Cassazione Penale, Sentenza n. 21113/2024 del 29/05/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna per il reato di truffa ai danni di Mario Celozzi deducendo, in primo luogo, che la pronuncia fosse errata per incuria poiché era intervenuta remissione di querela da parte della persona offesa, contestualmente accettata dall'imputato, in data anteriore alla discussione dell'appello. In secondo luogo veniva dedotta la nullità della decisione d'appello per mancata comunicazione alle difese delle conclusioni rese dal Procuratore Generale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso sul primo profilo ritenendo pacificamente documentata la remissione di querela e la sua accettazione da parte dell'imputato anteriore alla discussione d'appello. Perciò ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato per remissione di querela. Ha altresì condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali, conformemente al disposto dell'art. 340 c.p.p. Il Procuratore Generale aveva formulato conclusioni analoghe chiedendo l'annullamento senza rinvio.
Norme richiamate
art. 340 c.p.p.
La norma è stata richiamata per disporre la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali in caso di annullamento senza rinvio per estinzione del reato.
art. 23 co. 8 d.l. 137/2024
Riferimento procedurale: il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto secondo la norma citata; la decisione ha preso in considerazione le memorie e le conclusioni presentate per PEC.
Massime di principio
- La remissione di querela, se intervenuta e accettata dall'imputato prima della pronuncia, estingue il reato perseguibile a querela e giustifica l'annullamento della sentenza senza rinvio da parte della Cassazione.
- Per ottenere l'effetto estintivo è essenziale che la remissione e l'eventuale accettazione siano documentate e antecedenti alla fase decisoria; l'onere probatorio sul momento dell'intervenuta remissione ricade su chi la invoca.
- La mancata comunicazione alle difese delle conclusioni del Procuratore Generale può costituire motivo di nullità, ma tale vizio può risultare ininfluente se il reato è comunque estinto per remissione.
- Se il pubblico ministero concorda con la richiesta di annullamento per estinzione del reato, la Corte di Cassazione può accogliere l'istanza e pronunciare l'annullamento senza rinvio.
- Anche quando il reato è estinto, la Corte può comunque pronunciarsi sulla condanna alle spese processuali a carico dell'imputato ai sensi delle norme procedurali richiamate.
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