Sentenza n. 289/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza del TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, n. 1484 del 17 ottobre 2024, notificata in data 5 novembre 2024 e passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Calabria, Sez. II, n. 1484 del 17 ottobre 2024, che aveva ordinato l'esibizione di dati richiesti mediante accesso civico generalizzato
Esito
Favorevole al ricorrente (istante per ottemperanza)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo l'integrale mancata esecuzione, da parte dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza, della sentenza passata in giudicato che le imponeva di esibire, entro trenta giorni, i dati richiesti con istanza di accesso civico generalizzato. Ha chiesto l'ordine di ostensione dei dati e la condanna dell'amministrazione al pagamento di una penalità di mora per ogni giorno di ritardo ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Ha inoltre richiesto il rimborso del contributo unificato relativo al giudizio di cognizione. L'amministrazione non si è costituita né ha fornito prova dell'adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, accertando l'obbligo dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza di dare integrale esecuzione al giudicato e ordinandole di adempiere entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza. In caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale Commissario ad acta il Prefetto di Cosenza, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di provvedere all'esecuzione entro i successivi trenta giorni decorrenti dall'istanza della ricorrente. Il giudice ha ritenuto ammissibile la penalità di mora e l'ha fissata in 20 euro per ogni giorno di ritardo, decorrenti dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino all'adempimento spontaneo o, in mancanza, fino all'insediamento del Commissario ad acta. Il compenso del Commissario è posto a carico dell'amministrazione inadempiente. È stata respinta la richiesta di rimborso del contributo unificato relativo al giudizio originario, poiché il titolo aveva compensato le spese senza disporre espressamente su tale contributo e il giudice dell'ottemperanza non può integrare il giudicato. Le spese del giudizio di ottemperanza sono state poste a carico dell'Azienda e liquidate in euro 1.500, oltre contributo unificato, spese generali, IVA e CPA.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente, in sede di ottemperanza, la condanna al pagamento di una somma per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; la penalità è stata ritenuta ammissibile e determinata in 20 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo.
artt. 112 ss. c.p.a.
Fondano l'azione di ottemperanza e consentono al giudice di ordinare l'integrale esecuzione del giudicato e di nominare un Commissario ad acta in caso di inerzia dell'amministrazione.
Massime di principio
- L'amministrazione è tenuta a dare integrale esecuzione a una sentenza passata in giudicato che imponga l'ostensione di dati, anche quando l'obbligo derivi da una decisione resa in materia di accesso civico generalizzato.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'amministrazione deve dimostrare di avere adempiuto al giudicato; in mancanza di prova dell'esecuzione, il giudice può ordinare l'adempimento e fissare un termine perentorio-operativo, prevedendo l'intervento sostitutivo di un Commissario ad acta.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere applicata per il ritardo nell'esecuzione del giudicato quando non sussistano profili di iniquità o altre cause ostative; la decorrenza può essere stabilita dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino all'adempimento o all'insediamento del Commissario ad acta.
- Il giudice dell'ottemperanza non può integrare il titolo esecutivo quanto alle spese del giudizio originario: se la sentenza ha compensato le spese e non ha disposto espressamente sul contributo unificato, quest'ultimo resta a carico della parte che ha introdotto il giudizio.
Come è indicizzato
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