Cassazione Penale, Ordinanza n. 02966/2026 del 26/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito resta ferma, cioè la condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 non viene modificata.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 31 gennaio 2025, che aveva confermato la condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. L'unico motivo dedotto riguardava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che la condotta dovesse essere ritenuta non punibile per la sua lieve offensività. La Corte reputa però il motivo inammissibile perché riproduttivo di censure già esaminate e disattese nei precedenti gradi di merito e, comunque, generico, in quanto non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; il ricorso non incide sul merito dell'affermazione di responsabilità.
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è invocata dal ricorrente, ma il motivo che la riguarda è ritenuto inammissibile perché generico e riproduttivo di censure già valutate.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che riproponga in modo pedissequo censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il dedotto mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto non può essere validamente devoluto in cassazione mediante doglianze generiche o meramente reiterative, ma richiede un confronto puntuale con le ragioni poste a base del diniego.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, resta ferma la decisione di merito impugnata e il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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