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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1730

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1730 della Commissione, del 20 giugno 2024, relativo all’autorizzazione dell’acido benzoico come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati e suini da ingrasso (titolare dell’autorizzazione: LANXESS Chemical B.V.)

Normativa europea32024R1730

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza l’acido benzoico come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati e suini da ingrasso, sulla base della valutazione favorevole dell’EFSA e del laboratorio di riferimento. L’autorizzazione è subordinata a specifiche condizioni d’uso, incluse limitazioni quantitative, obblighi informativi in ეტichetta e misure di protezione per gli utilizzatori. Il testo precisa inoltre il metodo analitico di riferimento e fissa la durata dell’autorizzazione fino all’11 luglio 2034. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri a decorrere dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Autorizzazione dell’acido benzoico come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati e suini da ingrasso, con condizioni d’uso e misure di sicurezza per gli utilizzatori.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore dei mangimi che immettono sul mercato o utilizzano l’acido benzoico come additivo per mangimi nell’Unione europea, per le specie suinetti svezzati e suini da ingrasso. L’autorizzazione riguarda l’additivo nella categoria "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale "altri additivi zootecnici", con due diverse finalità funzionali: miglioramento dei parametri di rendimento per i suinetti svezzati e riduzione del pH urinario per i suini da ingrasso. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; il regolamento si applica alle condizioni e fino alle date di scadenza dell’autorizzazione indicate in allegato. Non sono previste autorizzazioni per altre specie, né l’uso con altre fonti di acido benzoico o benzoati.

Autorizzazione dell’acido benzoico come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati e suini da ingrasso

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1730 autorizza l’acido benzoico, su richiesta di LANXESS Chemical B.V., come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati e suini da ingrasso. L’intervento si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale e si fonda sul parere favorevole dell’EFSA del 14 novembre 2023, nonché sulle valutazioni del laboratorio di riferimento.

La Commissione ritiene soddisfatte le condizioni di autorizzazione previste dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 e stabilisce condizioni specifiche per garantire sicurezza d’uso, efficacia e tutela degli utilizzatori.

Contesto e valutazione scientifica

La domanda di autorizzazione è stata presentata ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 ed è stata corredata dalla documentazione richiesta. L’EFSA ha concluso che, alle condizioni proposte, l’acido benzoico è sicuro per i suinetti svezzati, i suini da ingrasso, i consumatori e l’ambiente.

L’Autorità ha inoltre rilevato che la sostanza presenta un rischio da inalazione ed è irritante per la pelle e corrosiva per gli occhi; per la sensibilizzazione cutanea, in mancanza di dati, non è stato possibile formulare una conclusione. Sul piano dell’efficacia, l’EFSA ha ritenuto l’acido benzoico efficace come additivo zootecnico per mangimi destinati a suinetti svezzati fino a 25 kg e a suini da ingrasso. Non sono state ritenute necessarie prescrizioni specifiche di monitoraggio post-immissione sul mercato.

Ambito di applicazione e classificazione dell’additivo

L’autorizzazione riguarda la sostanza identificata in allegato con il numero 4d211, appartenente alla categoria "additivi zootecnici" e al gruppo funzionale "altri additivi zootecnici". Le finalità autorizzate sono distinte per specie:

  • suinetti svezzati: miglioramento dei parametri di rendimento;
  • suini da ingrasso: riduzione del pH urinario.

L’additivo è autorizzato solo nelle condizioni tecniche e di impiego indicate nell’allegato e non può essere usato in combinazione con altre fonti di acido benzoico o benzoati.

Composizione, identificazione e metodo di analisi

L’additivo è descritto come acido benzoico con purezza pari ad almeno il 99,9 %, in forma solida. La sostanza attiva è identificata anche come acido benzencarbossilico e acido fenilcarbossilico, con formula chimica C7H6O2 e numero CAS 65-85-0.

Le impurità massime consentite sono:

  • acido ftalico: ≤ 100 mg/kg;
  • bifenile: ≤ 100 mg/kg.

Per la determinazione dell’acido benzoico nell’additivo, nelle premiscele e nei mangimi composti è previsto il metodo HPLC-UV secondo EN 17298.

