Cassazione Penale, Sentenza n. 37522/2025 del 18/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo. L'unico motivo dedotto era la violazione degli artt. 324, comma 7, e 309, comma 10, cod. proc. pen.: la richiesta di riesame sarebbe stata presentata il 19/02/2025; la cancelleria del Tribunale avrebbe richiesto gli atti alla Procura il 01/04/2025, ma la trasmissione degli atti sarebbe avvenuta il 18/04/2025, oltre il termine di 5 giorni previsto dall'art. 309, comma 10 (richiamato dall'art. 324, comma 7), con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare; la ricorrente contestava quindi la tempestività dell'inoltro degli atti e la valutazione resa dall'ordinanza impugnata.
La decisione
La ricorrente ha rinunciato al ricorso con atto del 24/09/2025; di conseguenza la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000 e non ravvisando elementi che dimostrino l'assenza di colpa della parte nella determinazione della causa di inammissibilità, la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma equitativamente fissata in euro 500,00.
Norme richiamate
art. 324 cod. proc. pen.
Richiama le disposizioni relative al riesame del provvedimento cautelare e, al comma 7, rinvia all'art. 309, comma 10, per la disciplina della trasmissione degli atti; è stata invocata per sostenere che la tardiva trasmissione degli atti al giudice del riesame impedirebbe la verifica tempestiva della misura e determinerebbe effetti sanzionatori.
art. 309, comma 10, cod. proc. pen.
Prevede il termine di 5 giorni per la trasmissione degli atti richiesti al pubblico ministero al fine del riesame del provvedimento; la violazione di tale termine è invocata dalla ricorrente come causa di perdita di efficacia della misura cautelare. Nella pronuncia il motivo relativo a questa violazione non è stato esaminato nel merito per effetto della rinuncia.
art. 616 cod. proc. pen.
Stabilisce le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità del ricorso; applicato per imporre alla parte l'onere delle spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende, qui fissata equitativamente in euro 500,00.
Sentenza Corte costituzionale 13/06/2000, n. 186
Richiamata per il principio secondo cui, nella declaratoria d'inammissibilità, la sanzione pecuniaria può essere evitata se risulta che la parte ha proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; nel caso di specie la Corte ha ritenuto che non vi fossero elementi per escludere la colpa e ha pertanto confermato la sanzione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso comporta la declaratoria di inammissibilità e, di regola, impedisce che la corte esamini nel merito le questioni sostanziali o procedurali sollevate.
- Se una parte intende contestare la tempestività della trasmissione degli atti (art. 309, comma 10), deve conservare e documentare la catena temporale delle richieste e delle effettive trasmissioni; l'assenza di documentazione può impedire il successo della doglianza.
- L'evocazione dell'art. 309, comma 10 tramite l'art. 324, comma 7, può portare, se provata la violazione, alla perdita di efficacia della misura cautelare, ma la questione può rimanere irrisolta se la parte rinuncia al rimedio prima della decisione.
- In caso di declaratoria di inammissibilità, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la Corte può condannare la parte al pagamento delle spese e a una somma alla Cassa delle ammende, salvo che la parte dimostri di aver proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (principio richiamato dalla Corte costituzionale n. 186/2000).
- Prima di rinunciare a un ricorso che contesta vizi procedurali rilevanti, valutare se la rinuncia impedisca il successo su questioni che potrebbero determinare l'annullamento o la perdita di efficacia della misura: la rinuncia può essere strategicamente dannosa.
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