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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1802

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1802 della Commissione, del 20 giugno 2024, relativo all’approvazione di una modifica dell’Unione del disciplinare di produzione dell’indicazione geografica protetta Dehesa de Extremadura

Normativa europea32024R1802

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento approva la modifica dell’Unione del disciplinare di produzione dell’IGP "Dehesa de Extremadura". La Commissione ha esaminato la domanda presentata dalla Spagna secondo la procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012, ancora applicabile a tale pratica in virtù delle disposizioni transitorie del regolamento (UE) 2024/1143. Non essendo stata presentata alcuna opposizione motivata, la modifica viene approvata. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Approvazione di una modifica dell’Unione del disciplinare di produzione dell’IGP "Dehesa de Extremadura".

Ambito di applicazione

Si applica alla modifica del disciplinare di produzione dell’indicazione geografica protetta "Dehesa de Extremadura", registrata a favore della Spagna. Il regolamento riguarda l’approvazione della modifica pubblicata per opposizione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e produce effetti in tutti gli Stati membri in quanto atto direttamente applicabile. La base procedurale è ancora il regolamento (UE) n. 1151/2012, che continua ad applicarsi alle domande di modifica dell’Unione pubblicate prima del 13 maggio 2024, ai sensi dell’articolo 90 del regolamento (UE) 2024/1143.

Approvazione di una modifica del disciplinare dell’IGP "Dehesa de Extremadura"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1802 approva una modifica dell’Unione del disciplinare di produzione dell’indicazione geografica protetta "Dehesa de Extremadura". L’intervento si inserisce nella disciplina transitoria conseguente all’entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143, che ha abrogato il regolamento (UE) n. 1151/2012 ma continua a consentirne l’applicazione per determinate domande già presentate e pubblicate prima del 13 maggio 2024.

Base giuridica e regime transitorio

La Commissione fonda il provvedimento sull’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Nei considerando viene chiarito che, ai sensi dell’articolo 90, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2024/1143, le domande di modifica dell’Unione del disciplinare delle indicazioni geografiche ricevute e pubblicate per opposizione prima del 13 maggio 2024 restano disciplinate dal vecchio regolamento. Questo consente di portare a termine la procedura avviata secondo il quadro normativo precedente.

Procedura seguita dalla Commissione

La Commissione ha esaminato la domanda presentata dalla Spagna riguardante l’IGP "Dehesa de Extremadura", già registrata con il regolamento (CE) n. 1107/96 e successivamente oggetto di una modifica non minore approvata con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1806. La domanda di modifica è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Mancanza di opposizioni

Il considerando finale evidenzia che non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione motivata ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012. In assenza di opposizioni, la Commissione procede all’approvazione della modifica del disciplinare.

Dispositivo e effetti

L’articolo 1 approva formalmente la modifica dell’Unione del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale relativa all’IGP "Dehesa de Extremadura". L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore nel ventesimo giorno successivo alla pubblicazione del regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce inoltre la piena obbligatorietà e la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Contesto normativo e regime transitorio

La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1151/2012, in particolare l’articolo 52, paragrafo 2, come base giuridica. Precisa inoltre che, ai sensi dell’articolo 90, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2024/1143, abrogativo del regolamento (UE) n. 1151/2012, quest’ultimo continua ad applicarsi alle domande di approvazione di modifiche dell’Unione del disciplinare delle indicazioni geografiche ricevute e pubblicate per opposizione prima del 13 maggio 2024.

Esame della domanda spagnola

La Commissione ha esaminato la domanda della Spagna relativa all’approvazione di una modifica dell’Unione del disciplinare dell’IGP "Dehesa de Extremadura", registrata originariamente con il regolamento (CE) n. 1107/96 e successivamente modificata dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1806. La pubblicazione della domanda è avvenuta secondo la procedura prevista dall’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Mancanza di opposizioni e approvazione

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione motivata ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare è approvata.

Dispositivo

L’articolo 1 approva la modifica dell’Unione del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa all’indicazione geografica protetta "Dehesa de Extremadura".

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geograficheagricolturaprodotti agricoli e alimentariregimi di qualitàprotezione delle denominazioni

Testo integrale

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