Circolare numero 77 del 24-05-2019
Con la presente circolare si forniscono istruzioni e chiarimenti in materia di indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale alla luce delle novità normative introdotte dai commi 283 e 284 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l’applicazione dell’indennizzo per cessazione dell’attività commerciale reso strutturale dalla legge di bilancio 2019, nonché la stabilizzazione del contributo aggiuntivo dello 0,09% a carico degli iscritti alla Gestione commercianti. Vengono precisati i soggetti beneficiari, i requisiti anagrafici e contributivi, le condizioni di cessazione definitiva dell’attività, la decorrenza del trattamento, le modalità di presentazione e istruttoria delle domande, le cause di incompatibilità e la durata dell’indennizzo. È inoltre richiamato il monitoraggio degli oneri e la possibilità di adeguamento dell’aliquota contributiva in caso di squilibrio tra entrate e prestazioni.
Indennizzo per cessazione dell'attività commerciale: istruzioni applicative dal 1° gennaio 2019
Indennizzo per cessazione dell'attività commerciale e contributo aggiuntivo dal 1° gennaio 2019
La circolare disciplina l’applicazione dell’indennizzo per cessazione dell’attività commerciale reso strutturale dalla legge di bilancio 2019, nonché la stabilizzazione dell’obbligo di versamento del contributo aggiuntivo previsto per il finanziamento della misura. Vengono precisati i destinatari, i requisiti di accesso, le condizioni di cessazione dell’attività, le modalità di domanda, le incompatibilità e la durata della prestazione.
Quadro normativo di riferimento
La base normativa è l’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, commi 283 e 284. Il comma 283 riconosce, dal 1° gennaio 2019, l’indennizzo di cui al d.lgs. 28 marzo 1996, n. 207, ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 del medesimo decreto alla data di presentazione della domanda. Il comma 284 stabilisce che l’aliquota contributiva di cui all’articolo 5 del d.lgs. n. 207/1996 è dovuta dagli iscritti alla Gestione commercianti e prevede un eventuale adeguamento dell’aliquota, con decreto interministeriale, qualora dal monitoraggio degli oneri emerga uno squilibrio tra contributi e prestazioni.
La circolare precisa che, per tutto ciò che non è espressamente disciplinato, restano applicabili le norme vigenti e le istruzioni già fornite dall’Istituto, richiamando in particolare le circolari n. 111 del 25 maggio 1996, n. 39 del 18 febbraio 1998 e n. 20 del 21 gennaio 2002.
Destinatari dell’indennizzo
Possono beneficiare dell’indennizzo, nei limiti delle risorse disponibili, esclusivamente gli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali che svolgono, come titolari anche in forma societaria o come coadiutori, una delle attività ammesse.
Le attività espressamente ricomprese sono:
- attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- attività commerciale su aree pubbliche, anche in forma itinerante.
Per effetto dell’estensione già prevista dall’articolo 59, comma 58, della legge n. 449/1997, rientrano nell’ambito applicativo anche:
- i titolari e coadiutori di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- gli agenti e rappresentanti di commercio di cui alla legge 3 maggio 1985, n. 204, con esclusione dei loro coadiutori.
Sono invece esclusi, a titolo esemplificativo:
- gli esercenti attività commerciali all’ingrosso;
- gli esercenti le forme speciali di vendita al dettaglio di cui all’articolo 4, comma 1, lettera h), del d.lgs. n. 114/1998, come commercio elettronico, vendita a domicilio, per corrispondenza o tramite televisione, nonché somministrazione o vendita in luoghi non aperti al pubblico riservati a categorie determinate;
- gli esercenti attività di intermediazione diverse da quella prevista dalla legge n. 204/1985, come procacciatori, agenti d’affari, agenti assicurativi, agenti immobiliari e promotori finanziari.
