Cassazione Penale, Sentenza n. 36334/2022 del 26/09/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava per cassazione per due motivi: (1) violazione degli artt. 52 e 59 cod. pen. chiedendo il riconoscimento della legittima difesa (anche putativa) sostenendo di essere intervenuto in ausilio del suocero aggredito; (2) violazione di norme processuali in ordine alla condanna al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità (sosteneva che il giudice del rinvio non può valutare la soccombenza in Cassazione e che le spese erano eccessive).
La decisione
Primo motivo: rigettato come manifestamente infondato. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale secondo cui non risultava provata una aggressione preventiva e, soprattutto, la reazione del ricorrente non è stata contemporanea ad un pericolo attuale (il pericolo era già cessato, essendo intervenuti i soccorsi e il suocero caricati sull'ambulanza). La legittima difesa putativa è stata esclusa perché non sussisteva una situazione oggettiva che potesse giustificare la percezione del pericolo. Secondo motivo: accolto in via parziale. La Corte ha annullato senza rinvio la parte della sentenza che condannava il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità (si è richiamato il principio per cui il giudice del rinvio non può valutare la soccombenza nel giudizio di legittimità). Per il resto il ricorso è dichiarato inammissibile; pertanto permane la condanna di merito (pena pecuniaria e risarcimento liquidato dal giudice di pace) salva la statuizione sulle spese cassata.
Norme richiamate
art. 612 c.p.
Norma che disciplina il reato contestato all'imputato (fattispecie oggetto della condanna di merito).
art. 52 c.p.
Regola la legittima difesa come scriminante: la Corte ricorda che la sua configurabilità richiede una situazione di pericolo attuale e una reazione proporzionata.
art. 59 c.p.
Disciplina le circostanze attenuanti e la legittima difesa putativa; la Corte sottolinea che la legittima difesa putativa va valutata ex ante su basi oggettive e non esclusivamente soggettive.
art. 125, comma 3 e art. 546, comma 1, lett. e) c.p.p.
Norme processuali richiamate nella sentenza rescindente per omessa motivazione su questioni (legittima difesa e quantificazione del danno) alla base dell'annullamento con rinvio.
principio giurisprudenziale sul divieto per il giudice del rinvio di valutare la soccombenza in Cassazione
La Corte ribadisce il principio, desumibile dalla giurisprudenza, secondo cui il giudice del rinvio non può attribuire o valutare la soccombenza determinatasi nel giudizio di legittimità e, quindi, non può statuire sulle spese sostenute nel giudizio di Cassazione; tale statuizione deve essere eliminata se erroneamente resa.
Massime di principio
- La legittima difesa (e la sua forma putativa) va valutata ex ante e sulla base di elementi oggettivi: la mera affermazione soggettiva di timore non è sufficiente.
- Perché operi la scriminante difensiva è necessario che sussista un pericolo attuale e contemporaneo con la reazione; se il pericolo è cessato (es. intervento di soccorso, allontanamento della fonte di pericolo) la reazione non è giustificata.
- La legittima difesa putativa non può essere fondata solo sullo stato d'animo dell'agente: è necessaria una situazione esterna che oggettivamente possa aver determinato la percezione del pericolo.
- Il giudice che decide nel giudizio di rinvio non può valutare la soccombenza determinatasi in Cassazione; pertanto non può legittimamente condannare una parte alla rifusione delle spese sostenute nel grado di legittimità.
- In caso di condanna riguardo alle spese di giudizio, chi ritiene le spese eccessive deve proporre le opportune impugnazioni specifiche; tuttavia la ripartizione delle spese deve rispettare il divieto sopra indicato in relazione al giudizio di legittimità.
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