Regolamento (UE) 2024/1727
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1727 della Commissione, del 20 giugno 2024, che ritira dal mercato alcuni additivi per mangimi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento attua l’articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1831/2003 disponendo il ritiro dal mercato di una serie di additivi per mangimi elencati in allegato. Il ritiro riguarda solo le specie e categorie di animali per cui non è stata presentata, o è stata ritirata, la richiesta di rivalutazione prevista dalla disciplina UE sugli additivi per l’alimentazione animale. Sono inoltre stabiliti periodi transitori per l’esaurimento delle scorte e per la commercializzazione/uso di premiscele e mangimi derivati. Il regolamento si applica direttamente in tutti gli Stati membri e entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Ritiro dal mercato di determinati additivi per mangimi autorizzati ai sensi della direttiva 70/524/CEE, limitatamente alle specie e categorie di animali per le quali non è stata presentata o è stata ritirata la richiesta di rivalutazione.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli additivi per mangimi elencati nell’allegato, già autorizzati in base alla direttiva 70/524/CEE, per le specifiche specie e categorie di animali indicate. Riguarda operatori del settore dei mangimi, fabbricanti, distributori e utilizzatori che immettono sul mercato o impiegano tali additivi, premiscele, mangimi composti e materie prime per mangimi prodotti con essi. Sono previste esclusioni parziali quando la richiesta di rivalutazione è stata presentata o ritirata solo per alcune specie/categorie: il ritiro opera solo per le specie o categorie non coperte dalla richiesta. Restano impregiudicate eventuali future autorizzazioni o misure relative allo status degli additivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003. Sono previste misure transitorie fino a date diverse per scorte, premiscele e mangimi composti/materie prime.
Ritiro dal mercato di alcuni additivi per mangimi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1727 dà attuazione all’articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1831/2003, prevedendo il ritiro dal mercato di determinati additivi per mangimi autorizzati in passato ai sensi della direttiva 70/524/CEE. La misura è collegata alla mancata presentazione, o al successivo ritiro, delle richieste di rivalutazione previste dalla disciplina UE sugli additivi per l’alimentazione animale.
Finalità e contesto normativo
La Commissione richiama il sistema di autorizzazione e rivalutazione previsto dal regolamento (CE) n. 1831/2003. In particolare, l’articolo 10 disciplina la rivalutazione degli additivi già autorizzati e impone, al paragrafo 5, l’adozione di un atto di ritiro dal mercato per gli additivi per i quali non sia stata presentata domanda nei termini o per i quali la domanda sia stata ritirata.
Ambito di applicazione del ritiro
Il ritiro riguarda gli additivi elencati nell’allegato, con applicazione differenziata a seconda della specie o categoria animale interessata. In alcuni casi il ritiro è totale per tutte le specie, in altri è limitato a particolari categorie, con conseguente permanenza dell’autorizzazione per gli impieghi non colpiti dalla misura. Il regolamento si applica agli operatori della filiera dei mangimi che commercializzano o utilizzano tali prodotti.
Struttura dell’allegato
L’allegato distingue tre gruppi principali:
- additivi da ritirare dal mercato per tutte le specie e categorie di animali, inclusi alcuni prodotti naturali di origine botanica come oli essenziali o tinture di piante specifiche;
- additivi da ritirare solo per alcune specie o categorie, comprendenti conservanti, coloranti, sostanze aromatizzanti e stimolanti dell’appetito, nonché alcuni prodotti naturali e corrispondenti prodotti sintetici, e il saccarinato di sodio per i suinetti;
- precisazioni puntuali sulle forme di olio di arancio concentrato, per le quali il ritiro opera solo per alcune destinazioni animali, mentre per altre rimane la possibilità di utilizzo.
Misure transitorie
Per consentire l’adeguamento degli operatori, il regolamento prevede una disciplina transitoria articolata:
- le scorte esistenti degli additivi di cui all’articolo 1 possono essere immesse sul mercato e utilizzate fino all’11 luglio 2025;
- le premiscele fabbricate con tali additivi possono essere immesse sul mercato e utilizzate fino all’11 ottobre 2025;
- i mangimi composti e le materie prime per mangimi prodotti con tali additivi o con le premiscele corrispondenti possono essere immessi sul mercato e utilizzati fino all’11 luglio 2026.
Rapporti con il regolamento (CE) n. 1831/2003
Il regolamento precisa che il ritiro dal mercato non osta a eventuali future autorizzazioni degli additivi, né all’adozione di misure relative al loro status ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003. La misura è quindi un provvedimento di ritiro conseguente alla mancata o ritirata partecipazione alla rivalutazione, e non una dichiarazione definitiva di inammissibilità dell’additivo.
Entrata in vigore e efficacia
L’atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità
La Commissione adotta il regolamento sulla base del regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare dell’articolo 10, paragrafo 5, che impone il ritiro dal mercato degli additivi per mangimi per i quali non sia stata presentata nei termini la richiesta di rivalutazione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, oppure per i quali la richiesta sia stata successivamente ritirata.
Ritiro dal mercato degli additivi elencati in allegato
Gli additivi per mangimi autorizzati ai sensi della direttiva 70/524/CEE e indicati nell’allegato sono ritirati dal mercato per le specie e categorie di animali ivi specificate. Per alcune sostanze il ritiro è totale, per altre è limitato a determinate specie/categorie, con mantenimento della possibilità di impiego per le destinazioni non interessate dal ritiro.
Misure transitorie per scorte, premiscele e mangimi composti
Le scorte esistenti degli additivi interessati possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino all’11 luglio 2025. Le premiscele prodotte con tali additivi possono essere immesse sul mercato e utilizzate fino all’11 ottobre 2025. I mangimi composti e le materie prime per mangimi prodotti con gli additivi interessati o con le premiscele corrispondenti possono essere immessi sul mercato e utilizzati fino all’11 luglio 2026.
Ambito delle esclusioni e ritiri parziali
Quando la richiesta di rivalutazione è stata presentata o ritirata soltanto per alcune specie o categorie di animali, il ritiro dal mercato opera solo per le specie o categorie per le quali la richiesta non è stata presentata o è stata ritirata, evitando un effetto generalizzato sulle destinazioni ancora coperte dalla procedura.
Rapporto con future autorizzazioni o misure di status
Il ritiro dal mercato disposto dal regolamento non impedisce che gli additivi possano in futuro essere autorizzati oppure assoggettati a una misura relativa al loro status ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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