La circolare precisa che può accedere al beneficio anche chi eserciti contemporaneamente più attività commerciali, anche se una di esse è prevalente, purché al momento della cessazione sia esercitata un’attività indennizzabile. La domanda deve essere riferita all’ultima attività commerciale cessata in ordine cronologico; non spetta quindi il beneficio a chi, dopo aver cessato un’attività rientrante nella norma, abbia successivamente cessato un’altra attività non indennizzabile. Per i coadiutori, l’indennizzo è riconoscibile solo se la cessazione dell’attività avviene in concomitanza e per effetto della cessazione definitiva dell’attività del titolare.
Requisiti anagrafici, contributivi e condizioni di accesso
L’indennizzo spetta ai soggetti indicati sopra che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei requisiti dell’articolo 2 del d.lgs. n. 207/1996, e cioè:
- abbiano compiuto almeno 62 anni se uomini, ovvero almeno 57 anni se donne;
- risultino iscritti, al momento della cessazione dell’attività, da almeno 5 anni alla Gestione commercianti in qualità di titolari o coadiutori.
I 5 anni non devono essere necessariamente continuativi, ma devono sussistere al momento della cessazione dell’attività e riferirsi all’attività commerciale per la quale si richiede l’indennizzo.
La circolare richiama inoltre la disciplina delle omissioni contributive: il trattamento può essere erogato, seguendo le istruzioni già fornite dall’Istituto, con possibilità di compensare sull’indennizzo, nei limiti di un quinto, le omissioni contributive. Tale possibilità è però esclusa se il contribuente non ha mai presentato la dichiarazione dei redditi d’impresa pur essendovi obbligato.
L’erogazione è subordinata anche alla cessazione definitiva dell’attività commerciale. Possono accedere alla misura, se in possesso di tutti i requisiti alla data della domanda, coloro che cessano l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2019. La cessazione deve riguardare l’intera attività e non consente il beneficio nei casi di:
- trasferimento a terzi, a qualsiasi titolo, dell’attività commerciale;
- trasferimento di rami aziendali o quote di partecipazioni sociali;
- cessione, donazione o concessione in affitto dell’azienda.
È inoltre richiesta la restituzione al Comune dell’autorizzazione o licenza amministrativa, ove prevista per l’avvio dell’attività, oppure la comunicazione della cessazione all’ente comunale. Se l’interessato era titolare di più autorizzazioni, tutte devono essere riconsegnate. La circolare esclude anche i soggetti che abbiano ceduto, venduto o donato la licenza o solo alcune delle licenze possedute.
Infine, il titolare deve cancellarsi dal Registro delle imprese o dal REA; la cancellazione è qualificata come condizione per l’erogazione del trattamento. Se la domanda di indennizzo è presentata prima che la cancellazione risulti effettivamente registrata, la struttura territoriale non deve respingere la domanda, ma tenerla in evidenza fino all’avvenuta cancellazione.
Decorrenza del trattamento
L’indennizzo decorre, in presenza di tutte le condizioni di legge, dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Se però la cancellazione dal Registro delle imprese interviene dopo la domanda, la decorrenza slitta al primo giorno del mese successivo alla cancellazione. Se invece la cancellazione è anteriore alla domanda, la decorrenza resta il primo giorno del mese successivo alla presentazione.
In ogni caso, la decorrenza non può essere anteriore al 1° febbraio 2019, cioè al primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore della legge di bilancio 2019.
Stabilizzazione del contributo aggiuntivo dello 0,09%
Con la stabilizzazione dell’indennizzo viene ripristinato, dal 1° gennaio 2019, l’obbligo del contributo aggiuntivo previsto dall’articolo 5, comma 2, del d.lgs. n. 207/1996. Gli iscritti alla Gestione commercianti, insieme alla contribuzione ordinaria dovuta ai sensi della legge 2 agosto 1990, n. 233, sono tenuti a versare l’aliquota aggiuntiva dello 0,09%.
