Regolamento (UE) 2024/1720
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1720 della Commissione, del 20 giugno 2024, che modifica il regolamento (UE) 2020/1148 per quanto riguarda l'elaborazione degli indici dei prezzi al consumo armonizzati
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/1148 una disciplina specifica per gli "adeguamenti allo spostamento di livello" nell’elaborazione dell’IPCA e dell’IPCA-TC. La finalità è evitare distorsioni dei tassi di variazione annuali quando un cambiamento significativo nel metodo di produzione determina una discontinuità nel livello dell’indice. Le nuove regole stabiliscono quando l’adeguamento è consentito, a quale livello di dettaglio può essere applicato e quali informazioni devono essere trasmesse alla Commissione (Eurostat).
Modifica le regole di esecuzione relative all’elaborazione dell’IPCA e dell’IPCA-TC per consentire, in presenza di cambiamenti metodologici significativi, adeguamenti del livello dell’indice e garantire la comparabilità dei tassi di variazione.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri che producono l’indice dei prezzi al consumo armonizzato (IPCA) e l’indice dei prezzi al consumo armonizzato ad aliquote d’imposta costanti (IPCA-TC) ai sensi del regolamento (UE) 2016/792, con riferimento alla gestione di cambiamenti significativi nei metodi di produzione che provochino uno spostamento permanente e significativo del livello dell’indice concatenato. Le nuove disposizioni riguardano il livello più dettagliato di sottoindici al quale gli indici calcolati con il metodo attuale e quello nuovo possono essere raccordati; è prevista la comunicazione a Eurostat dei sottoindici interessati e del valore degli adeguamenti. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1720 della Commissione
Il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1148 per disciplinare, in modo uniforme a livello UE, il trattamento delle discontinuità metodologiche nell’elaborazione dell’IPCA e dell’IPCA-TC. Il contesto è quello del regolamento (UE) 2016/792, che istituisce il quadro comune per gli indici armonizzati dei prezzi al consumo e richiede condizioni omogenee per garantirne comparabilità e affidabilità.
Finalità e razionale della modifica
La Commissione evidenzia che un cambiamento significativo nel metodo di produzione può generare uno spostamento permanente del livello dell’indice, con conseguente distorsione dei tassi di variazione annuali per un anno dopo il cambiamento. Per evitare tali effetti, può essere necessario correggere il livello dell’indice con un adeguamento derivato dai prezzi osservati.
Nuove definizioni inserite nel regolamento (UE) 2020/1148
Il regolamento introduce due nozioni chiave nell’articolo 2 del regolamento modificato:
- il "fattore di spostamento di livello", ossia il fattore ricavato dal rapporto tra le variazioni di prezzo ottenute con il metodo di produzione attuale e con quello nuovo;
- l’"adeguamento allo spostamento di livello", ossia la moltiplicazione dell’indice calcolato con il nuovo metodo di produzione dell’IPCA e dell’IPCA-TC per il relativo fattore di spostamento di livello, dalla prima mensilità di applicazione del nuovo metodo fino alla fine dell’anno civile.
Condizioni di applicazione degli adeguamenti
Il nuovo articolo 22 consente agli Stati membri di applicare l’adeguamento solo quando l’introduzione di un cambiamento significativo nel metodo di produzione, ai sensi del regolamento (UE) 2016/792, produce uno spostamento permanente e significativo, in aumento o in diminuzione, del livello dell’indice concatenato. L’adeguamento deve essere applicato al livello più dettagliato possibile, cioè al sottolivello in cui è tecnicamente possibile raccordare le serie ottenute con il vecchio e con il nuovo metodo.
Obblighi di comunicazione a Eurostat
Gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione (Eurostat), al primo invio dei dati interessati, l’elenco dei sottoindici oggetto di adeguamento e il valore degli adeguamenti applicati. Questo consente il controllo di coerenza e la comparabilità statistica tra Stati membri.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento.
Disposizioni principali
Nuove definizioni di fattore di spostamento di livello e adeguamento allo spostamento di livello
L’articolo 2 del regolamento (UE) 2020/1148 viene integrato con due definizioni. Il "fattore di spostamento di livello" è determinato dal rapporto tra le variazioni di prezzo ottenute con il metodo di produzione attuale e quello nuovo, sulla base della misurazione dal dicembre di un anno civile al periodo di riferimento dei prezzi. L’"adeguamento allo spostamento di livello" consiste nella moltiplicazione dell’indice calcolato con il nuovo metodo di produzione dell’IPCA e dell’IPCA-TC, con dicembre dell’anno di riferimento come periodo di riferimento dei prezzi, per il rispettivo fattore di spostamento di livello, dal primo mese di introduzione del nuovo metodo fino alla fine dell’anno civile.
Condizioni per l’applicazione dell’adeguamento
Il nuovo articolo 22 consente agli Stati membri di applicare un adeguamento allo spostamento di livello solo se l’introduzione di un cambiamento significativo nel metodo di produzione, ai sensi dell’articolo 2, punto 21, del regolamento (UE) 2016/792, comporta uno spostamento permanente e significativo, verso l’alto o verso il basso, del livello dell’indice concatenato.
Livello di applicazione dell’adeguamento
L’adeguamento deve essere applicato al livello più dettagliato al quale è possibile raccordare gli indici calcolati con i metodi di produzione attuali e nuovi. La norma punta quindi a limitare l’intervento al sottolivello statistico necessario per mantenere la continuità delle serie.
Obbligo di informazione alla Commissione (Eurostat)
Gli Stati membri devono informare la Commissione, tramite Eurostat, dei sottoindici ai quali sono applicati gli adeguamenti allo spostamento di livello e del valore degli adeguamenti, al momento della prima trasmissione dei dati oggetto di tali adeguamenti.
Entrata in vigore e efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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