Cassazione Penale, Sentenza n. 2081/2025 del 17/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso contro l'ordinanza del Tribunale per il riesame che aveva confermato, salvo l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990, la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per il possesso e trasporto di 6 kg di marijuana. I motivi di ricorso contestavano: (1) la mancanza di gravi indizi di colpevolezza, sostenendo che il ricorrente avesse soltanto accettato la proposta di uno sconosciuto per ritirare pacchi in cambio di 100 euro e che non fossero stati adeguatamente approfonditi elementi come la proprietà dell'auto o la natura dell'intera sostanza; (2) l'insussistenza e la non attualità delle esigenze cautelari, anche per l'età e i precedenti datati del ricorrente; (3) la sproporzione e inadeguatezza della misura cautelare, con richiamo all'art. 275, comma 3-bis, cod. proc. pen. e alla possibilità degli arresti domiciliari con controllo elettronico; (4) l'errata applicazione della recidiva specifica e reiterata e difformità del capo di imputazione; (5) la mancata riqualificazione del reato come ipotesi lieve ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia dato motivazione logica e adeguata in ordine ai gravi indizi: l'entità del carico (6 kg di marijuana), il comportamento del ricorrente e le circostanze del ritiro sono state valutate come incompatibili con la versione di semplice favore o incarico occasionale, sostenendo l'inserimento in circuiti criminali organizzati e il concreto pericolo di reiterazione. La Corte ha inoltre affermato i limiti del sindacato di legittimità (vietato rivedere fatti e valutazioni probatorie), dichiarato inammissibili o generiche alcune censure (es. narcotest effettuato su campione), ed ha ritenuto non rilevante in questa sede la contestazione sulla recidiva. Ha osservato che l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, non impone automaticamente la riqualificazione in ipotesi lieve. Parte delle doglianze (art. 275, comma 3-bis) è divenuta priva di interesse dopo la sostituzione della custodia in carcere con arresti domiciliari e controllo elettronico. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e al rigetto sono seguite le conseguenze processuali ordinarie (condanna alle spese, ove disposta).
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73
Norma che disciplina i delitti in materia di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che, alla luce della quantità di stupefacente sequestrata (6 kg), la fattispecie non potesse essere qualificata come ipotesi lieve e giustificasse misure cautelari cautelari severe.
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2
Aggravante prevista per talune condotte in materia di stupefacenti; il Tribunale per il riesame ha escluso l'aggravante ma la Corte ha chiarito che la sua esclusione non comporta automaticamente la riqualificazione in ipotesi lieve e che ciò va valutato in relazione al contesto fattuale (quantitativo, modalità di trasporto, contesto organizzativo).
codice di procedura penale, art. 275, comma 3-bis
Prevede che il giudice, quando dispone la custodia in carcere, indichi le specifiche ragioni per cui ritiene inidonei gli arresti domiciliari con strumenti elettronici. La Corte ha osservato che tale censura è divenuta priva di interesse dopo la sostituzione della misura cautelare con gli arresti domiciliari e il controllo elettronico.
codice penale, art. 99
Norma sulla recidiva; la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la censura sulla difformità del capo di imputazione rispetto alla recidiva e ha osservato l'assenza di interesse a far valere, in questa sede, l'insussistenza della recidiva dato il carattere provvisorio dell'addebito.
codice di procedura penale, art. 423
Norme sul procedimento davanti al tribunale per il riesame; la censura ad esso riferita è stata ritenuta inammissibile o priva di rilievo, essendo le valutazioni di merito sulla recidiva e sulle esigenze cautelari insindacabili in Cassazione se adeguatamente motivate.
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5
Prevede l'ipotesi lieve in materia di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che la quantità e le modalità del trasporto escludessero l'applicazione dell'ipotesi lieve nel caso concreto.
disposizioni attuative codice di procedura penale, art. 173, comma 1
Limiti alla articolazione dei motivi di ricorso in Cassazione (motivazione stretta); la Corte ha ricordato i limiti di spazio e di approfondimento consentiti al ricorrente in questa fase.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione, nei giudizi sulle misure cautelari, non riesamina i fatti ma verifica che il giudice di merito abbia dato motivazione logica e giuridicamente significativa sui gravi indizi; critiche che richiedono una diversa valutazione probatoria sono improprie in sede di legittimità.
- Il trasporto di ingenti quantitativi di stupefacenti è un elemento fortemente indiziario della partecipazione a circuiti organizzati e giustifica misure cautelari severe e la valutazione di un concreto pericolo di reiterazione.
- L'esclusione di un'aggravante non comporta automaticamente la riqualificazione della fattispecie in ipotesi meno grave; tale riqualificazione richiede una valutazione complessiva della natura e quantità della sostanza e delle modalità del reato.
- Censure generiche (per es. che il narcotest sia stato effettuato solo su un campione) senza indicare elementi specifici di pregiudizio probatorio sono spesso inammissibili o non superano il vaglio di legittimità.
- Se, nel corso del procedimento, la misura cautelare viene effettivamente sostituita con una meno afflittiva (es. arresti domiciliari con controllo elettronico), alcune doglianze relative alle ragioni della custodia in carcere possono diventare prive di interesse.
- Contestazioni sulla recidiva devono essere rilevanti e tempestive: in sede cautelare e di legittimità il loro peso è limitato se non emergono come determinanti nella motivazione del provvedimento impugnato.
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