La ripartizione è la seguente:
- 0,07% destinato al Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale di cui all’articolo 5 del d.lgs. n. 207/1996;
- 0,02% devoluto alla Gestione commercianti.
Monitoraggio degli oneri e adeguamento dell’aliquota
L’Istituto effettua il monitoraggio degli oneri derivanti dall’erogazione dell’indennizzo e delle entrate contributive collegate. Il sistema deve verificare il mantenimento dell’equilibrio tra contributi e prestazioni, anche in prospettiva.
Se dal monitoraggio emerge, anche solo in via prospettica, un mancato equilibrio, la legge prevede l’adeguamento dell’aliquota contributiva con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Se le risorse si esauriscono e l’aliquota non viene adeguata, non vengono accolte ulteriori domande di indennizzo secondo le modalità richiamate dall’articolo 7, comma 5, del d.lgs. n. 207/1996.
Presentazione delle domande e istruttoria
La domanda deve essere presentata telematicamente alla struttura territoriale competente, direttamente dal cittadino in possesso di PIN INPS, SPID o Carta Nazionale dei Servizi, tramite il servizio "Domanda Indennità commercianti" disponibile sul sito INPS, oppure tramite patronati, altri intermediari abilitati o Contact Center.
Le domande già presentate dal 1° gennaio 2019 con il vecchio modello non devono essere ripresentate e vengono ricaricate d’ufficio, mantenendo la data originaria di presentazione.
L’istruttoria compete alle strutture territoriali secondo l’ordine cronologico di presentazione e con le modalità richiamate dalla circolare n. 47 del 27 marzo 2012, verificando tramite gli archivi dell’Istituto i dati e le dichiarazioni rese dall’interessato.
Le domande che non possono essere accolte devono essere trasmesse alla Direzione centrale Pensioni - Area Contenzioso, mediante il Sistema Gestione Documentale (SGD), per la decisione del Comitato amministratore competente, che si pronuncia in via definitiva. Alla domanda deve essere allegata la scheda istruttoria prevista dalla circolare, compilata, datata e firmata in modo leggibile, con l’indicazione dei motivi ostativi e della documentazione di supporto. I provvedimenti di accoglimento restano invece di competenza delle strutture territoriali.
Avverso le decisioni del Comitato è ammesso esclusivamente il ricorso all’Autorità giudiziaria.
Cause di incompatibilità e cessazione del diritto
L’indennizzo è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro autonomo, subordinato o occasionale ai sensi dell’articolo 54-bis del decreto-legge n. 50/2017. Il richiedente non deve quindi svolgere attività lavorativa né al momento della domanda né dopo la decorrenza del trattamento.
La circolare precisa tuttavia che la qualifica di socio accomandante di una società in accomandita semplice non costituisce causa di incompatibilità, in quanto la semplice partecipazione agli utili, senza obbligo di iscrizione alla Gestione commercianti, non impedisce l’erogazione dell’indennizzo.
Se il beneficiario riprende una qualsiasi attività lavorativa, l’indennizzo cessa dal primo giorno del mese successivo. Una volta intervenuta la decadenza per ripresa dell’attività, non è possibile né ripristinare la prestazione né presentare una nuova domanda per la medesima attività cessata.
Quanto ai rapporti con i trattamenti pensionistici, l’indennizzo è compatibile con qualsiasi pensione diretta, ad eccezione della pensione di vecchiaia. Se il richiedente o beneficiario è titolare di pensione di vecchiaia, l’indennizzo non spetta.
Durata della prestazione
L’indennizzo spetta fino a tutto il mese in cui il beneficiario compie l’età pensionabile ordinaria prevista dalla normativa vigente per la Gestione commercianti.
Se al momento del raggiungimento dell’età pensionabile il soggetto possiede anche il requisito contributivo minimo di 20 anni e per la pensione di vecchiaia sono previste finestre di accesso, l’indennizzo continua fino alla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia, in applicazione dell’articolo 19-ter del decreto-legge n. 185/2008, convertito dalla legge n. 2/2009.
