Regolamento (UE) 2024/1723
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1723 della Commissione, del 20 giugno 2024, relativo all’autorizzazione di un preparato di Duddingtonia flagrans NCIMB 30336 come additivo per mangimi destinati ad animali da pascolo per la produzione di latte di specie bovine, a pecore e capre (titolare dell’autorizzazione: International Animal Health Products Pty Ltd, rappresentata da GAB Consulting GmbH)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza l’uso, nella categoria degli additivi zootecnici, di un preparato di Duddingtonia flagrans NCIMB 30336 come additivo per mangimi destinati a specifici animali da pascolo da latte. La Commissione fonda la decisione sui pareri EFSA, che hanno ritenuto il prodotto sicuro per consumatori, ambiente e per le specie autorizzate, nonché efficace nella riduzione di nematodi parassiti nei pascoli. L’autorizzazione è subordinata a condizioni d’impiego, dosaggi massimi e misure di protezione per gli utilizzatori, con divieto di uso al di fuori delle categorie animali autorizzate. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE ed è applicabile in tutti gli Stati membri.
Autorizzazione come additivo per mangimi di un preparato di Duddingtonia flagrans NCIMB 30336 per animali da pascolo da latte (bovini, ovini e caprini).
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi e, in particolare, all’immissione sul mercato e all’uso di un preparato di Duddingtonia flagrans NCIMB 30336 come additivo per mangimi. L’autorizzazione riguarda esclusivamente mangimi destinati a vacche da latte, vacche da latte di specie bovine minori, pecore da latte e capre da latte; il testo esclude, allo stato, altre specie o categorie di animali da pascolo, per le quali la valutazione resta aperta. Si applica in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; ha inoltre rilevanza SEE. L’allegato fissa condizioni d’uso, limiti di dosaggio, prescrizioni di etichettatura/uso e misure di protezione per gli utilizzatori.
Autorizzazione di Duddingtonia flagrans NCIMB 30336 come additivo per mangimi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1723 della Commissione autorizza un preparato di Duddingtonia flagrans NCIMB 30336 come additivo per mangimi, nell’ambito del sistema autorizzatorio previsto dal regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per l’alimentazione animale. La decisione si fonda sui pareri EFSA richiamati nei considerando, che hanno concluso per la sicurezza del prodotto, alle condizioni d’uso proposte, per consumatori, ambiente e per le specie autorizzate, nonché per la sua efficacia nella riduzione dei nematodi parassiti nei pascoli.
Contesto normativo e valutazione scientifica
La Commissione richiama il fatto che il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina i motivi e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni degli additivi per mangimi. La domanda di autorizzazione, presentata ai sensi dell’articolo 7 di tale regolamento, riguardava un preparato di Duddingtonia flagrans NCIMB 30336 da classificare nella categoria degli "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale "altri additivi zootecnici".
Secondo i pareri EFSA del 2 luglio 2020 e del 14 novembre 2023:
- il preparato è sicuro per tutti i bovini, ovini e caprini da latte, per i consumatori e per l’ambiente, con un margine di sicurezza di 10;
- mancano invece dati sufficienti per trarre conclusioni sulla sicurezza per altre specie o categorie di animali da pascolo;
- il preparato non è irritante per pelle e occhi, ma è irritante per le vie respiratorie ed è un sensibilizzante delle vie respiratorie;
- non è stato possibile concludere sul potenziale di sensibilizzazione cutanea;
- alla dose raccomandata di 3 × 10^4 clamidospore/kg di peso corporeo/giorno il prodotto può ridurre il numero di nematodi parassiti nei pascoli, con beneficio per gli animali da pascolo;
- non sono state ritenute necessarie specifiche prescrizioni di monitoraggio post-immissione sul mercato.
Ambito dell’autorizzazione
La Commissione ritiene soddisfatte le condizioni di autorizzazione previste dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 e autorizza l’uso del preparato soltanto per:
- vacche da latte;
- vacche da latte di specie bovine minori;
- pecore da latte;
- capre da latte.
