Sentenza n. 1532/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della Questura di Cosenza al rilascio del porto d’armi per uso caccia
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente porto d’armi)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del 30 settembre 2022, notificato il 12 ottobre 2022, relativo all’istanza di rilascio del porto d’armi per uso caccia presentata nel 2021. Ha dedotto, con il primo motivo, eccesso di potere per sviamento, travisamento dei fatti, difetto di presupposto, manifesta illogicità, carenza di istruttoria e difetto di motivazione, nonché violazione dei principi di collaborazione e buona fede, degli artt. 3 e 10-bis l. 241/1990 e del giusto procedimento. Con il secondo motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 39 e 43 TULPS ed eccesso di potere per ingiustizia manifesta. Il diniego si fondava principalmente su un precedente diniego del 2008, relativo a un rinvio a giudizio per esercizio arbitrario delle proprie ragioni e ingiurie nell’ambito di tensioni di vicinato, nonché su ulteriori deferimenti all’autorità giudiziaria del 2004 e del 2018. Il ricorrente ha evidenziato che il procedimento del 2004 si era concluso con assoluzione, mentre i fatti del 2018 erano stati archiviati; inoltre, il Tribunale del riesame aveva annullato le misure cautelari per mancanza di gravi indizi di colpevolezza e una relazione dei Carabinieri aveva espresso un giudizio positivo sulla sua affidabilità. L’Amministrazione ha sostenuto la natura ampiamente discrezionale del rilascio del porto d’armi e il carattere meramente confermativo del diniego rispetto a quello del 2008, ritenendo pertanto non necessario il preavviso di rigetto.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione e ha annullato il diniego, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione. Il Collegio ha ritenuto illegittima l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990: l’istanza presentata nel 2021, dopo tredici anni dal precedente diniego, aveva avviato un procedimento nuovo, nel quale erano stati introdotti anche fatti ulteriori, risalenti al 2018, sui quali il privato aveva diritto di interloquire. Il provvedimento non poteva essere qualificato come meramente confermativo, sia per il notevole tempo trascorso, che imponeva una nuova valutazione attuale dell’affidabilità, sia per la presenza di elementi istruttori nuovi. Il TAR ha inoltre rilevato, pur assorbendo gli ulteriori motivi, che l’Amministrazione aveva valorizzato vicende concluse con assoluzione o archiviazione come elementi di colpevolezza o di pericolosità attuale e sembrava aver ignorato, senza adeguata motivazione, il parere complessivamente positivo dei Carabinieri. Tali profili evidenziavano anche carenza di istruttoria e difetto di motivazione. L’Amministrazione dovrà quindi rinnovare la valutazione nel rispetto del contraddittorio procedimentale e considerando attualmente e complessivamente gli elementi istruttori. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso è necessario quando l’istanza apre un procedimento nuovo e l’Amministrazione intende fondare il diniego anche su elementi nuovi, consentendo al privato di interloquire prima dell’adozione dell’atto.
art. 3 l. 241/1990
L’obbligo di motivazione impone di rendere comprensibile la valutazione amministrativa degli elementi istruttori rilevanti; il mancato esame di un parere positivo può integrare difetto di motivazione.
artt. 11, 39 e 43 TULPS
Le disposizioni sono state invocate in relazione al diniego del porto d’armi e alla discrezionalità dell’autorità di pubblica sicurezza, ma il giudice ha definito la controversia sulla base del vizio procedimentale e ha assorbito le ulteriori censure.
Massime di principio
- Quando una nuova istanza di rilascio di un titolo di pubblica sicurezza è presentata a distanza di molti anni da un precedente diniego, essa apre un procedimento nuovo e impone una valutazione attuale dell’affidabilità dell’interessato; il relativo provvedimento non è meramente confermativo del precedente.
- Il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990 è necessario quando l’Amministrazione fonda il nuovo diniego anche su fatti o elementi istruttori sopravvenuti o comunque nuovi rispetto al precedente procedimento, poiché il privato deve poter interloquire su tali elementi.
- Nella valutazione discrezionale dell’affidabilità ai fini del rilascio del porto d’armi, vicende penali concluse con assoluzione o archiviazione non possono essere automaticamente valorizzate come elementi di colpevolezza o di pericolosità attuale senza una specifica e coerente motivazione.
- L’Amministrazione deve esaminare e motivare gli elementi istruttori rilevanti, compresi eventuali giudizi favorevoli espressi dagli organi informativi; la loro omissione può integrare difetto di istruttoria e difetto di motivazione.
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