Sentenza del 19/05/2023 n. 13892 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società impugnava la sentenza della C.T.R. Lombardia che aveva rigettato il suo appello avverso il silenzio-rifiuto relativo a una richiesta di ulteriore rimborso interessi sul credito d'imposta IRPEG 1996. Il nodo era se la precedente sentenza della C.T.P. n.192/2005, che aveva riconosciuto il rimborso e fissato la decorrenza degli interessi al 31/12/2002, avesse efficacia di giudicato (parziale) anche sul dies a quo degli interessi. La ricorrente sosteneva che quella statuizione era stata resa 'ad abundantiam' o che i giudici non si erano pronunciati sugli interessi anteriori al 31/12/2002, quindi non poteva costituire giudicato preclusivo per il riconoscimento di interessi dall'1/1/1998.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la parte della sentenza C.T.P. n.192/2005 che aveva espressamente condannato l'Amministrazione al pagamento della somma principale e degli "interessi ex art.44" dal 31/12/2002 non era stata impugnata e ha quindi formato giudicato parziale sul dies a quo. Di conseguenza la richiesta successiva della società volta a ottenere interessi a decorrere dal primo semestre successivo alla presentazione della dichiarazione (1/1/1998) è inammissibile perché contrastante con il giudicato. La ricorrente è stata condannata alle spese di giudizio a favore dell'Agenzia delle entrate (liquidate in Euro 16.000,00 oltre spese prenotate).
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43
Richiamato nell'ambito del termine di decadenza dell'ufficio dall'azione di rettifica delle dichiarazioni: la CTR ha ritenuto che il giudicato sia sorto a decorrere dalla scadenza del potere di rettifica (31/12/2002), come indicato nella sentenza di merito passata in giudicato.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 44, comma 2
Norma sulla decorrenza degli interessi tributari: la ricorrente pretendeva l'applicazione della decorrenza prevista dall'art.44 (primo semestre successivo alla presentazione della dichiarazione), ma la corte ha ritenuto prevalente la statuizione giudiziale non impugnata che aveva fissato il dies a quo al 31/12/2002.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 44
Richiamato come riferimento agli interessi tributari; la C.T.P. aveva espresso il calcolo degli interessi ex art.44 a decorrere dal 31/12/2002 e tale determinazione, non impugnata, ha formato giudicato parziale.
art. 2909 c.c.
Citato dalla ricorrente per dedurre nullità della sentenza impugnata; la Corte ha però ritenuto infondati gli argomenti di nullità basati su tale disposizione perché il capo di sentenza relativo al dies a quo non era stato impugnato e ha quindi formato giudicato.
Artt. 99, 100, 112, 324, 329 c.p.c.
Richiamati dalla ricorrente in tema di vizi di motivazione e nullità processuali: la Corte non ha rilevato profili tali da incidere sul carattere definitivo della statuizione già adottata in dispositivo dalla C.T.P.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 1, 18, 46, 49, 53 e 62
Norme processuali tributarie evocati dalla ricorrente per censurare la sentenza: la Corte ha ritenuto che, pur se citate, non sussistessero ragioni per annullare o riformare la decisione impugnata, perché la parte aveva acquiescentemente omesso di impugnare il capo di sentenza che fissava la decorrenza degli interessi.
Massime di principio
- La parte della sentenza di merito che fissa espressamente il dies a quo per la decorrenza degli interessi e non viene impugnata forma giudicato parziale e vincola le parti nei successivi giudizi, impedendo richieste contrarie.
- Una statuizione resa in dispositivo, sorretta da motivazione esplicita, non può essere aggirata sostenendo che fosse stata resa 'ad abundantiam' se non è stata tempestivamente impugnata; l'acquiescenza processuale comporta perdita della relativa facoltà di domanda in futuro.
- La pronuncia che dichiara la cessazione della materia del contendere ha effetti diversi rispetto a una condanna espressa: se il giudice si limita a constatare la mancanza di contrasto ciò può non costituire giudicato sul merito, ma se vi è condanna in dispositivo tale parte è definitiva se non impugnata.
- Chi intende preservare la possibilità di ottenere decorrenze degli interessi differenti da quelle riconosciute in primo grado deve impugnare espressamente il relativo capo di sentenza; l'impugnazione parziale sui soli altri capi non evita la formazione del giudicato sugli aspetti non contestati.
- Prima di proporre nuove richieste di rimborso o interessi successive a una sentenza favorevole parzialmente, verificare attentamente il contenuto del dispositivo e se necessario proporre appello per contestare ogni profilo non soddisfacente, onde evitare il rischio di preclusione per giudicato.
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