Cassazione Civile, Ordinanza n. 14428/2023 del 24/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Un soggetto terzo rispetto all'esecuzione forzata iniziata su un immobile in danno del debitore esecutato ha proposto opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., sostenendo di essere divenuto proprietario del bene per usucapione ventennale. A fondamento dell'opposizione ha richiamato una sentenza del Tribunale che, in un autonomo giudizio di cognizione promosso con domanda trascritta prima del pignoramento, aveva accertato e dichiarato l'usucapione. Il creditore procedente era titolare di ipoteca iscritta sul bene prima del pignoramento. In cassazione il terzo opponente ha dedotto, con due motivi, la violazione dell'art. 2909 c.c. e la nullità della sentenza per vari vizi processuali: ha sostenuto che il creditore ipotecario non fosse litisconsorte necessario nel giudizio di usucapione, oppure, comunque, che la sentenza di usucapione dovesse essergli opposta perché aveva avuto conoscenza del giudizio e poteva parteciparvi, oltre ad allegare un preteso travisamento/omesso esame delle prove raccolte nel giudizio di usucapione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, ai fini dell'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., la sentenza che accerta l'usucapione del bene, pronunciata tra il proprietario formale e l'usucapente, non fa stato nei confronti del creditore ipotecario rimasto estraneo a quel giudizio; essa può essere valutata solo come elemento probatorio dell'avvenuta usucapione, senza efficacia automatica o vincolante. Ha aggiunto che la mera conoscenza di fatto della lite da parte del creditore ipotecario non equivale a rituale partecipazione al giudizio di cognizione. Conseguentemente, la Corte territoriale aveva correttamente escluso l'efficacia vincolante della sentenza di usucapione e aveva giudicato infondate le censure sulle prove. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, per effetto del rigetto, è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 619 c.p.c.
opposizione di terzo all'esecuzione
L'opposizione del terzo che rivendica la proprietà del bene pignorato non consente di opporre automaticamente al creditore ipotecario rimasto estraneo la sentenza di usucapione resa in altro giudizio; tale pronuncia ha al più valore di prova da apprezzare nel nuovo giudizio.
art. 2909 c.c.
Il giudicato della sentenza di usucapione non si estende come effetto vincolante al creditore ipotecario che non sia stato parte del relativo giudizio di cognizione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stata invocata come norma sul vizio di violazione di legge per censurare la decisione di merito.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È stata invocata come norma sul vizio processuale e di nullità della sentenza.
artt. 99, 102, 115, 116, 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamati dal ricorrente per sostenere vizi del procedimento e della motivazione, ma la Corte ha ritenuto le doglianze infondate.
art. 404 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere che il creditore, avendo conoscenza della lite, avrebbe potuto intervenire o impugnare; la Corte ha escluso che la mera conoscenza equivalga a rituale evocazione in giudizio.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato insieme alle altre norme processuali a sostegno del vizio motivazionale dedotto.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Indicata per il deposito dell'ordinanza all'esito della camera di consiglio.
art. 4, comma 8, d.m. 10 marzo 2014, n. 55
Base per l'incremento del compenso della parte vittoriosa per manifesta fondatezza delle difese.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Fondamento per il raddoppio dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
Norma che ha introdotto il meccanismo del contributo unificato aggiuntivo.
art. 1-bis dell'art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per la misura dell'importo ulteriore dovuto in conseguenza del rigetto.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione di terzo all'esecuzione ex art. 619 c.p.c., la sentenza che abbia accertato l'usucapione del bene in un separato giudizio tra il proprietario formale e l'usucapente non produce di per sé giudicato opponibile al creditore ipotecario rimasto estraneo a quel processo.
- La sentenza di accertamento dell'usucapione può essere valutata nel diverso giudizio esecutivo o oppositivo come elemento di prova dell'acquisto originario della proprietà, ma il giudice deve comunque procedere a un autonomo apprezzamento delle risultanze istruttorie.
- La semplice conoscenza di fatto, da parte del creditore ipotecario, della pendenza del giudizio di usucapione non equivale a sua rituale partecipazione al processo e non gli preclude di contestare l'opponibilità della relativa decisione.
- Ai fini dell'efficacia della sentenza nei confronti di un terzo, ciò che rileva è la sua partecipazione processuale secondo le regole del contraddittorio, non la mera consapevolezza extraprocessuale della lite.
- Le censure di merito che si limitano a invocare l'automatica vincolatività della sentenza resa in altro giudizio, senza confrontarsi con il necessario autonomo vaglio probatorio del giudice dell'opposizione, sono infondate.
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