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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36000/2022 del 07/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La controversia riguarda la trattenuta operata dalla Cassa su un trattamento pensionistico già in pagamento a titolo di contributo di solidarietà, con decorrenza dal 1 gennaio 2013. La Corte d'appello aveva ritenuto illegittime le trattenute e aveva condannato la Cassa alla restituzione delle somme trattenute, con interessi legali. In cassazione la Cassa ha proposto cinque motivi: (1) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il diritto a pensione del resistente era maturato solo dal 1 gennaio 2013, quindi dopo l'introduzione del contributo di solidarietà e dopo la modifica dell'art. 3, comma 12, L. 335/1995; (2) violazione di varie norme di legge e dello statuto/regolamento della Cassa, deducendo la legittimità del contributo di solidarietà deliberato dall'ente; (3) in subordine, violazione dell'art. 24, comma 24, lett. b), D.L. 201/2011, sostenendo l'applicabilità del contributo di solidarietà per il biennio 2012-2013; (4) ulteriore subordine, violazione della disciplina sulla prescrizione, contestando il rigetto dell'eccezione di prescrizione quinquennale delle somme trattenute; (5) ulteriore subordine, violazione della disciplina sugli interessi e sulla ripetizione dell'indebito, contestando la decorrenza degli interessi legali dalla data delle trattenute.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi, aderendo alla giurisprudenza consolidata secondo cui gli enti previdenziali privatizzati non possono introdurre unilateralmente, mediante propri atti, un contributo di solidarietà che incida su pensioni già determinate, perché tale prelievo non attiene ai criteri di calcolo della prestazione pensionistica ma costituisce una prestazione patrimoniale imposta riservata al legislatore ex art. 23 Cost. Ha respinto anche il quarto motivo, confermando che l'azione di recupero delle somme indebitamente trattenute soggiace alla prescrizione ordinaria decennale e non a quella quinquennale, poiché il prelievo non si confonde con l'obbligazione pensionistica. Ha rigettato infine il quinto motivo, affermando che al pensionato spettano gli interessi legali dalla data di ciascuna trattenuta fino al saldo, in quanto il credito previdenziale ha natura unitaria e gli accessori ne sono componente essenziale. È stata quindi confermata la condanna della Cassa alla restituzione delle somme e alle spese del giudizio di legittimità, oltre al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    utilizzato per denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo, ma il motivo è stato ritenuto infondato.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    utilizzato per denunciare violazione o falsa applicazione di legge nei vari motivi di ricorso.

  • artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 509/1994

    richiamati dalla ricorrente per sostenere i poteri della Cassa, ma la Corte ha escluso che consentano l'introduzione unilaterale del contributo di solidarietà.

  • art. 3, comma 12, L. n. 335/1995

    richiamato quale base del regime previdenziale, ma la Corte ha ritenuto che non legittimi il prelievo deliberato dalla Cassa sulle pensioni già determinate.

  • art. 1, comma 763, L. n. 296/2006

    richiamato dalla ricorrente come modifica interpretativa del sistema previdenziale, senza rilievo decisivo nel caso.

  • art. 1, comma 488, L. n. 147/2013

    richiamato quale norma di interpretazione autentica, ma non idoneo a legittimare il contributo di solidarietà in questione.

  • art. 24, comma 24, D.L. n. 201/2011 conv. in L. n. 214/2011

    invocato per sostenere il contributo di solidarietà per il biennio 2012-2013, ma il motivo è stato respinto.

  • artt. 2, 3 e 23 Cost.

    richiamati in relazione alla legittimità del prelievo; la Corte ha valorizzato in particolare l'art. 23 Cost. per affermare che il contributo di solidarietà è una prestazione patrimoniale imposta riservata alla legge.

  • artt. 2, 9 e 32 dello statuto della Cassa commercialisti

    invocati dalla ricorrente a sostegno del potere di deliberare il contributo, ma non ritenuti sufficienti.

  • art. 22 del regolamento di disciplina del regime previdenziale approvato con D.M. 14 luglio 2004

    richiamato dalla ricorrente come fonte del potere regolamentare, ma non ritenuto idoneo a legittimare il prelievo.

  • delibere della Cassa nn. 4/2008, 3/2013 e 10/2017

    richiamate quale base del contributo di solidarietà, ma ritenute illegittime nella parte in cui impongono un prelievo su pensioni già determinate.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo, senza che la Corte ne abbia tratto un diverso esito.

  • art. 19, comma 3, L. n. 21/1986

    richiamato nel quarto motivo in tema di prescrizione, ma non accolto.

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    invocato per sostenere la prescrizione quinquennale, ma la Corte ha affermato il termine decennale.

  • art. 2943 c.c.

    richiamato in tema di interruzione della prescrizione, nel contesto del motivo respinto.

  • art. 47-bis d.P.R. n. 639/1947

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla prescrizione delle prestazioni previdenziali, ma non applicato nel senso invocato.

  • art. 16, comma 6, L. n. 412/1991

    richiamato nel quinto motivo sugli interessi e non accolto.

  • art. 1224 c.c.

    richiamato per gli interessi dovuti sulla somma da restituire; la Corte ha confermato la debenza degli interessi legali.

  • art. 2033 c.c.

    richiamato in tema di ripetizione dell'indebito; la Corte ha confermato la restituzione con interessi.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la proposta del relatore e il procedimento camerale.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per rinviare alle motivazioni di precedenti conformi.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato ai fini del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dei presupposti processuali del versamento dell'ulteriore importo.

Massime di principio

  • Gli enti previdenziali privatizzati non possono introdurre unilateralmente un contributo di solidarietà su pensioni già liquidate, quando il prelievo non incide sui criteri di calcolo della prestazione ma costituisce una prestazione patrimoniale imposta, la cui introduzione spetta alla legge in forza dell'art. 23 Cost.
  • Il principio del pro rata impedisce agli enti previdenziali di alterare ex post il trattamento già determinato mediante prelievi successivi che si sovrappongano alla prestazione pensionistica, senza modificarne i criteri di liquidazione.
  • L'azione di ripetizione delle somme indebitamente trattenute su una pensione per effetto di un prelievo illegittimo è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, non a quella quinquennale propria delle sole prestazioni pensionistiche dovute.
  • In materia di prestazioni previdenziali, il credito ha natura unitaria e gli interessi legali spettano dalla data di ciascuna trattenuta o inadempimento fino al saldo, poiché gli accessori costituiscono parte essenziale dell'unica prestazione dovuta.
  • Quando il ricorso non introduce argomentazioni nuove rispetto a un orientamento giurisprudenziale consolidato, la Corte può limitarsi a richiamare i precedenti conformi e rigettare il motivo per adesione alla giurisprudenza consolidata.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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