Sentenza del 12/05/2017 n. 11880 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, che aveva riformato la decisione favorevole della Commissione provinciale. L'accertamento traeva origine da indagini bancarie svolte su conti intestati alla società, ai soci e a terzi ritenuti collegati, con recupero di maggiori ricavi o imponibili e di un costo ritenuto non deducibile. I dieci motivi riguardavano, tra l'altro, la motivazione per relationem dell'avviso, l'omessa valutazione delle osservazioni al processo verbale di constatazione, la durata della verifica, l'utilizzabilità dei dati bancari di terzi, la validità dell'autorizzazione alle indagini finanziarie, la deducibilità di compensi professionali e il mancato riconoscimento forfetario di costi correlati ai maggiori ricavi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto legittima la motivazione dell'avviso mediante rinvio al processo verbale di constatazione, purché il contribuente ne abbia avuto conoscenza; ha escluso che l'Amministrazione debba rispondere analiticamente a ogni osservazione, essendo sufficiente una valutazione complessiva. Ha confermato che il termine di trenta giorni previsto per la permanenza dei verificatori riguarda i soli giorni di effettiva attività presso la sede del contribuente. Ha inoltre stabilito che i dati di conti intestati a terzi possono essere utilizzati se l'Ufficio dimostra, anche mediante presunzioni, la loro riferibilità al contribuente; successivamente spetta a quest'ultimo provare l'estraneità delle operazioni. Non è dovuto alcun riconoscimento forfetario di costi in caso di accertamento analitico-presuntivo basato su indagini bancarie. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 5.200 euro oltre accessori, nonché dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Legge n. 212/2000, art. 7
L'avviso di accertamento deve essere motivato, ma la motivazione può rinviare per relationem a un processo verbale di constatazione già conosciuto dal contribuente.
Legge n. 212/2000, art. 12, commi 2, 5 e 7
La permanenza degli operatori ... non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità.
Il termine riguarda i giorni di effettiva attività lavorativa svolta presso la sede del contribuente, non tutti i giorni consecutivi compresi tra l'inizio e la fine della verifica. Le osservazioni del contribuente devono essere valutate, ma non necessariamente confutate analiticamente una per una.
D.P.R. n. 600/1973, artt. 32, 37 e 39
Le indagini finanziarie possono fondare l'accertamento e possono riguardare anche conti formalmente intestati a terzi, purché l'Ufficio dimostri la riferibilità delle movimentazioni al contribuente. In caso di accertamento analitico-presuntivo non opera il riconoscimento automatico e forfetario dei costi.
D.P.R. n. 633/1972, artt. 51 e 54
Le movimentazioni bancarie possono essere utilizzate per la ricostruzione dei ricavi o compensi ai fini IVA, secondo le regole probatorie applicabili alle indagini finanziarie.
D.P.R. n. 600/1973, art. 32, comma 1, n. 7
L'autorizzazione alle indagini bancarie è riferita al contribuente sottoposto a verifica e non deve necessariamente indicare singolarmente ogni conto o rapporto; l'utilizzo dei dati resta subordinato alla prova della loro riferibilità.
D.Lgs. n. 917/1986, art. 109
La deducibilità dei costi richiede la dimostrazione della loro esistenza, inerenza e corretta imputazione; nel caso concreto il motivo relativo ai compensi professionali è stato dichiarato inammissibile anche per carenza di specificità.
Codice civile, art. 2700
Il processo verbale di constatazione fa fede privilegiata, fino a querela di falso, quanto ai fatti attestati come avvenuti in presenza dei verificatori o da loro compiuti.
Codice di procedura civile, art. 112
Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice abbia adottato una decisione incompatibile con l'eccezione non esaminata espressamente, integrandone implicitamente il rigetto.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti.
In cassazione non è sufficiente contestare la valutazione delle prove o chiedere una diversa ricostruzione dei fatti; occorre indicare uno specifico fatto decisivo, discusso tra le parti, che sia stato omesso.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto integrale del ricorso, il ricorrente è tenuto al versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento può essere motivato rinviando a un verbale della Guardia di finanza, se il contribuente ne ha avuto conoscenza e l'atto consente di comprendere le ragioni della pretesa.
- L'Amministrazione deve considerare le osservazioni del contribuente presentate dopo il verbale, ma non è obbligata a rispondere in modo analitico a ogni singola argomentazione, purché la motivazione complessiva mostri l'esito della valutazione.
- Il limite temporale della verifica presso la sede del contribuente si calcola sui giorni di effettiva presenza e attività dei verificatori in quella sede; periodi di sospensione o attività svolte altrove non si computano automaticamente.
- Le movimentazioni su conti intestati a soci, familiari o altri terzi possono essere attribuite all'impresa quando l'Ufficio fornisca elementi concreti, anche presuntivi, di collegamento con l'attività economica. Dopo tale dimostrazione, il contribuente deve provare l'estraneità delle singole operazioni.
- L'eventuale irregolarità formale dell'autorizzazione alle indagini bancarie non comporta automaticamente l'inutilizzabilità dei dati: occorre dimostrare un concreto pregiudizio per il contribuente, salvo vizi sostanziali specificamente rilevanti.
- In un accertamento analitico o analitico-presuntivo fondato su dati bancari, il Fisco non deve riconoscere automaticamente una percentuale di costi correlati ai maggiori ricavi; il contribuente deve provare esistenza, inerenza e deducibilità dei costi.
- Nel giudizio di cassazione non è sufficiente chiedere una nuova valutazione dei fatti o delle prove: i motivi devono indicare con precisione la violazione di legge o lo specifico fatto decisivo omesso.
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