Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 24645/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva sostanzialmente confermato la condanna di primo grado, con la sola esclusione dell'aggravante di cui al n. 2 dell'art. 625 c.p., ritenendolo responsabile di furto aggravato e di possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso. L'unico motivo dedotto riguardava la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della recidiva: secondo il ricorrente, la recidiva non sarebbe stata correttamente applicata o motivata.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato l'unico motivo di ricorso, osservando che la Corte territoriale aveva dato conto del rapporto tra i precedenti reati accertati e quello oggetto del giudizio, valorizzando anche la maggiore pericolosità dell'imputato; si tratta di un apprezzamento in fatto non censurabile in sede di legittimità quando sorretto da motivazione non manifestamente illogica e coerente. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 625 c.p.

    L'aggravante di cui al n. 2 dell'art. 625 c.p. è stata esclusa in appello; la Corte di cassazione non interviene sul punto, limitandosi a rilevare che la condanna è stata sostanzialmente confermata.

  • art. 625 c.p.

    Richiamato in relazione al furto aggravato oggetto di conferma in appello.

  • art. 380-bis c.p.p.

    Non espressamente citato nel testo fornito; non determinabile.

Massime di principio

  • La valutazione della recidiva costituisce apprezzamento di fatto del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo se la motivazione sia mancante, manifestamente illogica o incoerente con i dati richiamati.
  • Ai fini del riconoscimento della recidiva è sufficiente che il giudice di merito dia conto del rapporto tra i precedenti reati e il nuovo fatto, valorizzando la maggiore pericolosità desumibile dalla reiterazione criminosa.
  • Quando il ricorso deduce censure meramente fattuali sulla recidiva ma la motivazione della sentenza impugnata è non manifestamente illogica, il motivo è manifestamente infondato e il ricorso è dichiarato inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.