Cassazione Penale, Sentenza n. 48283/2022 del 20/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente deduce la nullità della sentenza di appello per violazione delle regole del contraddittorio: la Corte aveva fissato l'udienza camerale d'appello notificando l'avviso soltanto al difensore d'ufficio nominato, mentre l'imputato aveva eletto domicilio presso difensori di fiducia che nel frattempo erano stati cancellati dall'albo. Non risulta che l'imputato fosse stato personalmente avvertito della nomina del difensore d'ufficio né della fissazione dell'udienza, né che la Corte avesse tentato di avvisarlo presso il domicilio eletto; conseguentemente la partecipazione in sua assenza sarebbe stata illegittima. In subordine era dedotto vizio di motivazione per il rifiuto dell'attenuante speciale di cui all'art. 648 c.p. (secondo comma, ora quarto).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso: ha ritenuto sussistente la nullità assoluta del giudizio d'appello per mancata ed effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato. Ha dichiarato il primo motivo fondato e ha assorbito il secondo. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma per il prosieguo del giudizio di appello, stante la rilevanza del vizio processuale relativo al contraddittorio.
Norme richiamate
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
La Corte ha rilevato che la finzione di notifica al domicilio del difensore (art. 161, c.4) non poteva essere utilizzata in mancanza dei presupposti: non essendovi prova che l'imputato fosse al corrente della cancellazione dei difensori di fiducia o della nomina del difensore d'ufficio, la notifica all'ufficiale difensore non garantiva la "vocatio in iudicium" necessaria per procedere in assenza.
art. 420-bis, comma 4, cod. proc. pen.
art. 420-bis, comma 4, cod. proc. pen.
Norma richiamata nel motivo riguardante il giudizio abbreviato d'appello; la Corte ha affermato che anche per il giudizio abbreviato d'appello è necessaria la compiuta e effettiva conoscenza della data dell'udienza per poter procedere in assenza.
art. 179, cod. proc. pen.
art. 179, cod. proc. pen.
Richiamato tra le norme processuali invocate; la sentenza utilizza i principi di tale disciplina per valutare validità delle notificazioni e delle comunicazioni processuali in relazione alla partecipazione dell'imputato.
art. 28 norme di attuazione al codice di procedura penale
art. 28 norme di attuazione al codice di procedura penale
La Corte ha richiamato l'obbligo di avvertire l'imputato della nomina del difensore d'ufficio e della facoltà di nominare un difensore di fiducia; l'inosservanza di tale avviso ha ostacolato la conoscenza effettiva del processo.
art. 648, secondo comma (oggi quarto), cod. pen.
art. 648, secondo comma (oggi quarto), cod. pen.
La norma relativa all'attenuante speciale è stata invocata dal ricorrente come vizio di motivazione; la Corte ha però ritenuto il motivo assorbito dalla nullità processuale e non ha esaminato nel merito la questione.
Massime di principio
- La celebrazione di un giudizio (anche camerale/abbreviato) in assenza dell'imputato è legittima solo se questi ha avuto una "vocatio in iudicium" effettiva: la mera notifica al difensore non sostituisce l'avviso personale quando il domicilio eletto è presso un difensore che ha perduto la qualità e non vi è prova che l'imputato sia stato informato della situazione.
- Se i difensori di fiducia si cancellano dall'albo nel corso del processo, la Corte deve accertare e documentare che l'imputato sia stato informato della cancellazione e dell'eventuale nomina del difensore d'ufficio e/o deve tentare di avvisarlo presso il domicilio eletto; in mancanza, la notifica al difensore d'ufficio può risultare insufficiente e determinare la nullità assoluta degli atti compiuti in sua assenza.
- La nullità per difetto di effettiva conoscenza del processo è assoluta e non sempre è sanata dalla mancata eccezione del difensore d'ufficio: la Corte può annullare d'ufficio quando manchi la prova della conoscenza del procedimento da parte dell'imputato.
- In presenza di una nullità processuale di tale rilievo, la Cassazione può annullare senza rinvio quando il vizio incide sul prosieguo del giudizio, disponendo la restituzione degli atti alla Corte di appello per la prosecuzione conforme ai principi di contraddittorio e di conoscenza del processo.
- In casi analoghi, il difensore dell'imputato dovrebbe allegare documentazione sulla cancellazione degli avvocati di fiducia, sulla domiciliazione e sulla mancanza di comunicazioni, perché tali elementi sono spesso decisivi per dimostrare la nullità della procedura.
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