Resta invece aperta la valutazione per gli animali da pascolo diversi da quelli appena elencati. Il regolamento precisa inoltre che l’additivo deve essere usato solo nei mangimi destinati ad animali da pascolo.
Caratteristiche dell’additivo e metodi di controllo
L’allegato identifica l’additivo con numero 4d27, titolare dell’autorizzazione International Animal Health Products Pty Ltd, rappresentata da GAB Consulting GmbH. L’additivo è descritto come un preparato di Duddingtonia flagrans NCIMB 30336 in forma solida, contenente almeno 5 × 10^5 clamidospore per grammo di additivo.
La sostanza attiva consiste in clamidospore vitali di Duddingtonia flagrans NCIMB 30336. Per l’identificazione sono previsti metodi basati sul DNA; per il conteggio delle clamidospore vitali nell’additivo, nelle premiscele e nei mangimi composti si utilizza un metodo con lievito mannitolo agar (YMA) con streptomicina e cloramfenicolo e il metodo del numero più probabile (MPN).
Condizioni d’uso, dosaggi e misure di sicurezza
L’allegato stabilisce dosaggi minimi e massimi espressi in clamidospore per chilogrammo di mangime completo con un tasso di umidità del 12%:
- per vacche da latte e vacche da latte di specie bovine minori: minimo 8,5 × 10^5 e massimo 8,5 × 10^6;
- per pecore da latte e capre da latte: minimo 1,3 × 10^6 e massimo 1,3 × 10^7.
Sono inoltre previste specifiche prescrizioni:
- nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico;
- l’additivo deve essere utilizzato solo nei mangimi destinati agli animali da pascolo;
- gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per prevenire i rischi per gli utilizzatori;
- se tali rischi non possono essere eliminati con tali misure, additivo e premiscele devono essere usati con dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie e della pelle.
Durata dell’autorizzazione ed entrata in vigore
L’allegato indica come termine finale del periodo di autorizzazione l’11 luglio 2034. L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è inoltre dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell’additivo
L’articolo 1 autorizza il preparato indicato nell’allegato come additivo per l’alimentazione animale, nella categoria "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale "altri additivi zootecnici", alle condizioni fissate nell’allegato stesso.
Specie destinatarie e finalità d’uso
L’autorizzazione riguarda esclusivamente vacche da latte, vacche da latte di specie bovine minori, pecore da latte e capre da latte. L’additivo è destinato ai mangimi per animali da pascolo e la sua funzione è la riduzione del numero di larve/nematodi infettanti sul pascolo.
Composizione, identificazione e metodo di analisi
L’additivo è un preparato di Duddingtonia flagrans NCIMB 30336 in forma solida, contenente almeno 5 × 10^5 clamidospore/g di additivo. La sostanza attiva è costituita da clamidospore vitali di Duddingtonia flagrans NCIMB 30336. Per l’identificazione sono previsti metodi basati sul DNA; per il conteggio delle clamidospore vitali nell’additivo, nelle premiscele e nei mangimi composti si utilizza un metodo con lievito mannitolo agar (YMA) con streptomicina e cloramfenicolo e il metodo del numero più probabile (MPN).
Tenori minimi e massimi
Per vacche da latte e vacche da latte di specie bovine minori il tenore è fissato a 8,5 × 10^5 clamidospore/kg di mangime completo al 12% di umidità come minimo e 8,5 × 10^6 come massimo. Per pecore da latte e capre da latte il tenore è fissato a 1,3 × 10^6 come minimo e 1,3 × 10^7 come massimo.
Condizioni particolari d’uso e indicazioni
Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. L’additivo deve essere utilizzato solo nei mangimi destinati agli animali da pascolo.
Tutela degli utilizzatori
Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati, l’uso dell’additivo e delle premiscele richiede dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie e per la pelle.
Durata dell’autorizzazione
L’allegato fissa come fine del periodo di autorizzazione l’11 luglio 2034.
Entrata in vigore e applicabilità
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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