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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39737/2025 del 10/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di appello che aveva confermato la condanna per omicidio stradale (art. 589-bis c.p.): 1) vizio di motivazione e contraddittorietà tra argomentazioni di primo grado e di appello e presunto travisamento delle sommarie informazioni testimoniali (in particolare di Giulio Fabbri, Brogi Giulia e Paolo Casini); 2) mancata certezza/illogicità della motivazione poiché la Corte si sarebbe fondata su una perizia ritenuta incerta e contraddittoria rispetto ai dati (es. lunghezza della corsia specializzata, velocità dei veicoli); 3) errata valutazione delle prove e applicazione erronea dell'art. 41, comma 2, c.p. (sulla rilevanza della condotta della vittima come causa esclusiva); 4) errata applicazione dell'art. 104, comma 2, del Regolamento di attuazione del codice della strada in relazione alla segnaletica del limite di velocità.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi: ha confermato che la decisione di merito va valutata soprattutto sulla base della perizia disposta in appello, che ha arricchito il compendio probatorio; ha escluso il vizio di contraddittorietà posto a confronto con la sentenza di primo grado, precisando che eventuali richiami a precedenti argomentazioni non equivalgono a contraddizione quando la Corte d'appello ha motivato autonomamente sulla base della perizia; ha ritenuto legittima l'adozione delle conclusioni peritali e la loro integrazione con gli altri elementi istruttori (testimonianze, filmati), non essendo rimessa alla Corte di legittimità la riconsiderazione del merito probatorio; ha confermato la ricostruzione secondo cui la Porsche condotta da Coppola, con sorpasso seriale e prolungata permanenza in corsia opposta, ad alta velocità e in condizioni di scarsa illuminazione, ha creato una turbativa della marcia che ha concorso causalmente alla perdita di controllo e alla morte di Gianmarco Brandini; ha inoltre escluso che la segnaletica richiamata dalla difesa fosse stata interpretata erroneamente dai giudici di merito. Conseguentemente la condanna è confermata e il ricorso rigettato.

Norme richiamate

  • art. 589-bis cod. pen.

    commi 1 e 5, nn. 1), 2), 3) e 7)

    Norma applicata per la contestazione dell'omicidio stradale; la Corte ha ritenuto provata la responsabilità penale dell'imputato per le fattispecie richiamate

  • art. 41 cod. pen.

    Richiamato il principio del nesso causale: la responsabilità sussiste anche se la condotta dell'imputato è una delle cause che hanno concorso all'evento; per ritenere che una causa sopravvenuta escluda la responsabilità dell'imputato (art. 41, comma 2) occorre accertare l'insussistenza di una condotta colposa dell'imputato idonea a condizionare l'evento, elemento non emerso nel caso

  • art. 104, comma 2, Regolamento di attuazione del codice della strada

    Richiamata e discussa in relazione alla posizione del pannello di continuazione del limite di velocità; la Corte ha ritenuto infondata la censura sulla collocazione del pannello

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non riesamina il merito probatorio: non è sufficiente prospettare una ricostruzione alternativa dei fatti per ottenere la cassazione; va dimostrato un vizio giuridico o logico nella motivazione.
  • Il vizio di contraddittorietà della motivazione deve essere interno alla decisione impugnata; non può essere dedotto semplicemente dal confronto con le argomentazioni di un grado di giudizio diverso se il giudice ha motivato autonomamente su nuove emergenze istruttorie.
  • Quando il giudice di merito dispone una perizia tecnica e fonda su di essa la decisione, la Cassazione verifica la correttezza logico-giuridica della motivazione ma non ricalcola i dati tecnici; la scelta tra perizie contrastanti è ammissibile se adeguatamente motivata.
  • La prova scientifica non deve garantire certezza matematica assoluta; è sufficiente che il perito e il giudice motivino la scelta della tesi ritenuta più plausibile alla luce dell'insieme probatorio.
  • Sotto il profilo causale, la responsabilità penale può derivare anche dalla semplice concausa: per affermare che l'evento è dipeso esclusivamente da una condotta sopravvenuta della vittima, chi la invoca deve dimostrare l'assenza di una condotta colposa del convenuto idonea a condizionare l'evento.
  • Le sommarie informazioni e le dichiarazioni testimoniali vanno interpretate nel loro contesto: divergenze di valutazione sulle testimonianze attengono al merito e, se motivate, non sono sindacabili in cassazione salvo vizio logico o contraddittorietà.

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