Punti principali
Quadro normativo e finalità
La legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, commi 283 e 284, rende strutturale dal 1° gennaio 2019 l’indennizzo previsto dal d.lgs. n. 207/1996 per la cessazione dell’attività commerciale e stabilizza l’obbligo del contributo aggiuntivo destinato al relativo finanziamento. La circolare fornisce le istruzioni applicative e rinvia, per gli aspetti non disciplinati, alle norme vigenti e alle precedenti circolari e messaggi dell’Istituto.
Soggetti destinatari e attività ammesse
Possono accedere all’indennizzo gli iscritti alla Gestione commercianti che esercitano, come titolari anche in forma societaria o come coadiutori, attività commerciale al minuto in sede fissa, anche con somministrazione di alimenti e bevande, oppure attività commerciale su aree pubbliche, anche itinerante. Rientrano anche i titolari e coadiutori di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e gli agenti e rappresentanti di commercio, mentre sono esclusi, tra gli altri, commercianti all’ingrosso, forme speciali di vendita al dettaglio e diverse figure di intermediazione non riconducibili alla legge n. 204/1985.
Requisiti soggettivi e cessazione definitiva
Alla data di presentazione della domanda occorre avere almeno 62 anni se uomini o 57 se donne ed essere stati iscritti alla Gestione per almeno 5 anni, anche non continuativi, in qualità di titolari o coadiutori, al momento della cessazione dell’attività. È richiesta la cessazione definitiva dell’intera attività commerciale, con riconsegna della licenza o comunicazione di cessazione al Comune, cancellazione dal Registro imprese o dal REA, e assenza di trasferimenti dell’attività, di rami aziendali o di quote sociali. Per i coadiutori, l’indennizzo spetta solo se la cessazione avviene in concomitanza e per effetto della cessazione definitiva del titolare.
Decorrenza, durata e incompatibilità
L’indennizzo decorre, in via ordinaria, dal primo giorno del mese successivo alla domanda; se la cancellazione dal Registro imprese è successiva, la decorrenza slitta al mese successivo alla cancellazione, mentre se è anteriore si applica comunque il mese successivo alla domanda. In ogni caso non può iniziare prima del 1° febbraio 2019. La prestazione è incompatibile con qualsiasi attività di lavoro autonomo, subordinato o occasionale e cessa dal primo giorno del mese successivo alla ripresa dell’attività; è invece compatibile con pensioni dirette diverse dalla pensione di vecchiaia. L’indennizzo dura fino al mese di raggiungimento dell’età pensionabile ordinaria, o fino alla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia se sussistono i requisiti contributivi e sono previste finestre di accesso.
Domande, istruttoria e monitoraggio finanziario
Le domande vanno presentate telematicamente alla struttura territoriale competente tramite il servizio INPS dedicato, direttamente dall’interessato, tramite patronato o Contact Center; le istanze già presentate dal 1° gennaio 2019 con il vecchio modello non devono essere ripresentate. L’istruttoria segue l’ordine cronologico; le domande non accoglibili sono trasmesse alla Direzione centrale Pensioni per il parere del Comitato, con scheda istruttoria allegata. L’Istituto monitora gli oneri e, se emerge uno squilibrio tra contributi e prestazioni, può essere adeguata l’aliquota contributiva aggiuntiva; in mancanza di adeguamento e in caso di esaurimento delle risorse non sono accolte ulteriori domande.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 22 mag 2019Circolare numero 76 del 22-05-2019
- Circolare · 20 mag 2019Circolare numero 67 del 20-05-2019
- Circolare · 20 mag 2019Circolare numero 68 del 20-05-2019
- Circolare · 20 mag 2019Circolare numero 69 del 20-05-2019
- Circolare · 20 mag 2019Circolare numero 70 del 20-05-2019
- Circolare · 20 mag 2019Circolare numero 71 del 20-05-2019
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →