Regolamento (UE) 2024/1800
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1800 della Commissione, del 20 giugno 2024, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette Vindelnrökt skinka(IGP)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dispone la registrazione del nome «Vindelnrökt skinka» come IGP nel registro unionale delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. La Commissione agisce sulla base del regolamento (UE) n. 1151/2012, applicabile ancora alle domande pubblicate per opposizione prima del 13 maggio 2024 per effetto del regolamento (UE) 2024/1143. Non essendo stata notificata alcuna opposizione, la registrazione viene disposta con efficacia in tutti gli Stati membri a decorrere dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Iscrizione nel registro UE dell’indicazione geografica protetta «Vindelnrökt skinka» per il prosciutto affumicato svedese.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla registrazione, a livello dell’Unione, del nome «Vindelnrökt skinka» come indicazione geografica protetta (IGP), con effetti in tutti gli Stati membri. Riguarda quindi gli operatori che producono, commercializzano o tutelano tale prodotto nell’UE, nell’ambito del regime di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. Non contiene esclusioni specifiche, ma opera nel quadro delle domande di registrazione pubblicate per opposizione prima del 13 maggio 2024, cui continua ad applicarsi il regolamento (UE) n. 1151/2012 in base al regolamento (UE) 2024/1143.
Registrazione dell’IGP "Vindelnrökt skinka"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1800 della Commissione iscrive nel registro unionale il nome «Vindelnrökt skinka» come indicazione geografica protetta. Si tratta di un atto di esecuzione volto a dare effetto alla procedura di registrazione prevista dal regime UE di qualità per i prodotti agricoli e alimentari.
Contesto normativo e transitorio
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1151/2012, in particolare l’articolo 52, paragrafo 2, quale base giuridica dell’atto. Il considerando 1 chiarisce che, per effetto dell’articolo 90, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2024/1143, il regolamento 1151/2012 continua ad applicarsi alle domande di registrazione delle indicazioni geografiche ricevute e pubblicate per opposizione prima del 13 maggio 2024.
Domanda svedese e fase di opposizione
Secondo il considerando 2, la domanda di registrazione del nome «Vindelnrökt skinka» è stata presentata dalla Svezia ed è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Il considerando 3 precisa che non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento; per tale ragione la registrazione è stata disposta.
Effetti della registrazione
L’articolo 1 sancisce la registrazione del nome «Vindelnrökt skinka» come IGP. Da tale momento il nome beneficia della tutela propria delle indicazioni geografiche protette nell’ordinamento dell’Unione, con efficacia uniforme in tutti gli Stati membri.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è inoltre dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Base giuridica e regime transitorio
La Commissione adotta il regolamento ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Il considerando 1 precisa che, ai sensi dell’articolo 90, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2024/1143, il precedente regolamento 1151/2012 continua ad applicarsi alle domande di registrazione delle indicazioni geografiche ricevute e pubblicate per opposizione nella Gazzetta ufficiale prima del 13 maggio 2024.
Domanda di registrazione e assenza di opposizioni
Il considerando 2 indica che la domanda di registrazione del nome «Vindelnrökt skinka», presentata dalla Svezia come indicazione geografica protetta, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Il considerando 3 rileva che non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 dello stesso regolamento.
Registrazione del nome
L’articolo 1 dispone che il nome «Vindelnrökt skinka» (IGP) è registrato nel registro UE delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.
Entrata in vigore e efficacia generale
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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