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Sentenza

Sentenza n. 787/2026 - Milano, Sezione 4

per l'accertamento, previa concessione di misure cautelari, ai sensi degli artt. 31 e 117 del D. Lgs. n. 104/2010, dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di -OMISSIS- sull'istanza di accesso alle misure di accoglienza per richiedenti asilo presentata dal ricorrente e per la condanna dell’amministrazione a concludere il procedimento con l’adozione di un provvedimento espresso.

Giustizia amministrativa202600118

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio della Prefettura sull’istanza di attivazione delle misure di accoglienza presentata il 20 novembre 2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, entrato in Italia il 17 settembre 2025, dichiarava di essere senza fissa dimora e privo di mezzi di sussistenza, nonché in attesa dell’appuntamento presso la Questura, fissato per il 21 maggio 2026, per formalizzare la domanda di protezione internazionale. Con e-mail del 20 novembre 2025 aveva chiesto alla Prefettura l’immediata attivazione delle misure di accoglienza; con successiva e-mail del 13 gennaio 2026 aveva sollecitato il riscontro. Agiva ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la condanna dell’amministrazione a concludere il procedimento con un provvedimento espresso. Deduceva la violazione dell’obbligo di conclusione del procedimento entro trenta giorni previsto dall’art. 2 l. n. 241/1990 e dell’obbligo di provvedere derivante dall’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 142/2015, secondo cui le misure di accoglienza si applicano dal momento della manifestazione della volontà di chiedere la protezione internazionale. La Prefettura sosteneva, tra l’altro, che la successiva comunicazione del 13 gennaio 2026 facesse decorrere un nuovo termine e richiamava un’incongruenza nella data della prima e-mail.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto provata la ricezione da parte della Prefettura della richiesta del 20 novembre 2025, considerando la diversa indicazione del 5 novembre un mero refuso non contestato né smentito dall’amministrazione. La comunicazione del 13 gennaio 2026 è stata qualificata come semplice sollecito, non come nuova istanza idonea a far decorrere un nuovo termine. La Prefettura aveva l’obbligo di esaminare la richiesta anche se il ricorrente non aveva ancora formalizzato la domanda di protezione internazionale presso la Questura: ai sensi dell’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 142/2015, è sufficiente la manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale. Il termine applicabile è quello ordinario di trenta giorni previsto dall’art. 2, comma 2, l. n. 241/1990. Il più ampio termine di 180 giorni relativo ai procedimenti riguardanti l’immigrazione non è stato ritenuto applicabile alle misure di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, essendo riferito ai procedimenti per il rilascio o il rinnovo dei titoli di soggiorno. Accertata la formazione del silenzio-inadempimento ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., il TAR ha ordinato alla Prefettura di pronunciarsi con provvedimento espresso entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, con possibilità di nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia. Le spese sono state compensate; è stata confermata l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con liquidazione del compenso difensivo rinviata a separato provvedimento.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Consentono di chiedere l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento e la condanna dell’amministrazione a provvedere; il rito può comprendere una fase cautelare e concludersi con sentenza semplificata.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata all’esito della camera di consiglio, quando il contraddittorio è integro e la causa è matura per la decisione.

  • art. 2, comma 2, l. n. 241/1990

    In assenza di un diverso termine, il procedimento relativo alla richiesta di misure di accoglienza deve essere concluso entro trenta giorni.

  • art. 2, comma 3, l. n. 241/1990

    Il termine ordinario trova applicazione salvo che sia previsto un diverso termine dalla legge o dall’amministrazione.

  • art. 2, comma 4, ultimo periodo, l. n. 241/1990

    nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione

    Il riferimento ai procedimenti riguardanti l’immigrazione è stato interpretato restrittivamente, come riferito ai procedimenti per il rilascio o il rinnovo dei titoli di soggiorno, non a quelli concernenti l’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 142/2015

    le misure di accoglienza di cui al presente decreto si applicano dal momento della manifestazione della volontà di chiedere la protezione internazionale

    L’obbligo di esaminare la richiesta di accoglienza sorge già con la manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale, anche prima della formalizzazione personale della domanda presso la Questura.

  • art. 6, comma 3-bis, d.lgs. n. 25/2008

    La manifestazione di volontà conserva efficacia e solo la mancata presentazione dello straniero presso l’ufficio di polizia per la verifica dell’identità e la formalizzazione della domanda può determinarne il venir meno.

  • art. 4 direttiva 2013/33/UE

    Consente agli Stati membri di adottare disposizioni più favorevoli per i richiedenti protezione internazionale, purché compatibili con la direttiva; tale facoltà è stata esercitata collegando l’accesso all’accoglienza alla manifestazione di volontà, anteriore alla formalizzazione della domanda.

Massime di principio

  • La Prefettura ha l’obbligo giuridico di esaminare e definire con provvedimento espresso la richiesta di misure di accoglienza presentata da uno straniero che abbia manifestato la volontà di chiedere protezione internazionale, anche se la domanda non è ancora stata formalizzata presso la Questura.
  • Ai fini dell’accesso alle misure di accoglienza, la manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale può precedere cronologicamente la comparizione personale presso la Questura e costituisce il presupposto sufficiente per l’attivazione del procedimento, salva la successiva decadenza nei casi previsti dalla legge.
  • Per il procedimento relativo all’attivazione delle misure di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale si applica il termine ordinario di trenta giorni previsto dall’art. 2, comma 2, l. n. 241/1990, in assenza di un diverso termine specificamente previsto.
  • Il termine più ampio previsto dall’art. 2, comma 4, l. n. 241/1990 per i procedimenti riguardanti l’immigrazione non si applica ai procedimenti concernenti l’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, essendo riferito ai procedimenti di rilascio o rinnovo dei titoli di soggiorno.
  • Una comunicazione successiva con cui l’interessato sollecita l’amministrazione a provvedere su una precedente istanza non costituisce una nuova domanda e non fa decorrere un nuovo termine per la conclusione del procedimento.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centriTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoLegittimazione e interesse a ricorrereOttemperanza e commissario ad acta

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