Cassazione Penale, Sentenza n. 39737/2025 del 10/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che aveva confermato la condanna per omicidio stradale (art. 589-bis c.p.): 1) vizio di motivazione e contraddittorietà tra argomentazioni di primo grado e di appello e presunto travisamento delle sommarie informazioni testimoniali (in particolare di Giulio Fabbri, Brogi Giulia e Paolo Casini); 2) mancata certezza/illogicità della motivazione poiché la Corte si sarebbe fondata su una perizia ritenuta incerta e contraddittoria rispetto ai dati (es. lunghezza della corsia specializzata, velocità dei veicoli); 3) errata valutazione delle prove e applicazione erronea dell'art. 41, comma 2, c.p. (sulla rilevanza della condotta della vittima come causa esclusiva); 4) errata applicazione dell'art. 104, comma 2, del Regolamento di attuazione del codice della strada in relazione alla segnaletica del limite di velocità.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi: ha confermato che la decisione di merito va valutata soprattutto sulla base della perizia disposta in appello, che ha arricchito il compendio probatorio; ha escluso il vizio di contraddittorietà posto a confronto con la sentenza di primo grado, precisando che eventuali richiami a precedenti argomentazioni non equivalgono a contraddizione quando la Corte d'appello ha motivato autonomamente sulla base della perizia; ha ritenuto legittima l'adozione delle conclusioni peritali e la loro integrazione con gli altri elementi istruttori (testimonianze, filmati), non essendo rimessa alla Corte di legittimità la riconsiderazione del merito probatorio; ha confermato la ricostruzione secondo cui la Porsche condotta da Coppola, con sorpasso seriale e prolungata permanenza in corsia opposta, ad alta velocità e in condizioni di scarsa illuminazione, ha creato una turbativa della marcia che ha concorso causalmente alla perdita di controllo e alla morte di Gianmarco Brandini; ha inoltre escluso che la segnaletica richiamata dalla difesa fosse stata interpretata erroneamente dai giudici di merito. Conseguentemente la condanna è confermata e il ricorso rigettato.
Norme richiamate
art. 589-bis cod. pen.
commi 1 e 5, nn. 1), 2), 3) e 7)
Norma applicata per la contestazione dell'omicidio stradale; la Corte ha ritenuto provata la responsabilità penale dell'imputato per le fattispecie richiamate
art. 41 cod. pen.
Richiamato il principio del nesso causale: la responsabilità sussiste anche se la condotta dell'imputato è una delle cause che hanno concorso all'evento; per ritenere che una causa sopravvenuta escluda la responsabilità dell'imputato (art. 41, comma 2) occorre accertare l'insussistenza di una condotta colposa dell'imputato idonea a condizionare l'evento, elemento non emerso nel caso
art. 104, comma 2, Regolamento di attuazione del codice della strada
Richiamata e discussa in relazione alla posizione del pannello di continuazione del limite di velocità; la Corte ha ritenuto infondata la censura sulla collocazione del pannello
Massime di principio
- La Corte di cassazione non riesamina il merito probatorio: non è sufficiente prospettare una ricostruzione alternativa dei fatti per ottenere la cassazione; va dimostrato un vizio giuridico o logico nella motivazione.
- Il vizio di contraddittorietà della motivazione deve essere interno alla decisione impugnata; non può essere dedotto semplicemente dal confronto con le argomentazioni di un grado di giudizio diverso se il giudice ha motivato autonomamente su nuove emergenze istruttorie.
- Quando il giudice di merito dispone una perizia tecnica e fonda su di essa la decisione, la Cassazione verifica la correttezza logico-giuridica della motivazione ma non ricalcola i dati tecnici; la scelta tra perizie contrastanti è ammissibile se adeguatamente motivata.
- La prova scientifica non deve garantire certezza matematica assoluta; è sufficiente che il perito e il giudice motivino la scelta della tesi ritenuta più plausibile alla luce dell'insieme probatorio.
- Sotto il profilo causale, la responsabilità penale può derivare anche dalla semplice concausa: per affermare che l'evento è dipeso esclusivamente da una condotta sopravvenuta della vittima, chi la invoca deve dimostrare l'assenza di una condotta colposa del convenuto idonea a condizionare l'evento.
- Le sommarie informazioni e le dichiarazioni testimoniali vanno interpretate nel loro contesto: divergenze di valutazione sulle testimonianze attengono al merito e, se motivate, non sono sindacabili in cassazione salvo vizio logico o contraddittorietà.
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