Condizioni di impiego per i suinetti svezzati

Per i suinetti svezzati, l’allegato prevede:

  • tenore minimo: 5 000 mg/kg di mangime completo con umidità del 12 %;
  • tenore massimo: 5 000 mg/kg;
  • applicazione solo per animali fino a 25 kg di peso corporeo.

Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Inoltre, le istruzioni per l’uso dell’additivo, delle premiscele e dei mangimi composti devono riportare la seguente avvertenza: i mangimi complementari contenenti acido benzoico possono essere somministrati a suinetti svezzati solo se accuratamente mescolati con altre materie prime per mangimi della razione giornaliera.

Condizioni di impiego per i suini da ingrasso

Per i suini da ingrasso, l’allegato stabilisce:

  • tenore minimo: 5 000 mg/kg di mangime completo con umidità del 12 %;
  • tenore massimo: 10 000 mg/kg.

Anche in questo caso, le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Le istruzioni per l’uso dell’additivo, delle premiscele e dei mangimi composti devono riportare l’avvertenza secondo cui i mangimi complementari contenenti acido benzoico possono essere somministrati ai suini da ingrasso solo se accuratamente mescolati con altre materie prime per mangimi della razione giornaliera.

Sicurezza degli utilizzatori

La Commissione impone agli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative per prevenire i rischi per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Qualora tali rischi non possano essere eliminati con tali misure, l’uso dell’additivo e delle premiscele deve avvenire con dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie, gli occhi e la pelle.

Durata dell’autorizzazione e applicabilità

L’autorizzazione è valida fino all’11 luglio 2034. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, in quanto regolamento obbligatorio in tutti i suoi elementi.

Disposizioni principali

Autorizzazione dell’additivo

L’articolo 1 autorizza la sostanza indicata nell’allegato, appartenente alla categoria "additivi zootecnici" e al gruppo funzionale "altri additivi zootecnici", come additivo per l’alimentazione animale alle condizioni fissate nell’allegato stesso.

Specie destinatarie e funzioni autorizzate

L’allegato prevede l’uso dell’acido benzoico per i suinetti svezzati, con funzione di miglioramento dei parametri di rendimento, e per i suini da ingrasso, con funzione di riduzione del pH urinario.

Tenori minimi e massimi

Per entrambe le specie il tenore minimo è pari a 5 000 mg/kg di mangime completo con umidità al 12 %. Per i suinetti svezzati il tenore massimo coincide con il minimo; per i suini da ingrasso il tenore massimo è pari a 10 000 mg/kg.

Condizioni d’impiego e istruzioni per l’uso

L’additivo e le premiscele devono riportare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Le istruzioni per l’uso devono indicare che i mangimi complementari contenenti acido benzoico possono essere somministrati solo se accuratamente mescolati con altre materie prime per mangimi della razione giornaliera.

Divieto di combinazione con altre fonti di acido benzoico o benzoati

L’allegato vieta l’uso dell’additivo insieme ad altre fonti di acido benzoico o di benzoati.

Limitazione relativa ai suinetti svezzati

Per i suinetti svezzati l’additivo può essere utilizzato solo fino a 25 kg di peso corporeo.

Misure di protezione per gli utilizzatori

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori. Se tali rischi non possono essere eliminati, additivo e premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale per vie respiratorie, occhi e pelle.

Caratteristiche dell’additivo e metodo analitico

L’additivo è composto da acido benzoico ≥ 99,9 % in forma solida. La sostanza attiva è identificata come acido benzoico, anche detto acido benzencarbossilico e acido fenilcarbossilico, formula C7H6O2, CAS 65-85-0, con impurità massime di acido ftalico e bifenile pari a ≤ 100 mg/kg ciascuna. Il metodo di analisi indicato è HPLC-UV secondo EN 17298 per additivo, premiscele e mangimi composti.

Durata dell’autorizzazione

L’autorizzazione è fissata fino all’11 luglio 2034 per entrambe le tipologie d’uso riportate in allegato.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiealimenti per animaliadditivi zootecnicisicurezza alimentaresalute e sicurezza sul lavoromercato interno

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