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Sentenza

Sentenza del 13/11/2019 n. 29373 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava 20 dichiarazioni Docfa relative ad aerogeneratori eolici. L'Amministrazione aveva elevato le rendite catastali sulla base del capitale fondiario, determinato considerando il costo di costruzione degli impianti, un coefficiente di riduzione per deprezzamento e il saggio di redditività del 2%, con riferimento all'epoca censuaria 1988-1989. La CTR aveva annullato gli avvisi ritenendoli insufficientemente motivati, poiché richiamavano un prezziario non allegato, e aveva ritenuto necessario un raffronto con valori di compravendite, successioni o perizie. La società sosteneva inoltre che gli impianti dovessero essere classificati nel gruppo E, anziché in D/1, e che aerogeneratori, rotori e pale dovessero essere esclusi dal calcolo della rendita.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo, il secondo e il quarto motivo del ricorso principale dell'Agenzia, dichiarando assorbito il terzo. Ha ritenuto adeguatamente motivati gli avvisi, poiché corredati da una stima tecnica contenente i beni valutati, il capitale fondiario e il saggio di redditività. Ha inoltre censurato la CTR per non avere esaminato la stima tecnica e il criterio del costo di ricostruzione, che costituisce un criterio legale alternativo a quello comparativo. Sono stati invece rigettati i primi due motivi del ricorso incidentale della società: i parchi eolici sono classificabili in D/1 e le pale e gli altri componenti essenziali dell'impianto concorrono alla rendita catastale. Il terzo motivo incidentale sulle spese è stato dichiarato assorbito. La sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.M. 19 aprile 1994, n. 701, procedura Docfa

    Nel classamento derivante da una dichiarazione Docfa, quando l'Amministrazione modifica soltanto la valutazione economica mantenendo invariati gli elementi oggettivi dichiarati, la motivazione può essere ritenuta sufficiente mediante l'indicazione dei dati e della valutazione tecnica utilizzata.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, e Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3

    Gli atti amministrativi e tributari devono indicare gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa, in modo da consentire al destinatario di comprenderla e difendersi. Nel caso concreto l'obbligo è stato ritenuto assolto dalla stima tecnica allegata agli avvisi.

  • D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, artt. 27 e 28

    Il capitale fondiario è costituito dal valore venale della unità immobiliare all'epoca censuaria stabilita per legge.

    La rendita catastale può essere determinata considerando il valore venale ricavato da immobili analoghi oppure, quando il criterio comparativo non sia praticabile, il costo di ricostruzione, adeguatamente ridotto in relazione al deprezzamento e riportato all'epoca censuaria.

  • R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, artt. 3, 4, 5, 8 e 10, convertito nella Legge 11 agosto 1939, n. 1249

    La disciplina catastale considera le unità immobiliari in base alla loro autonomia funzionale e reddituale e consente la stima diretta degli immobili mediante valutazione tecnica.

  • D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, comma 40, convertito nella Legge 24 novembre 2006, n. 286

    Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale.

    Sussiste incompatibilità tra la categoria E e gli immobili autonomamente destinati a uso industriale o commerciale. La rilevanza pubblica dell'attività svolta non basta quindi a giustificare l'inquadramento nel gruppo E.

  • Legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 1, comma 4, e D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, art. 12, comma 1

    La qualificazione degli impianti da fonti rinnovabili come opere di pubblica utilità o indifferibili e urgenti riguarda la loro realizzazione e autorizzazione, ma non determina automaticamente un particolare trattamento catastale.

  • Legge 23 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 21

    Dal 1° gennaio 2016 sono esclusi dal calcolo della rendita catastale determinati macchinari, congegni, attrezzature e impianti funzionali allo specifico processo produttivo. La pronuncia richiama la norma per confermare, a contrario, che per il periodo precedente tali componenti potevano rilevare se essenziali all'autonomia funzionale e reddituale dell'unità.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, comma 2

    La produzione di documenti nel processo tributario, anche in appello nei limiti previsti dalla norma, riguarda il piano probatorio e non sana eventuali carenze strutturali di motivazione dell'avviso. Nel caso concreto, tuttavia, la motivazione originaria era già sufficiente.

Massime di principio

  • Negli accertamenti catastali conseguenti a una procedura Docfa, se l'Amministrazione conserva gli elementi oggettivi dichiarati e modifica soltanto la valutazione tecnica del bene, è sufficiente una motivazione che esponga i dati della stima, il valore attribuito e il criterio estimativo adottato.
  • Il criterio comparativo basato sui prezzi di immobili analoghi non è l'unico metodo possibile: quando il confronto non è concretamente praticabile, l'Amministrazione può utilizzare il costo di ricostruzione, applicando un adeguato coefficiente di deprezzamento e riportando il valore all'epoca censuaria prevista.
  • Un prezziario o altro documento richiamato nell'avviso non deve necessariamente essere allegato se è identificato in modo univoco, agevolmente conoscibile e se l'avviso contiene comunque una stima tecnica sufficiente a consentire la difesa del contribuente.
  • Per classificare un impianto nel gruppo catastale E non basta dimostrare che l'attività persegua finalità pubbliche o di interesse generale. Occorre una specifica previsione normativa e non deve sussistere un'autonoma destinazione commerciale o industriale.
  • I parchi eolici, considerati centrali elettriche, sono normalmente classificabili nella categoria D/1. Le componenti strutturali ed essenziali, comprese torre, navicella, rotore, pale, cabine e spazi funzionali, possono concorrere alla rendita catastale se contribuiscono all'autonomia funzionale e reddituale dell'impianto.
  • La possibilità di rimuovere o sostituire un componente non esclude necessariamente la sua rilevanza catastale: conta il collegamento funzionale e strutturale con l'unità immobiliare e il ruolo essenziale svolto nella destinazione produttiva.

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