione dei fatti processuali non consentita in sede di legittimità. Tuttavia la Corte ha accolto la doglianza relativa alle pene accessorie derivanti dall'art. 216, ultimo comma, legge fallimentare, in quanto la pronuncia della Corte Costituzionale n.222/2018 ha trasformato il regime da durata fissa (dieci anni) a massimale ("fino a dieci anni"); perciò ha annullato la parte della sentenza che aveva determinato le pene accessorie nella misura fissa di dieci anni, e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Reggio Calabria per la rideterminazione delle pene accessorie secondo i criteri indicati dalle Sezioni Unite (criterio di discrezionalità con personalizzazione della misura, tenendo conto dei principi di proporzionalità e individualizzazione). Per il resto (accertamento di responsabilità e quantificazione della pena principale) la sentenza impugnata resta operante e ha efficacia di cosa giudicata.
Norme richiamate
art. 216 Legge Fallimentare (ultimo comma)
La Corte ha ritenuto che, a seguito della declaratoria di incostituzionalità (Corte Cost. n.222/2018), la determinazione delle pene accessorie non possa più essere fissata automaticamente a dieci anni ma vada considerata come massimale ("fino a dieci anni") e quindi commisurata dal giudice secondo criteri di discrezionalità e personalizzazione
Sentenza Corte Costituzionale n.222/2018
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della parte dell'art.216 che stabiliva una durata fissa di dieci anni, imponendo al giudice la possibilità di determinare la durata delle pene accessorie entro il limite massimo di dieci anni
art. 37 cod. pen.
Richiamato in relazione al criterio che poteva essere adottato per la commisurazione delle pene accessorie, ovvero il criterio di connessione tra pena principale e pena accessoria
art. 133 cod. pen.
Alternativamente al criterio di cui all'art.37, richiamato per l'individuazione del criterio di commisurazione delle pene accessorie, come strumento per la personalizzazione e proporzionalità della sanzione
Sezioni Unite, pronuncia 28.02.2019
Indicata come riferimento per il criterio da adottare nella commisurazione delle pene accessorie dopo la declaratoria di incostituzionalità: preferibile criterio discrezionale che permetta maggiore personalizzazione del trattamento sanzionatorio
art. 624 cod. pen. (effetti dell'annullamento parziale)
La Corte ha richiamato l'effetto dell'annullamento con rinvio, che produce autorità di cosa giudicata sulle parti della decisione non toccate dall'annullamento
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n.17228/2020; Sez.5, n.8260/2015; Sez. U, n.6402/1997)
Sono state richiamate per affermare i principi secondo cui: la prova della distrazione può desumersi dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni; e la Cassazione non può procedere a rivalutazione ex novo degli elementi di fatto
Massime di principio
- Se si è amministratore di fatto di una società fallita, il giudice può ritenere imputabili anche gli atti formalmente compiuti dall'amministratore di diritto se sussiste un concorso di condotte e non è dimostrata la destinazione imprenditoriale delle somme sottratte
- La mera prospettazione difensiva alternativa non è sufficiente: il soggetto che contesta la qualificazione distrattiva deve fornire prove concrete sulla destinazione delle somme o sulla regolarità delle scritture contabili
- La mancanza o lo smarrimento delle scritture contabili, soprattutto se denunciato in prossimità temporale del fallimento, può essere valutato come elemento d'implicito dolo se inserito in un contesto di distrazioni finalizzate a occultare operazioni
- La Cassazione in sede di legittimità verifica la correttezza della motivazione e l'esatta applicazione del diritto; non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione probatoria a meno che non emergano specifici vizi di motivazione rilevanti ex art.606 c.p.p.
- Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n.222/2018, le pene accessorie previste dall'art.216 l.f. devono essere rideterminate entro il limite massimo indicato ("fino a dieci anni") e commisurate tenendo conto dei criteri di proporzionalità e di individualizzazione; il giudice adito in rinvio deve applicare il criterio discretivo indicato dalle Sezioni Unite
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