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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27947/2023 del 04/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La parte ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che, in una lite locatizia, aveva rigettato il suo gravame avverso la decisione di primo grado a lei sfavorevole. Nel ricorso per cassazione vengono proposti tre motivi, ma il testo dell'ordinanza non ne riporta il contenuto sostanziale, perché la decisione si arresta su una questione preliminare di procedibilità: la Corte rileva che, pur allegandosi che la sentenza d'appello fosse stata notificata il 19 giugno 2020, nel fascicolo depositato con il ricorso era stata prodotta solo copia autentica della sentenza con attestazione di conformità, senza la relata di notificazione. Il ricorso era stato notificato il 18 settembre 2020, quindi oltre il termine breve di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza del 18 giugno 2020, considerando la sospensione feriale. La ricorrente, con istanza per la decisione, ha sostenuto che l'onere documentale sarebbe stato comunque assolto mediante attestazione di conformità e ha invocato precedenti delle Sezioni Unite e l'art. 6 CEDU, oltre a dedurre una questione di legittimità costituzionale dell'art. 369 c.p.c.; la Corte ha ritenuto tali argomentazioni infondate.

La decisione

La Corte di cassazione dichiara improcedibile il ricorso per violazione dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., perché la ricorrente, pur deducendo la notificazione della sentenza impugnata, non ha depositato entro il termine di legge la relata di notificazione della sentenza, ma solo la copia autentica della decisione con attestazione di conformità. La successiva produzione della relata in allegato alla richiesta di definizione anticipata è stata considerata tardiva e quindi irrilevante. La Corte precisa che, nel caso concreto, non ricorre alcuna delle ipotesi in cui la mancanza possa ritenersi sanata dalla disponibilità del documento presso il giudice o dalla non contestazione della controparte. Non vi è pronuncia sulle spese perché gli intimati non hanno svolto difese. La Corte condanna inoltre la ricorrente al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 3.000 ai sensi dell'art. 380-bis, terzo comma, c.p.c., e dà atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    comma secondo, n. 2; comma primo

    impone, a pena di improcedibilità, il deposito della copia della decisione impugnata con la relata di notificazione quando la sentenza sia stata notificata; la mancanza della relata nel termine non è sanata dalla sola produzione successiva o dall'attestazione di conformità.

  • art. 372 c.p.c.

    consente la produzione separata del documento mancante solo entro il termine di cui all'art. 369, comma 1, c.p.c.; oltre tale termine non è utilizzabile per evitare l'improcedibilità.

  • art. 380-bis c.p.c.

    comma secondo; comma terzo

    regola la definizione accelerata del ricorso; se la Corte definisce il giudizio in conformità alla proposta, applica le conseguenze sanzionatorie previste dalla norma, tra cui quelle richiamate dall'art. 96, quarto comma, c.p.c.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    disciplina la trattazione in adunanza camerale a seguito di istanza di decisione del ricorso.

  • art. 96 c.p.c.

    comma terzo; comma quarto

    la Corte ritiene che, nella definizione conforme alla proposta ex art. 380-bis, comma 3, la sanzione del quarto comma possa applicarsi anche in assenza di costituzione dell'intimato, mentre per il terzo comma occorre una situazione che consenta una pronuncia sulle spese.

  • art. 325 c.p.c.

    individua il termine breve per impugnare decorrente dalla notificazione della sentenza.

  • art. 35, comma 6, d.lgs. n. 149 del 2022

    la nuova disciplina sulla definizione accelerata è ritenuta applicabile al ricorso.

  • art. 6 CEDU

    richiamato dalla ricorrente, ma la Corte esclude che la disciplina dell'art. 369 c.p.c. contrasti con il giusto processo convenzionale.

  • art. 3 Cost.

    invocato dalla ricorrente per asserita disparità di trattamento; la Corte esclude la violazione perché le situazioni poste a confronto sono radicalmente diverse.

  • art. 24 Cost.

    invocato dalla ricorrente; la Corte non ravvisa compressione del diritto di difesa, poiché l'onere documentale tutela la verifica tempestiva del giudicato.

  • art. 111 Cost.

    richiamato dalla Corte per affermare che la certezza delle relazioni giuridiche e la verifica tempestiva del giudicato sono espressione del giusto processo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il contributo unificato aggiuntivo conseguente all'esito sfavorevole del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, quando il ricorrente deduce che la sentenza impugnata gli è stata notificata, il deposito della sola copia autentica della decisione non basta: è necessario depositare anche la relata di notificazione entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c., a pena di improcedibilità.
  • L'improcedibilità può essere evitata solo se il documento mancante è comunque acquisito al giudizio nei modi e nei tempi consentiti dalla legge; non è sufficiente una produzione tardiva o la mera contestazione della controparte che il termine breve sia rispettato.
  • La non contestazione della controparte o la presenza di documenti equivalenti nel fascicolo non sanano l'omesso deposito della relata quando la sentenza sia stata notificata e il giudice non abbia comunque a disposizione il documento richiesto nei modi processualmente rilevanti.
  • Il principio di tutela del giudicato formale e della certezza delle relazioni giuridiche giustifica un'interpretazione rigorosa dell'art. 369 c.p.c.; tale rigore non viola, di per sé, gli artt. 3 e 24 Cost. né l'art. 6 CEDU.
  • La disciplina della definizione accelerata può comportare l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 96, quarto comma, c.p.c. anche in assenza di costituzione dell'intimato, quando la Corte definisce il giudizio in conformità alla proposta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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