Sentenza n. 5655/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'ottemperanza della sentenza n. 209/2025, pubblicata in data 14/1/2025, emessa dal Tribunale di Napoli, sezione Lavoro, notificata in data 28/4/2025 e passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione Lavoro, n. 209/2025, che ha riconosciuto il diritto all'accredito di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, oltre interessi
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione Lavoro, pubblicata il 14 gennaio 2025, notificata ai fini dell'esecuzione il 28 aprile 2025 e passata in giudicato. La pronuncia aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione, mediante accredito sulla Carta elettronica del docente, 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, oltre agli interessi dalla maturazione del diritto. Deduceva che, nonostante la notifica e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, l'Amministrazione non aveva eseguito il giudicato. Ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a..
La decisione
Il TAR accoglie il ricorso: accerta che la sentenza civile è passata in giudicato, è stata notificata presso la sede reale dell'Amministrazione, è decorso il termine dilatorio e non risulta adempiuta. Ordina al Ministero di eseguire il giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l'ulteriore inottemperanza nomina commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale ministeriale competente per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega; il commissario si insedierà su istanza della ricorrente e avrà 60 giorni per provvedere. Accoglie anche la domanda di penalità di mora, determinata nella misura degli interessi legali sull'importo complessivamente risultante dal giudicato, dal sessantesimo giorno successivo alla comunicazione o notificazione della presente sentenza fino all'adempimento spontaneo o a quello eseguito dal commissario. Le spese sono poste a carico del Ministero e liquidate in 600 euro, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Va accolta, altresì, nei limiti e nei termini che seguono, la domanda di condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento di un’ulteriore somma di danaro in applicazione della previsione di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., da determinare nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, assumendo quale dies a quo il sessantesimo giorno dalla notificazione o dalla comunicazione se anteriore della presente sentenza all’Amministrazione inadempiente, e quale dies ad quem il giorno dell’adempimento spontaneo (sia pure tardivo) del giudicato da parte dell’Amministrazione intimata oppure, di quello effettuato dal Commissario ad acta, il cui insediamento non priva l’amministrazione del potere di provvedere (cfr., Cons. Stato, Ad. pl n. 8 del 2021).
La penalità di mora può essere determinata in misura pari agli interessi legali sull'importo dovuto in base al giudicato, con decorrenza dal sessantesimo giorno successivo alla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e fino all'adempimento, anche se tardivo, da parte dell'Amministrazione o del commissario ad acta.
art. 114 c.p.a.
Il ricorso va accolto, considerato che: - la sentenza del Giudice ordinario ha un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione intimata, che è dunque tenuta a conformarsi al decisum, precisandosi che il contenuto dell’obbligo consiste proprio nel far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice civile; - la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza è passata in giudicato ed è stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione; - è decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, D.L. n. 66919/96; - non risulta che l’Amministrazione intimata abbia dato esecuzione al dettato giudiziale che ne occupa.
L'azione di ottemperanza consente di imporre all'Amministrazione l'esecuzione concreta del bene della vita riconosciuto da una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando la pronuncia sia stata notificata, sia decorso il termine dilatorio applicabile e l'Amministrazione sia rimasta inadempiente.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza è passata in giudicato ed è stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione; - è decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, D.L. n. 66919/96;
Il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, dopo la notificazione del titolo giudiziale all'Amministrazione, consente di procedere all'ottemperanza in presenza di persistente inadempimento.
Massime di principio
- Una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato che condanna un'Amministrazione a riconoscere un'utilità al privato ha valore conformativo e impone all'Amministrazione di attribuire concretamente quel bene della vita; in caso di mancata esecuzione, una volta notificato il titolo e decorso il termine dilatorio applicabile, può essere azionata l'ottemperanza.
- In sede di ottemperanza, il giudice può fissare un termine per l'esecuzione e nominare fin da subito un commissario ad acta per l'eventualità di ulteriore inerzia, prevedendo che il commissario operi su istanza della parte interessata.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere commisurata agli interessi legali sull'importo dovuto in base al giudicato e decorrere dal termine assegnato per l'adempimento, fino all'effettiva esecuzione, anche quando questa sia compiuta dal commissario ad acta.
- La nomina o l'insediamento del commissario ad acta non priva l'Amministrazione del potere di adempiere spontaneamente al giudicato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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