Cassazione Civile, Sentenza n. 20829/2020 del 30/09/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva accolto la domanda della contribuente di rimborso di crediti IVA relativi agli anni 2001-2003. L'Agenzia deduceva, in primo luogo, che l'adesione della contribuente alla definizione automatica (condono) ex art. 7 legge n. 289/2002 precludesse il rimborso per le annualità così definite; in secondo luogo e terzo motivo contestava che la contribuente non avesse fornito prova sufficiente dell'inerenza degli acquisti alla sua attività e che la motivazione del giudice di merito fosse insufficiente perché si era limitata a richiamare la regolarità delle scritture contabili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il primo motivo (ritenendo corretta l'applicazione del principio per cui l'adesione al condono ex lege 289/2002 non impedisce in assoluto il diritto a rimborsi di crediti IVA, richiamando la giurisprudenza di Sezioni Unite e la giurisprudenza costituzionale e comunitaria), ma ha accolto il secondo e il terzo motivo in quanto il giudice di merito aveva ritenuto l'inerenza dei costi provata limitandosi alla regolarità delle scritture contabili. La Cassazione ha cassato la sentenza impugnata limitatamente ai motivi accolti e ha rinviato alla Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna, in diversa composizione, per nuovo esame (compresa la verifica puntuale, per singolo acquisto, dell'effettiva inerenza) e per statuire sulle spese di lite.
Norme richiamate
Legge 27 febbraio 2002, n. 289 (art. 7, artt. 8 e 9 richiamati)
art. 7 (e riferimenti agli artt. 8 e 9 nella parte contestata)
L'adesione alla definizione automatica ex art. 7 non costituisce di per sé ostacolo insormontabile al riconoscimento di rimborsi di crediti tributari: il condono incide primariamente sui debiti tributari e non automaticamente sui crediti del contribuente, per cui il diritto al rimborso può essere riconosciuto se il credito è provato
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (artt. 19, 19-bis)
Stabilisce le regole sulla detrazione dell'IVA; il requisito dell'inerenza degli acquisti all'attività d'impresa è necessario per la detraibilità e richiede prova adeguata, non limitata alla sola circostanza della tenuta delle scritture contabili
D.L. 15 settembre 2006, n. 258, conv. con legge 10 novembre 2006, n. 278 (art. 1)
Ha disciplinato un regime speciale di rimborso/ripetizione dell'IVA alla luce della pronuncia comunitaria; nel caso concreto non era applicabile perché l'istanza di rimborso era stata presentata anteriormente all'entrata in vigore della disposizione
Codice civile (art. 2697 c.c.)
Principio sulla distribuzione dell'onere della prova: chi agisce in giudizio per il riconoscimento di un credito deve provare i fatti che costituiscono il presupposto del diritto, quindi il contribuente deve dimostrare l'inerenza concreta degli acquisti
Corte di Giustizia UE, sentenza C-132/06
Ha dichiarato l'incompatibilità di talune previsioni della legge n. 289/2002 con la VI direttiva IVA, rilevante nel dibattito sulla condonabilità dell'IVA e sugli effetti del condono rispetto al diritto comunitario
Cassazione, Sezioni Unite, 06/07/2017, n. 16692
Ha affermato che il condono ex lege 289/2002 incide sull'obbligazione tributaria in relazione ai debiti e non sui crediti del contribuente, principio richiamato e applicato nella sentenza
Massime di principio
- L'adesione al condono fiscale ex legge n. 289/2002 non impedisce automaticamente il riconoscimento di rimborsi per crediti IVA relativi alle medesime annualità: il condono incide primariamente sui debiti e non estingue di per sé i crediti provati
- Il contribuente che reclama un rimborso IVA deve provare, per ciascun acquisto, l'effettiva inerenza all'attività: la sola regolarità delle scritture contabili non è normalmente sufficiente
- Il giudice di merito è tenuto a valutare concretamente, articolo per articolo o acquisto per acquisto, l'uso dei beni/servizi e la loro attinenza all'attività aziendale; in mancanza di adeguata istruttoria la decisione può essere cassata con rinvio
- L'Amministrazione finanziaria può eccepire l'adesione al condono anche in sede di appello e la questione è rilevabile d'ufficio trattandosi di questione di ordine pubblico
- Se la domanda di rimborso è stata presentata prima dell'entrata in vigore di normative modificative (es. d.l. 258/2006 conv. l. 278/2006), trovano applicazione le regole anteriori e non le disposizioni successive che disciplinano rimedi diversi
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