Cassazione Penale, Sentenza n. 4346/2022 del 08/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per presunta errata applicazione delle norme sulla prescrizione (art. 129 c.p.p., art. 5 d.lgs. 74/2000 e artt. 157 e 160 c.p.). Il ricorrente sosteneva che i reati relativi alle omissioni di presentazione delle dichiarazioni IVA e IRES per gli anni d'imposta 2008 e 2009 si fossero prescritti (per fatti fino a ottobre 2007 e ottobre 2008, secondo il ricorrente), calcolando il termine di prescrizione tenendo conto di una diversa durata della pena massima applicabile e degli aumenti per recidiva reiterata e specifica
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che alla data della sentenza d'appello (12/03/2021) i reati non fossero ancora estinti per prescrizione: ha precisato le scadenze delle dichiarazioni (IVA 2009 relativa al 2008: termine 31/07/2009 con decorrenza prescrizione dal 29/10/2009; IRES 2009 relativa al 2008: termine 30/09/2009 con decorrenza dal 29/12/2009; dichiarazioni 2010 relative al 2009: termine 30/09/2010 con decorrenza dal 29/12/2010), ha calcolato la pena applicabile al periodo (art. 5 d.lgs. 74/2000, fra il 15/04/2000 e il 16/09/2011, prevedeva reclusione 1-3 anni; con aumento di due terzi per la recidiva la pena massima era 5 anni), ne ha dedotto i termini ordinari e aumentati di prescrizione (ordinario 6 anni, aumentato 10 anni) e ha tenuto conto della sospensione del termine di prescrizione operata tra il 19/02/2016 e il 22/01/2018. Ne è derivato che le scadenze di estinzione sarebbero state 01/10/2021, 01/12/2021 e 02/12/2022, tutte successive al 12/03/2021. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 129 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente per lamentare mancata dichiarazione di estinzione per prescrizione; la Corte ha ritenuto tale doglianza infondata perché, secondo il calcolo legittimo delle decorrenze e delle sospensioni, la prescrizione non era intervenuta alla data della sentenza d'appello
art. 5 d.lgs. 74/2000
Norma incriminatrice centrale (omessa presentazione delle dichiarazioni IVA/IRES). La Corte ha considerato la disciplina vigente nel periodo dei fatti (15/04/2000-16/09/2011) per determinare la pena edittale (1-3 anni) e, conseguentemente, il termine di prescrizione
art. 5, comma 2, d.lgs. 74/2000
Applicato per stabilire la decorrenza del termine di prescrizione (termine di 90 giorni dalla scadenza della dichiarazione), da cui sono stati calcolati i giorni effettivi di decorrenza per ciascuna omissione
artt. 157 e 160 cod. pen.
Richiamati nel motivo di ricorso in relazione agli aumenti di pena e alla continuazione; la Corte ha valutato l'effetto degli aumenti (recidiva reiterata e specifica) sul massimo edittale e quindi sul termine prescrizionale
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle Ammende
Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 (Ricci)
Precedente richiamato per affermare che l'inammissibilità del ricorso impedisce al giudice di rilevare la prescrizione intervenuta dopo la sentenza impugnata; l'estinzione può essere dichiarata solo se il ricorso è ammissibile
Massime di principio
- La decorrenza del termine di prescrizione per omissione di dichiarazioni tributarie si calcola dalla scadenza dell'obbligo di presentazione maggiorata del termine previsto dalla norma (es. 90 giorni ex art. 5, comma 2, d.lgs. 74/2000); è essenziale individuare la data effettiva di presentazione dovuta e non la mera indicazione temporale nebulosa
- Per calcolare se la prescrizione è maturata bisogna applicare la pena edittale vigente al tempo del fatto e gli eventuali aumenti (es. recidiva reiterata e specifica) per determinare il relativo termine prescrizionale
- Eventuali interruzioni o sospensioni del decorso della prescrizione (atti processuali o altre cause) vanno tenute in conto nel computo e possono far sì che il reato non si estingua entro la data di una sentenza impugnata
- Se il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile non è possibile ottenere dal giudice della cassazione la dichiarazione di estinzione intervenuta dopo la sentenza impugnata; per ottenere tale pronuncia è necessario che il ricorso sia ritenuto ammissibile
- Nelle impugnazioni per prescrizione è cruciale portare e contestare puntualmente i dati utili al calcolo (date di scadenza delle dichiarazioni, eventuali pagamenti, sospensioni/interruzioni del termine), altrimenti la censura rischia di essere dichiarata infondata
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