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Sentenza

Sentenza n. 6264/2026 - Roma, Sezione 5B

per la dichiarazione di nullità, ovvero, l'annullamento del provvedimento del Ministero dell'Interno K10/-OMISSIS-, sottoscritto il 2.4.2025, reso noto il 7.7.2025 mediante pubblicazione sul portale telematico, con il quale è stata respinta la domanda di cittadinanza italiana del ricorrente

Giustizia amministrativa202509726

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ritenendo che l'adozione del decreto di concessione della cittadinanza abbia fatto venir meno l'interesse del ricorrente all'annullamento del precedente diniego. Non è stata esaminata la legittimità del provvedimento impugnato né sono stati accolti o respinti i motivi di merito. Le spese di lite sono state compensate.

TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della concessione della cittadinanza italiana adottato dal Ministero dell'Interno il 2 aprile 2025

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone la dichiarazione di nullità o l'annullamento, il provvedimento ministeriale di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Dal testo non emergono ulteriori specifici vizi di legittimità dedotti. Nel corso del giudizio il Ministero ha comunicato di avere adottato, il 20 febbraio 2026, un decreto di concessione della cittadinanza in favore del ricorrente, trasmesso agli organi competenti per la firma. Il ricorrente ha quindi rappresentato il venir meno dell'interesse alla decisione e ha chiesto la dichiarazione della cessata materia del contendere, con compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992

    La domanda originaria di concessione della cittadinanza italiana era stata presentata ai sensi di questa disposizione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • L'adozione, nel corso del giudizio, di un provvedimento amministrativo integralmente satisfattivo della pretesa sostanziale fatta valere dal ricorrente determina il sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione dell'azione di annullamento e comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
  • Quando il venir meno dell'interesse alla decisione dipende dall'adozione di un nuovo provvedimento favorevole, il giudice non procede all'esame della legittimità dell'atto originariamente impugnato; la regolazione delle spese può essere effettuata mediante compensazione.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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